Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2005, n. 8511

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In tema di protezione delle acque dall'inquinamento, l'art. 28, comma 8, della legge della Regione Sicilia 27 aprile 1999, n. 10, che attribuisce alla Provincia regionale competente per territorio la competenza ad emettere le ordinanze ingiunzioni all'esito dell'accertamento degli illeciti amministrativi per le violazioni in materia ambientale, non può ritenersi implicitamente abrogato, per incompatibilità, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152, che all'art. 56 demanda alla "regione" o alla "provincia autonoma" la competenza all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di accertamento degli illeciti amministrativi nell'ambito della tutela delle acque dall'inquinamento. Ed infatti la legge statale obbliga gli organi regionali ad adeguare la normativa regionale ai nuovi principi da essa stabiliti in materia (art. 1, terzo comma, seconda parte, D.Lgs. n.152 del 1999) ed al mancato adeguamento consegue soltanto il potere d'impugnativa davanti alla Corte Costituzionale, da parte dello Stato, per vizi di costituzionalità.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2005, n. 8511
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8511
Data del deposito : 22 aprile 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P U R - Presidente -
Dott. G P - Consigliere -
Dott. D C S - Consigliere -
Dott. G M C - rel. Consigliere -
Dott. D C P - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROVINCIA REGIONALE di R, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittorio Veneto n. 7, presso lo studio del Prof. Avv. G S, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. C A in forza di procura speciale a margine del ricorso

- ricorrente -

contro
IMPRESA STIMOLO NATALIA S.r.l.;

- intimata -
nonché
COMUNE di VITTORIA;

- intimato -

avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, presso la sezione distaccata di Vittoria in composizione monocratica, n. 41/2001 pronunciata il 17.5.2001 e pubblicata il 4.6.2001.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 1^.12.2004 dal Consigliere Dott. G P.
Udito il difensore della ricorrente.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D C, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8.7.2000, la Stimolo Natalia s.r.l. proponeva davanti al Tribunale di Ragusa, presso la sezione distaccata di Vittoria, opposizione avverso le due ordinanze (n. 6/2000 e n. 7/2000), emesse in data 2.6.2000 dal Presidente della locale Provincia Regionale, mediante ciascuna delle quali le era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 6.000.000, oltre gli accessori, a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni di cui agli artt. 9 e 43 ter, n. 4, della legge regionale n. 27 del 1986, come modificata dall'art. 28 della legge regionale n. 10 del 1999.
Deduceva, in particolare, l'opponente che l'art. 56 del decreto legislativo n. 152 del 1999, richiamato nelle ordinanze impugnate,
aveva attribuito la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di inquinamento delle acque alla regione o alla provincia autonoma.
Si costituiva in giudizio la Provincia Regionale di Ragusa, opponendo di essere competente al riguardo, ai sensi dell'art. 28, comma ottavo, della legge regionale n. 10/1999.
Il Giudice adito, in composizione monocratica, con sentenza del 17.5/4.6.2001, accoglieva l'opposizione ed annullava le impugnate ordinanze, assumendo:
a) che, successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 1999, il cui art. 28, comma ottavo, aveva effettivamente attribuito alla provincia regionale la competenza ad emettere le ordinanze-ingiunzioni all'esito dell'accertamento degli illeciti amministrativi per le violazioni in materia ambientale, era stato emanato il decreto legislativo n. 152 del 1999, il quale, all'art. 56, aveva attribuito siffatta competenza alla regione o alla provincia autonoma;

b) che, essendo nella materia disciplinata dal decreto legislativo n. 152/999 la competenza legislativa della Regione Sicilia una
competenza limitata dai principi generali fissati dalla fonte normativa statale cui la stessa risultava tenuta ad attenersi, in mancanza di una legge regionale la quale avesse recepito detti principi doveva ritenersi operante la medesima fonte statale, la quale attribuisce la competenza ad emettere le sanzioni amministrative pecuniarie alla regione o alla provincia autonoma. Avverso tale sentenza, ricorre per Cassazione la Provincia Regionale di Ragusa, deducendo un solo motivo di gravame cui non resiste l'Impresa Stimolo Natalia s.r.l..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzi tutto, essere ritenuto che la notificazione del presente ricorso al Comune di Vittoria valga quale mera litis denuntiatio, dal momento che il ricorso stesso risulta espressamente proposto, secondo il tenore letterale delle premesse, nei confronti della sola "Impresa Stimolo Natalia S.r.l." e che detto Comune non figura neppure essere stato parte del giudizio a quo. Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione degli artt. 56 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e 28 della legge regionale siciliana 27 aprile 1999, n. 10, denunziando:
a) che il Tribunale adito ha errato sotto più profili, a cominciare dal fatto di non avere tenuto in considerazione la circostanza che l'art. 1, comma terzo, del decreto legislativo n. 152/1999 sopra richiamato stabilisce che "Le regioni a

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