Cass. civ., SS.UU., ordinanza 12/01/2023, n. 00609

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 12/01/2023, n. 00609
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00609
Data del deposito : 12 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7357-2022 proposto da: FAZIO MARIA GIUSEPPA, PIRRELLO LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA DEL POPOLO

3, presso lo STUDIO LEGALE SANASI D'ARPE - LEXIA AVVOCATI, rappresentati e difesi dagli avvocati A D ed A M;
-ricorrenti -

contro

Ric. 2022 n. 07357 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 2 - PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BAIAMONTI

25;
-controricorrente - nonchè

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DI APPELLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA;
-intimata - avverso la sentenza n. 129/2021 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 29/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere Dott. M M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa R S, il quale chiede che le Sezioni unite vogliano disporre la trattazione del procedimento in pubblica udienza, stante il rilievo nomofilattico delle questioni che ne costituiscono oggetto.

FATTI DI CAUSA

1.1. A seguito delle indagini esperite dall a Guardia di Finanza di Nicosia, nel quadro delle attività dispiegate a contrasto delle frodi comunitarie nel settore agricolo, M G F e Luigi Pirrello venivano tratti a giudizio avanti alla Sezione Giuris dizionale per la Regione Siciliana della Corte dei Contial fine di rispondere del danno erariale imputato ai medesimi per aver illecitamente fruito nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2013 di ingenti contribuzione erogate dall'AGEA nell'ambito di attuazione dei programmi comunitari a sostegno del settore agricolo. Più in dettaglio – e per quanto qui rileva – era, tra l'altro, emerso dalle riferite indagine che la Fazio si era dichiarata in possesso o Ric. 2022 n. 07357 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 3 - affittuaria di alcuni appezzamenti di terreno sulla base di contratti asseritamente sottoscritti dai proprietari, che o erano deceduti prima di sottoscriverli o che, debitamente interpellati, avevano disconosciuto la propria sottoscrizione pur non negando che la Fazio avesse avutola disponibilità dei terre ni relativi .

1.2. La Sezione territoriale con sentenza 613/2019 assolveva la Fazio ed il Pirrello dagli addebiti loro ascritti sull'assunto che, all'esito di un'analitica ricognizione condotta terreno per terreno, era risultato che, malgrado in taluni casi la sottoscrizione sui titoli allegati dalla Fazio fosse stata disconosciuta da chi ne figurava come sottoscrittore, costei avevacomunque avuto la disponibilità dei fondi ammessi a contribuzione. Di contrario avviso si è invece dichiarato con la sentenza 129/A/2019, per cui è oggi ricorso , il giudice d'appello, inizialmente rigettano l'istanza di sospensione del giudizio avanti a sé in relazione al pendente giudizio penale riguardante i medesimi fatti stante «la reciproca autonomia tra giudizio penale è quello di responsabilità amministrativa per danno erariale» e non costando, d'altro canto, quali sarebbero state «le problematiche essenziali, oggetto di disamina nel processo penale, che, una volta definite con efficacia di giudicato, verrebbero ad assumere rilievo determinante e vincolante per la decisioni del giudizio di responsabilità amministrativa»;
quindi, affermando che la tesi della sostanziale irrilevanza del fatto che la Fazio avesse fruito delle contribuzioni contestate in forza di documentazione falsa a cui era pervenuto il giudice di primo grado, assolvendo lei ed il Pirrello dai relativi addebiti, non poteva essere assolutamente condivisa, non solo perché, nel concorso di altri elementi di giudizio parimenti significativi, non era dimostrato che la Fazio avesse «la disponibilità giuridica di fondi rustici, in relazione ai quali intende richiedere l'erogazione dei contributi agricoli», ma Ric. 2022 n. 07357 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 4 - perché non era, comprensibile la ragione per la quale «il soggetto che ritenga di aver effettivamente la giuridica disponibilità di fondi rustici, in relazione ai quali intenda richiedere l'erogazione di contributi agricoli, predisponga ed utilizzi contratti recanti firme false di coloro che gli avrebbero affittato i terreni od altra documentazione artefatta, salvo poi, una volta scoperte le illiceità da lui compiute, addurre altre circostanze per tentare di dimostrare, in qualche modo, la disponibilità di quei fondi» 1.3. La cassazione di detta sentenza per eccesso di potere giurisdizionale è ora congiuntamente impetrata da entrambi i soccombenti con un ricorso affidato a due motivi. Al gravame resiste con controricorso il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti. E' intervenuto nel giudizio il Procuratore Generale presso questa Corte che, in relazione alla rilevanza mon ofilattica della questione sollevata con il primo motivo di ricorso, ha chiesto che la trattazione della controversia sia rimessa all'udienza pubblica.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la vio lazione degli artt. 105 e 106 del codice di giustizia contabile in relazione all'art. 362 cod. proc. civ. Sostengono i ricorrenti con una prima contestazione, censurando il capo dell'impugnata decisione che avrebbe preso atto del disconoscimento operato dai pretesi sottoscrittori delle firme da loro apposte sui documenti prodotti a comprova dell'effettiva disponibilità in capo alla Fazio dei terreni ammessi a contributo, che poiché il giudice d'appello aveva basato la propria pronuncia sull'accertamento della falsità delle sottoscrizioni in questione, sarebbe incorso per questo nel denunciato eccesso di giurisdizione, giacché il relativo accertamento a mente dell'art. 105 cod. giust. cont. ricade nella giurisdizione del giudice ordinario e sarebbe Ric. 2022 n. 07357 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 5 - dunque spettato a questo di procedervi. Peraltro, deducono ancora i ricorrenti, svolgendo una seconda contestazione circa il capo della decisione che aveva ricusato l'istanza di sospensione per la dedotta pregiudizialità del giudizio penale, competeva al giudice penale procedere in via definitiva all'accertamento del fatto pregiudiziale costituito dalla ravvisata falsità dei documenti in parola.

3. La prima contestazione non ha pregio per tre ordini di rilievi, che vanificano anche l'istanza del Procuratore Generale presso questa Corte per una trattazione in pubblica udienza della questione che vi è sollevata. E' ben vero che, come dedotto, l'art. 105 cod. giust. cont., rimetta la decisione in ordine alla falsità di un documento prodotto nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale alla giurisdizione del giudice ordinario cui essa appartiene in via generale a mente dell'art. 9, comma 2, cod. proc. civ., disponendo, al comma 1, che "chi deduce in giudizio la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al
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