Cass. civ., sez. III, sentenza 15/11/2019, n. 29712

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/11/2019, n. 29712
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29712
Data del deposito : 15 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 15576-2018 proposto da: FUROVITA SPA in persona dell'Amministratore Delegato Dott. E S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIO VENETO N

7, presso lo studio dell'avvocato F P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M L C;
2019 - ricorrente- 1814

contro

PALESTRA GIOVANNI WALTER, BANCO BPM SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 4816/2017 della CORTE1 D'APPELLO di M, depositata il 17/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2019 dal Consigliere Dott. A D F;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato F P;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Eurovita Spa ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che, respingendo l'impugnazione proposta anche dal Banco BPM Spa, aveva confermato la pronuncia del Tribunale con la quale, in accoglimento della domanda risarcitoria di G W P relativa alla stipula di un contratto assicurativo con tipologia "index linked", era stata accertata la responsabilità contrattuale della compagnia e della banca per violazione degli obblighi informativi e di verifica dell'adeguatezza dell'operazione, con condanna a corrispondere all'attore la somma che aveva complessivamente investito.

2. Le parti intimate non si sono difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I tre motivi devono essere congiuntamente esaminati per l'intrinseca connessione logica e la parziale sovrapponibilità degli stessi. 4ricorrente, infatti, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, deduce: a. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 co 1 lett. wbis), 23,25bis, del Dlgs 58/1998 (da ora TUF) e dell'art. 30 Reg. Consob 11522/1998 in quanto la Corte territoriale aveva qualificato il contratto come uno strumento finanziario ed aveva dichiarato, su tale presupposto, la responsabilità contrattuale della compagnia, assumendo come violati gli obblighi informativi e quelli relativi alla verifica dell'adeguatezza dell'operazione riservata ai prodotti finanziari in applicazione della L. 262/2005 del 28.12.2005 ( poi modificata dalla L. 303/2006 ), entrata in vigore, però, successivamente alla stipula della polizza, avvenuta il 24.3.2005 ( primo motivo);
b. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c e dell'art. 1 co. 2 lett. R, 23 co 1 e 100 del TUF e dell'art. 3 ed 8 Dlgs n° 303/2006 per errata interpretazione del contratto: lamenta che la Corte territoriale aveva ignorato il principio tempus regit actum, applicando erroneamente alla polizza in oggetto gli artt. 21 e segg. del TUF ( secondo motivo);
c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 co 1 lett. wbis), 23, 25bis, del Dlgs 58/1998 (TUF) e dell'art. 30 Reg. Consob 11522/1998 in quanto era stato ritenuto applicabile il TUF e la normativa CONSOB, accertando la responsabilità contrattuale della Compagnia per aver violato gli obblighi informativi e non aver verificato l'adeguatezza dell'operazione nonostante che la normativa ratione temporis applicabile non prevedesse tali obblighi ( terzo motivo).
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