Cass. pen., sez. I, sentenza 05/08/2019, n. 35634

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/08/2019, n. 35634
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35634
Data del deposito : 5 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: GALBER DAVIDE nato a VERONA il 03/12/1971 avverso l'ordinanza del 27/11/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del

PG

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. E C, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 27 novembre 2017 la Corte di appello di Venezia, deliberando quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza avanzata dal condannato D G ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., riconoscendo la continuazione tra il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, giudicato con sentenza della stessa Corte dell'8.10.12, irrevocabile il 4.4.2013, e i reati di introduzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, per i quali l'istante aveva riportato condanna alla pena di anni tre di reclusione, inflittagli dal Tribunale di Bihor (Romania) con sentenza in data 23.11.2013, irrev. il 6.6.2014, riconosciuta ai fini dell'esecuzione nello Stato, dalla Corte di appello dì Venezia con sentenza del 22.8.2014. 1.1 A ragione dell'accoglimento dell'istanza, già in precedenza respinta, la Corte territoriale ha osservato che il principio di diritto, più volte ribadito dal giudice di legittimità, quanto alla non applicabilità della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen., comma 2, per i reati accertati con sentenze di condanna emesse all'estero ed oggetto di riconoscimento giudiziale interno ai fini della loro esecuzione in Italia, debba ritenersi superato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 15 maggio 2016, n. 73, adottato in attuazione della decisione quadro n. 2008/675/GAI, relativa alla valutazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. L'art. 3 del D. Lgs. citato statuisce espressamente che le sentenze straniere sono valutate, anche in assenza di riconoscimento, e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, "per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere" e hanno rilevanza "anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell'esecuzione della pena". La dizione "per ogni determinazione sulla pena", data la sua ampiezza, conduce ad escludere che essa debba essere riferita unicamente alla determinazione della pena al momento della pronuncia di condanna, ricomprendendo invece "anche la pena determinata in via esecutiva" e, r comunque, nel dubbio, dovrebbe essere interpretata in senso favorevole al condannato, giacché se la sentenza penale dì condanna emessa dallo Stato estero può essere valutata dal giudice italiano, pur in assenza di riconoscimento, con effetti in malam partem nei confronti dell'imputato, essa, in presenza di riconoscimento, come nel caso in esame, ben può essere considerata in sede esecutiva nell'ambito della determinazione della pena per l'applicazione della disciplina del reato continuato.

2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, denunziando inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta applicazione dell'istituto della continuazione in executivis tra i reati giudicati in Italia e i reati giudicati da autorità giudiziaria di uno Stato membro. Ad avviso del ricorrente, la corretta interpretazione della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 73 del 2016 induce a ritenere che la rilevanza delle sentenze di condanna emesse da uno Stato membro dell'Unione europea sia limitata agli effetti espressamente previsti dal legislatore nazionale all'art. 3, comma 1, effetti, peraltro, già previsti dall'art. 12, comma 1, cod. pen., e che si producono, per effetto della novella legislativa, anche in assenza del riconoscimento della sentenza straniera. Il riferimento alla valutazione della sentenza straniera "per ogni determinazione sulla pena", assente nell'art. 12 cod. pen., deve ritenersi, pertanto, circoscritto alle sole valutazioni da compiere ai sensi dell'art. 133 cod. pen., comma 2, n.
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