Cass. civ., sez. III, sentenza 19/03/2015, n. 5488
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di trasporto marittimo, la Convenzione internazionale in materia di polizza di carico, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924, e modificata dai Protocolli del 1968 e del 1979 (complesso normativo denominato comunemente Regole dell'Aja-Visby), si applica esclusivamente al trasporto per mare, dal momento iniziale del rapporto contrattuale, comprendente le attività preliminari al carico delle merci (cd. operazione di "caricazione"), a quello finale, comprendente le attività di scarico e di consegna al destinatario (cd. "scaricazione"), mentre non è regolata da detta Convenzione - e resta quindi assoggettata alle regole del codice civile - la fattispecie in cui il destinatario non si presenti al momento della "scaricazione" per la consegna della merce ed il vettore ne effettui il deposito in magazzino di terzi, dando così vita ad un contratto autonomo rispetto a quello di trasporto.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Presidente -
Dott. C G - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. S G M - Consigliere -
Dott. C G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15131/2011 proposto da:
IGNAZIO MESSINA & C SPA 02210270100, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, M P, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA GIUNONE REGINA 1, presso lo studio dell'avvocato C A, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati P M P, M M, M S giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
LOGS & LUMBER LTD;
- intimata -
Nonché da:
LOGS & LUMBER LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. B W J, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato L F, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P A M giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
e contro
IGNAZIO MESSINA & C SPA 02210270100;
- intimata -
avverso la sentenza n. 15/2011 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 11/01/2011 R.G.N. 945/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2014 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l'Avvocato ANSELMO CARLEVARO;
udito l'Avvocato ALESSANDRO MARIA POESIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Logs & Lumber LTD citò in giudizio risarcitorio la Ignazio Messina & C, spiegando che la merce affidata per il trasporto alla convenuta era stata scaricata nel porto di Napoli e lì venduta dalla locale Dogana siccome abbandonata. Il Tribunale di Genova respinse la domanda, ritenendo che fosse sopravvenuta la decadenza di cui all'art. 3 par. 6 della Convenzione di Bruxelles. La Corte d'appello, riformando la prima sentenza, ha invece accolto la domanda e condannato la Ignazio Messina al risarcimento del danno, ritenendo che alla fattispecie non si applichi la Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico, posto che le merci rimasero nei magazzini di Napoli per molti mesi senza essere ritirate dal destinatario, con conseguente costituzione di un contratto di deposito autonomo rispetto a quello di trasporto, disciplinato dalle disposizioni di cui agli artt. 1686 e 1690 c.c.. Propone ricorso per cassazione la soccombente attraverso cinque motivi. Risponde con controricorso la Logs & Lumber LTD, la quale propone ricorso incidentale condizionato. Le parti hanno depositato memorie per l'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi denunziano tutti violazione di legge e vizi della motivazione.
Il primo motivo riproduce ampi brani della sentenza di questa S.C. n. 13253/06 (citata anche dalla sentenza impugnata per giungere ad opposte conclusioni) dai quali sostiene si debba dedurre che la Convenzione trova applicazione anche alle attività di deposito poste in essere successivamente allo sbarco della merce della nave e sino alla riconsegna all'avente diritto;
con l'ulteriore conseguenza che l'azione proposta dalla controparte sarebbe stata colpita dalla decadenza di cui all'art. 3 par. 6.
Il secondo motivo invoca l'applicazione dell'art. 2 par. 4 della Convenzione e sostiene che la perdita della merce, venduta dalla Dogana dopo prolungata giacenza in porto, sarebbe stata determinata da colui il quale avrebbe dovuto ricevere la merce (tal P) ed omise di ritirarla.
Il terzo motivo sostiene, in subordine, che alla fattispecie sarebbero applicabili le disposizione del codice della navigazione che specificamente disciplinano il contratto di trasporto merci via mare;
in particolare, l'art. 454, il quale prevede che, in caso di mancato ritiro delle merci, il vettore le può consegnare ad un'impresa di sbarco che diviene responsabile della loro custodia. Nella specie, il precetto sarebbe stato rispettato dal vettore, affidando la merce al terminal di Napoli e dandone avviso al soggetto indicato quale parte da avvisare dell'arrivo della nave. Il quarto motivo lamenta la violazione degli artt. 422, 423 e 424 cod. nav., per sostenere che queste disposizioni trovano applicazione
non solo alla fase vera e propria del trasporto, ma anche alla successiva scaricazione della merce dalla nave ed alla riconsegna al ricevitore, con limitazione della responsabilità del vettore. Il quinto motivo invoca il factum principis di cui alle disposizioni di cui agli artt. 99 e 277 del TU Legge Doganale (D.P.R. n. 43 del 1973), sostenendo che la dichiarazione di abbandono della merce e la
sua successiva vendita sono conseguenza di