Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2023, n. 05708

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2023, n. 05708
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05708
Data del deposito : 9 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PICCIRILLO SILVESTRO nato a NAPOLI il 09/07/1979 avverso l'ordinanza del 01/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
sentite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. L P, per il tramite del sostituto processuale, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 1° settembre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli, pur escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di S P emessa dal g.i.p. del Tribunale di Napoli in relazione al delitto degli articoli 582, 585, 577, cod. pen. perché, in concorso con altra persona, esplodeva nei confronti di G S almeno due colpi d'arma da fuoco, attingendolo alla gamba mentre si dava alla fuga, e cagionava alla persona offesa lesioni personali, in particolare frattura del perone destro con prognosi di giorni 30, nonchè al delitto dell'articolo 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico un'arma comune da sparo compatibile con proiettili calibro 6.35, fatto avvenuto in Napoli il 16 luglio del 2022. In particolare, le immagini registrate in un sistema di videosorveglianza attivo sul luogo dell'agguato in Napoli, Vico Due porte a Toledo, riprendono alle 17:27:36 uno scooter Honda SH con bauletto e paravento, targa non leggibile, con due uomini a bordo che si fermava davanti a S G. Le immagino mostrano che il passeggero del mezzo esplodeva due colpi in direzione di S. Un secondo dopo, alle 17:27:37, S scappava per ripararsi dall'aggressione. Tre secondi dopo il motociclo con i due soggetti a bordo fuggiva in direzione di via De Deo. La vittima, pur non riconoscendo P, indirizzava le indagini verso di lui, riferendo che il fatto poteva ricondursi al precedente ferimento della figlia dello stesso. Le indagini di polizia accertavano allora in banca dati la disponibilità da parte di P di un motociclo Honda SH di colore bianco, targato EX18899, munito di bauletto e paravento. Il sistema i''cattura targg del Comune di Napoli immortalava questo motociclo EX18899 con due persone a bordo mentre transitava pochi minuti dopo il fatto in via Salvator Rosa, poi in via Primavalle, poi in via Toscanella in direzione Chiaiano. Il confronto tra le immagini del sistema di videosorveglianza di Vico due porte a Toledo e quello del sistemat‘cattura targhP permetteva di verificare che i due soggetti a bordo dello scooter erano vestiti nello stesso modo, anche se seduti a posti invertiti. Sempre dal sistema‘cattura targhi si evinceva che il conducente del motociclo presentava un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro ed uno alla gamba destra. L'esame dei profili Instagrann e Facebook di P confermava la presenza dei due tatuaggi. Sempre nel sistema cattura targhà‘, emergeva che il motociclo targato EX18899 passa ad un certo punto su salita Arenella, presso il garage Number One, ed in via Toscanella. In queste due immagini il conducente era riconoscibile nei tratti somatici di P. Le esigenze cautelari sono state desunte dai precedenti penali, dalla dichiarazione di abitualità nel reato, dalla estrema vicinanza del fatto;
l'ordinanza motiva anche sulla inidoneità dei domiciliari.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in particolare rilevando la illogicità della motivazione nella parte in cui ha attribuito rilievo privilegiato al riconoscimento fotografico dell'indagato effettuato dalla polizia giudiziaria nonostante che i frame delle telecamere di sicurezza che hanno ripreso il motociclo condotto dallo stesso non fossero per nulla chiari;
nella parte in cui non ha dato contezza della irrazionalità del calcolo dei tempi di fuga del motociclo che ha effettuato l'agguato che si sarebbe diretto in direzione contraria rispetto al luogo in cui passato il motociclo ascrivibile all'indagato;
nella parte in cui illogicamente non ha tenuto conto del mancato riconoscimento dell'indagato ad opera della vittima, e nella parte in cui ha illogicamente attribuito rilievo a frammenti di conversazioni intercettate che non sono univoche. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto sarebbe stato illogicamente attribuito rilievo ai precedenti penali che sono risalenti, alla dichiarazione di abitualità nel reato che a sua volta risale al 10 febbraio 2010, mentre non è stato considerato che, a tutto concedere, il movente sarebbe estremamente contingente legato ad una situazione familiare.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi