Cass. civ., sez. III, sentenza 19/03/2015, n. 5488
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In tema di trasporto marittimo, la Convenzione internazionale in materia di polizza di carico, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924, e modificata dai Protocolli del 1968 e del 1979 (complesso normativo denominato comunemente Regole dell'Aja-Visby), si applica esclusivamente al trasporto per mare, dal momento iniziale del rapporto contrattuale, comprendente le attività preliminari al carico delle merci (cd. operazione di "caricazione"), a quello finale, comprendente le attività di scarico e di consegna al destinatario (cd. "scaricazione"), mentre non è regolata da detta Convenzione - e resta quindi assoggettata alle regole del codice civile - la fattispecie in cui il destinatario non si presenti al momento della "scaricazione" per la consegna della merce ed il vettore ne effettui il deposito in magazzino di terzi, dando così vita ad un contratto autonomo rispetto a quello di trasporto.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Presidente -
Dott. C G - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. S G M - Consigliere -
Dott. C G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15131/2011 proposto da:
IGNAZIO MESSINA &C SPA 02210270100, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, M P, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA GIUNONE REGINA 1, presso lo studio dell'avvocato C A, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati P M P, M M, M S giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
LOGS &LUMBER LTD;
- intimata -
Nonché da:
LOGS &LUMBER LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. B W J, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato L F, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P A M giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
e contro
IGNAZIO MESSINA &C SPA 02210270100;
- intimata -
avverso la sentenza n. 15/2011 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 11/01/2011 R.G.N. 945/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2014 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l'Avvocato ANSELMO CARLEVARO;
udito l'Avvocato ALESSANDRO MARIA POESIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Logs &Lumber LTD citò in giudizio risarcitorio la Ignazio Messina &C, spiegando che la merce affidata per il trasporto alla convenuta era stata scaricata nel porto di Napoli e lì venduta dalla locale Dogana siccome abbandonata. Il Tribunale di Genova respinse la domanda, ritenendo che fosse sopravvenuta la decadenza di cui all'art. 3 par. 6 della Convenzione di Bruxelles. La Corte d'appello, riformando la prima sentenza, ha invece accolto la domanda e condannato la Ignazio Messina al risarcimento del danno, ritenendo che alla fattispecie non si applichi la Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico, posto che le merci rimasero nei magazzini di Napoli per molti mesi senza essere ritirate dal destinatario, con conseguente costituzione di un contratto di deposito autonomo rispetto a quello di trasporto, disciplinato dalle disposizioni di cui agli artt. 1686 e 1690 c.c.. Propone ricorso per cassazione la soccombente attraverso cinque motivi. Risponde con controricorso la Logs &Lumber LTD, la quale propone ricorso incidentale condizionato. Le parti hanno depositato memorie per l'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi denunziano tutti violazione di legge e vizi della motivazione.
Il primo motivo riproduce ampi brani della sentenza di questa S.C. n. 13253/06 (citata anche dalla sentenza impugnata per giungere ad opposte conclusioni) dai quali sostiene si debba dedurre che la Convenzione trova applicazione anche alle attività di deposito poste in essere successivamente allo sbarco della merce della nave e sino alla riconsegna all'avente diritto;con l'ulteriore conseguenza che l'azione proposta dalla controparte sarebbe stata colpita dalla decadenza di cui all'art. 3 par. 6.
Il secondo motivo invoca l'applicazione dell'art. 2 par. 4 della Convenzione e sostiene che la perdita della merce, venduta dalla Dogana dopo prolungata giacenza in porto, sarebbe stata determinata da colui il quale avrebbe dovuto ricevere la merce (tal P) ed omise di ritirarla.
Il terzo motivo sostiene, in subordine, che alla fattispecie sarebbero applicabili le disposizione del codice della navigazione che specificamente disciplinano il contratto di trasporto merci via mare;in particolare, l'art. 454, il quale prevede che, in caso di mancato ritiro delle merci, il vettore le può consegnare ad un'impresa di sbarco che diviene responsabile della loro custodia. Nella specie, il precetto sarebbe stato rispettato dal vettore, affidando la merce al terminal di Napoli e dandone avviso al soggetto indicato quale parte da avvisare dell'arrivo della nave. Il quarto motivo lamenta la violazione degli artt. 422, 423 e 424 cod. nav., per sostenere che queste disposizioni trovano applicazione
non solo alla fase vera e propria del trasporto, ma anche alla successiva scaricazione della merce dalla nave ed alla riconsegna al ricevitore, con limitazione della responsabilità del vettore. Il quinto motivo invoca il factum principis di cui alle disposizioni di cui agli artt. 99 e 277 del TU Legge Doganale (D.P.R. n. 43 del 1973), sostenendo che la dichiarazione di abbandono della merce e la
sua successiva vendita sono conseguenza di quelle stesse disposizioni, senza che il vettore responsabile del trasporto possa in alcun modo opporvisi.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono inammissibili laddove difettano del requisito di specificità rispetto alle statuizioni della sentenza impugnata. Sono infondati laddove denunziano violazione di legge e vizi della motivazione.
In primo luogo, la sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti dal precedente di cui a Cass. n. 13253/06, soprattutto laddove questo afferma che: a) oggetto di disciplina dalla Convenzione è il trasporto per mare, per tale intendendosi un rapporto contrattuale che comprende come momento iniziale le attività preliminari al carico delle merci per come regolate nell'art. 3 (c.d. operazione di caricazione) e come momento finale quelle che si concretano, o nello scarico nel porto di arrivo e nella consegna ivi della merce senza soluzione di continuità, o, con una soluzione temporale di continuità fra scarico e consegna, ma senza che abbia luogo, dopo lo scarico, lo svolgimento di un'attività ulteriore rispetto al trasporto per mare, che non sia quella esclusivamente funzionale ad una consegna, sempre nel porto di scarico, differita nel tempo rispetto allo scarico dalla nave e concretatesi solo nella custodia (a cura diretta o a cura indiretta del vettore) nello stesso porto di scarico;b) occorre applicare il criterio della combinazione di diversi tipi contrattuali, di modo che il rapporto resta soggetto alla disciplina della Convenzione a partire dall'operazione di caricazione e fino a quelle di scaricazione della merce dalla nave. In altri termini, la giurisprudenza evidenzia che la Convenzione della quale si discute riguarda il trasporto di merci via mare e che, siccome la sua disciplina è derogatoria di quella del Codice della Navigazione e dello stesso Codice Civile, l'estensione di una deroga non sarebbe legittima nemmeno sul piano del solo diritto interno, trattandosi di normativa di natura eccezionale (art. 14 preleggi). Sicché, il momento della "scaricazione" non può essere impropriamente dilatato fino a comprendere attività che non attengono strettamente allo scarico ed alla consegna della merce, soprattutto in ipotesi in cui la consegna non s'è neppure verificata per mesi dopo lo scarico stesso.
Nella specie, il giudice ha accertato che il destinatario non s'è presentato tempestivamente a ritirare la merce, sicché il vettore ha stipulato un contratto di deposito che esula, appunto, dal regime della Convenzione e rimane soggetto all'ordinaria disciplina civilistica. Di qui l'esclusione della decadenza invocata dall'attuale ricorrente.
Poi, sono state documentalmente accertate una serie di altre circostanze (accertamento che, come si diceva in precedenza, non è stato neppure censurato nei limiti in cui avrebbe potuto esserlo nel giudizio di cassazione) dalle quali il giudice ha logicamente dedotto l'inadempimento e la responsabilità del vettore: a) la Logs, comunicatale il mancato ritiro della merce da parte della destinataria, diede disposizioni alla società della quale la Messina s'avvale in Ghana di trasportare i containers a Pisa per la consegna ad altro acquirente ed, a tale fine pagò una somma di danaro per le spese di stazionamento nel porto di Napoli e di trasporto a Pisa;b) la Messina non ha contestato che quella ditta in Ghana agiva per suo conto;c) alle attività della Dogana di Napoli (ricognizione e vendita delle merci) partecipò un incaricato dell'agenzia della Messina operante in Napoli;d) di tali attività la Messina (che aveva curato il deposito della merce nei magazzini napoletani) non diede alcun avviso alla Logs, sì che questa potesse evitare la vendita o controllare, almeno, il relativo prezzo. In conclusione, può essere enunciato il principio in ragione del quale:
In tema di trasporto marittimo, dalla complessiva ricognizione delle definizioni poste nell'art. I e delle norme previste negli artt. II e III della Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924 e modificata dai Protocolli del 1968 e del 1979 (complesso normativo denominato comunemente Regole dell'Aja-Visby), si evince che l'oggetto di disciplina di tale Convenzione è il trasporto per mare, per tale intendendosi un rapporto contrattuale che comprende come momento iniziale le attività preliminari al carico delle merci per come regolate nell'art. III (cosiddetta operazione di "caricazione") e come momento finale quelle che si concretano nella cosiddetta "scaricazione", cioè nello scarico nel porto di arrivo e nella consegna ivi della merce senza soluzione di continuità, ovvero con una soluzione temporale di continuità fra scarico e consegna. Ne consegue che non è regolata dalla predetta Convenzione (bensì dalle comuni regole del codice civile) l'ipotesi in cui il destinatario della merce non si presenti per la consegna al momento della "scaricazione" ed il vettore depositi in magazzino di terzi la merce stessa, in attesa della sua consegna.
Il ricorso deve essere dunque respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione. Consegue l'assorbimento del ricorso incidentale.