Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/10/2020, n. 23903

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/10/2020, n. 23903
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23903
Data del deposito : 29 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8630-2019 proposto da: M E, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PASUBIO

2, presso lo studio dell'avvocato F H D, che la rappresenta e difende;
- ricorrente principale -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI,25. L M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ZARA

13, presso lo studio dell'avvocato G G, rappresentato e difeso dall'avvocato A S;
- con troricorrenti - nonché sul ricorso proposto da: L M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ZARA

13, presso lo studio dell'avvocato G G, rappresentato e difeso dall'avvocato A S;
- ricorrente incidentale -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI,25.

- controricorrente -

nonché

contro

M E;
- intimata - avverso la sentenza n. 538/2018 della CORTE CONTI II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata l'11/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2020 dal Consigliere A S;
Ric. 2019 n. 08630 sez. SU - ud. 06-10-2020 -2- udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale M M, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi;
udito l'Avvocato G G per delega dell'Avvocato A S.

FATTI DI CAUSA

E M ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 538/2018 della Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d'appello - Roma, depositata settembre 2018. M L ha notificato controricorso contenente altresì ricorso incidentale in unico motivo. Il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti resiste con autonomi controricorsi ad entrambi i ricorsi. La sentenza n. 538/2018 della Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d'appello, ha respinto i distinti appelli formulati da M L e da E M contro la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Puglia n. 551/2014, pubblicata il 22 luglio 2014. Con tale sentenza, la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia aveva dichiarato la responsabilità della signora E M, nella qualità di amministratore della ECO BIOMAS s.r.l. con sede in Ostuni, e del signor M L, nella qualità di socio della medesima società, e li aveva condannati al risarcimento in favore dell'Erario per la somma di C 878.149,00, comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre al pagamento delle spese di giustizia. E M e M L erano stati convenuti in giudizio in esito ad accertamenti di polizia giudiziaria compiuti sull'impiego dei finanziamenti pubblici erogati alla ECO BIOMAS s.r.l. nell'ambito della "Sovvenzione Ric. 2019 n. 08630 sez. SU - ud. 06-10-2020 -3-- Globale Monofondo" per l'area di crisi di Brindisi, misura concessa con la decisione comunitaria C (97) 3770 del 19 dicembre 1997 a valere sulle risorse del F.E.S.R. cofinanziate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale. La ECO BIOMAS s.r.l. aveva presentato un progetto d'investimento, ammontante a complessive Lire 2.993.000.000, finalizzato alla realizzazione di un impianto industriale destinato al recupero e al riciclaggio di biomasse, derivanti dalla lavorazione di prodotti agricoli. Le indagini avevano consentito di accertare numerose irregolarità, tant'è che nei confronti di E M e M L venne avviata azione penale per i reati di cui agli artt. 110, 81, 61 n. 7, 640 bis del codice penale, contestandosi il conseguimento, mediante artifici e raggiri, di un ingiusto profitto consistito nella percezione del finanziamento erogato di C 1.097.686,00, con conseguente danno patrimoniale di rilevante gravità per l'Unione Europea e per il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Dopo la definizione del giudizio penale (con sentenza di condanna in primo grado, declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. in grado di appello e inammissibilità dei ricorsi per cassazione), fu iniziata l'azione risarcitoria erariale per il danno derivante dall'illecito impiego dei fondi ottenuti con la sovvenzione, mediante condotte dolosamente finalizzate a violare i doveri di servizio funzionali assunti con la domanda e l'accettazione del contributo pubblico. Vennero, in particolare, contestati il mancato adempimento degli obblighi occupazionali;
la non veridicità dei pagamenti effettuati da E M E nei confronti dei fornitori;
la compartecipazione al nocumento erariale del socio M L, nella qualità di preposto agli aspetti commerciali, finanziari ed amministrativi del progetto di Ric. 2019 n. 08630 sez. SU - ud. 06-10-2020 -4- investimento, in relazione alle false dichiarazioni riguardanti l'innovatività dell'impianto, l'apparente investimento da parte dei soci di capitali nuovi, nonché la fittizietà, almeno parziale, dei costi riguardanti le opere murarie e l'impianto elettrico. La Sezione giurisdizionale per la Puglia ritenne nel merito fondate le contestazioni, accolse la domanda risarcitoria e pose a carico di E M e M L l'obbligazione di pagamento in via solidale per l'importo di C 878.149,00. M L propose appello opponendo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione: in quanto mero socio, a suo carico non si sarebbe potuto configurare un rapporto organico con la società beneficiaria, essendo comunque stati materialmente effettuati i versamenti dalla M. L'appellante L dedusse ancora la prescrizione dell'azione e la carenza di motivazione e contraddittorietà della sentenza di primo grado. E M avanzò autonomo atto di appello per i seguenti motivi: omessa valutazione dell'art. 29, comma 7, del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, in tema di revoca delle agevolazioni;
erroneità dell'addebito dei pagamenti eseguiti da ECO BIOMAS s.r.l. per operazioni inesistenti;
regolarità delle fatture emesse dalla BEST PROCESS s.a.s. per l'installazione dei macchinari;
congruità dei prezzi pagati alla BEST PROCESS s.a.s. ed alla COINSA;
regolarità delle fatture relative alle forniture dell'impresa di ROMA FRANCO;
regolarità dell'aumento dei costi relativi alle opere edili di cui alla fattura emessa dalla S.A.I.O. s.p.a.;
inimputabilità del mancato raggiungimento degli obiettivi a regime;
carenza di artifizi o raggiri circa l'agibilità dei locali a fini industriali;
insussistenza del dolo o colpa grave;
errata quantificazione del danno. Ric. 2019 n. 08630 sez. SU - ud. 06-10-2020 -5- La sentenza della Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d'appello, ha dapprima disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall'appellante L con il primo motivo di impugnazione, richiamando l'orientamento giurisprudenziale che ravvisa la giurisdizione contabile sulle fattispecie di danno derivanti dall'illegittimo impiego di finanziamenti pubblici concessi all'imprenditoria privata, indipendentemente dalla qualità del soggetto destinatario del contributo, sempre che il danno sia riconducibile alla condotta di una persona fisica che in qualche modo abbia agito nella gestione dei fondi. La sentenza impugnata ha così evidenziato come, nella specie, l'azione erariale era stata esercitata sul presupposto del danno cagionato dall'illecito impiego dei fondi concessi nell'ambito della "Sovvenzione Globale Monofondo" per l'area di crisi di Brindisi di cui alla decisione comunitaria C (97) 3770 del 19 dicembre 1997 anche attraverso la partecipazione del L. Quanto alla ripartizione del concorso causale tra i due convenuti, la Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d'appello ha evidenziato che tale questione non poteva incidere in un ambito di valutazione attinente ad un profilo evidentemente pregiudiziale qual è quello della giurisdizione. Disatteso anche il motivo di appello del L sulla intervenuta prescrizione dell'azione erariale, entrambi i gravami sono poi stati integralmente respinti nel merito. M L ha presentato memoria per l'udienza di discussione del 24 marzo 2020, che venne rinviata. RAGIONI DELLA DECISIONE IX ricorso di E M denuncia il difetto di giurisdizione e la violazione dell'art. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, assumendo che gli addebiti desumibili dall'atto di citazione Ric. 2019 n. 08630 sez. SU - ud. 06-10-2020 -6- della procura Regionale della Corte dei Conti di Bari e la natura della ECO BIOMAS s.r.l. comportano la giurisdizione ordinaria e non quella contabile. La M avrebbe, invero agito quale amministratrice di una società di capitali, mentre il rapporto intercorso tra la società e l'ente erogatore dei finanziamenti pubblici doveva intendersi esaurito alla destinazione vincolata della somma. Per di più, l'erogazione in favore della ECO BIOMAS s.r.l. era avvenuta in forza di un contratto fra soggetti privati, e non di un atto amministrativo di concessione. La presunta natura delittuosa delle condotte ascritte alla M renderebbe comunque ravvisabile una violazione dell'art. 2043 c.c., con conseguente giurisdizione del giudice civile. II.Anche il ricorso incidentale di M L censura la violazione dell'art. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e lamenta il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, per carenza dei presupposti della esistenza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, ovvero di soggetto che presti la propria attività presso ente di diritto pubblico o cui siano comunque conferite prerogative pubblicistiche dell'ente. Il finanziamento erogato alla ECO BIOMAS s.r.l. troverebbe, piuttosto, la sua fonte in un contratto di diritto privato intercorso con la società consortile "Pacchetto Localizzativo Brindisi", e le attività di gestione, oggetto delle contestazioni mosse sia in sede penale che in sede erariale, erano comunque riferibili alla sola E M. Il ricorrente incidentale assume di essere rimasto completamente estraneo alla vita societaria della ECO BIOMAS s.r.I., avendo soltanto la M provveduto ai versamenti contabilizzati come finanziamento soci in conto futuro aumento del capitale sociale. 111.11 Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti, nei propri controricorsi, eccepisce in Ric. 2019 n. 08630 sez. SU - ud. 06-10-2020 -7- via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso principale di E M ai sensi dell'art. 15 del codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174), per intervenuta formazione del giudicato sul punto della giurisdizione della Corte dei Conti, nonché l'inammissibilità del ricorso incidentale di M L per tardività, giacché notificato il 16/19 aprile 2018 avverso sentenza depositata 1'11 settembre 2018. Il ricorso incidentale sarebbe poi comunque inammissibile per l'inammissibilità del ricorso principale di E M. IV. Le eccezioni sollevate dal Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti sono fondate nei termini di seguito precisati. IV.
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