Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2023, n. 03963
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A A, nato il 15/05/1979 a Napolij avverso l'ordinanza in data 14/07/2022 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere M R;letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G D L, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica del difensore del ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa de plano in data 14/07/2022 la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da A A con riferimento alla sentenza di condanna pronunciata nei confronti di costui per il delitto di rapina aggravata dal Tribunale di Velletri, confermata dalla Corte di appello di Roma in data 20/09/2019 e divenuta irrevocabile il 22/03/2022 ì1 per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello. 2. Ha proposto ricorso A tramite i suoi difensori. Deduce violazione di legge in relazione all'art. 634 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza della prova nuova costituita dalle dichiarazioni di T Giuseppina. Il giudizio della Corte si era spinto •oltre i limiti consentiti ai fini della delibazione della rilevanza della prova nuova, che deve risolversi nella valutazione dell'idoneità dei nuovi elementi a dimostrare che il condannato attraverso il riesame di tutte le prove e di quella dedotta debba essere prosciolto, essendo peraltro preclusa una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito. Nel caso di specie la Corte aveva formulato una valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato anche nella prospettiva del ragionevole dubbio e aveva omesso una comparazione tra prove poste a fondamento della responsabilità e prova nuova. La Corte aveva proceduto a formulare una valutazione circa l'effettiva capacità della prova, segnalando la compatibilità tra il possesso della vettura da parte di A all'ora della rapina e la presenza della vettura due ore dopo a Napoli e aveva mostrato di non aver ben compreso il tema della revisione, non essendo in dubbio il fatto che la vettura Alfa Romeo 145 fosse stata utilizzata dai rapinatori, ma il fatto della partecipazione di A. La Corte inoltre aveva operato una parziale lettura delle dichiarazioni rese dalla T ex art. 391-ter cod. proc. pen., in quanto costei aveva riconosciuto il marito e i complici come coloro che avevano commesso la rapina, sulla base di fascicolo fotografico contenente foto estrapolate dai filmati di videosorveglianza dell'istituto di credito. Pertanto la rapina di cui Veneruso aveva riferito alla moglie era quella oggetto del processo e inoltre il predetto, allorché aveva raggiunto la moglie, era in compagnia dei complici. Tali dati avrebbero dovuto essere comparati con quelli emergenti dalle dichiarazioni di tutti i testi escussi, che non avevano riconosciuto A con certezza e non avevano indicato in modo convergente le fattezze e il ruolo avuto dallo stesso, dovendosi inoltre considerare che T aveva confermato l'acquisto della vettura in epoca anteriore alla rapina, salvo la successiva registrazione al P.R.A. Alla luce del complesso iter processuale, con annullamento dell'ordinanza custodiale in sede di riesame e con richiesta di escussione di T, poi mai effettuata, e con richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale su cui la Corte non si era pronunciata, la prova nuova non avrebbe potuto reputarsi ictu ocull irrilevante.
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