Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2019, n. 49492

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2019, n. 49492
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49492
Data del deposito : 5 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: CIAVARELLA LUIGI ANTONIO nato a SAN SEVERO il 22/02/1971 in cui sono parti civili costituite: CIARAVELLA FILOMENA L'ALTRELLI MATTEO LEONARDO avverso la sentenza del 27/11/2018 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA M che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, Avv. FCESCA FEGATELLI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del PG, e ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - così diversamente qualificato il reato originariamente contestato quale estorsione - per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione confermando le statuizioni civili e la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili medesime. A fondamento della decisione il fatto che la condotta dell'imputato sarebbe stata funzionale a far valere una pretesa creditoria fondata in parte su un diritto alla restituzione di somme corrisposte durante la convivenza e in parte sul diritto al mantenimento .

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, l'imputato, durante la convivenza con le persone offese è rimasto sempre a loro carico, limitandosi ad elargire episodicamente poche decine di Euro alla sorella per disobbligarsi dei piccoli servizi che la stessa gli forniva. Inoltre, risulterebbero del tutto insussistenti presupposti per affermare la presenza di qualsivoglia convincimento di agire nell'esercizio di un diritto o anche di vantare un diritto di mantenimento nei confronti delle persone offese. Vi sarebbe inoltre ampia sproporzione tra le somme precedentemente versate e quelle richieste posto che gli atteggiamenti minacciosi si accompagnavano a richiesta dell'ordine di svariate migliaia di Euro a fronte di poche centinaia effettivamente consegnate alla sorella a titolo di regalia. Inoltre, secondo il Procuratore Generale mancherebbe una motivazione rafforzata a fondamento del ribaltamento della decisione di primo grado.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi