Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/08/2020, n. 17612

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/08/2020, n. 17612
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17612
Data del deposito : 24 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

SENTENZA sul ricorso 4216-2014 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati 2020 ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;
637

- ricorrenti -

contro

GIUOCO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO MORDINI

14, presso lo studio dell'avvocato -‘ M A, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 10700/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/02/2013 r.g.n. 6888/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PREDEN SERGIO;
udito l'Avvocato ABATI MANLIO. , RG 4216/2014 FATTI DI CAUSA:

1.La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva riconosciuto il diritto di P G , già iscritto al Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette e titolare di pensione di anzianità a carico dell'AGO al compimento dell'anzianità contributiva di 35 anni , alla liquidazione della pensione di vecchiaia a decorrere dal compimento dei 65 anni di età ,con l'integrazione prevista dalla L. n. 377/1958 a carico del Fondo esattoriale . Secondo la Corte la circostanza che il ricorrente avesse ottenuto la pensione di anzianità , peraltro con ricongiunzione della contribuzione dal Fondo esattoriale al Fondo AGO, non era di ostacolo alla successiva spettanza alla pensione di vecchiaia con l'integrazione prevista dalla L.n. 377/1958 . Ha rilevato, infatti, che la precedente ricongiunzione aveva riguardato i soli contributi AGO ai sensi della L. n .377/1958 e non l'ulteriore contribuzione destinata ad alimentare il futuro ed eventuale trattamento integrativo di cui all'ad 10 , comma 1, L. n. 377/1958 e che infatti nessuna cessazione dell'iscrizione al Fondo esattoriali si era verificata ,né era stata prevista dal legislatore.

2. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese Giuoco Pasquale .Quest'ultimo ha depositato memoria ex art 378 cpc. RAGIONI DELLA DECISIONE:

3. con l'unico motivo di ricorso, l'Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3, 10, 32 della legge n. 377 del 2 aprile 1958, dell'art. 7 della legge n. 587 del 1971 e dell'art. 13 della legge n. 903 del 1965, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc . L'Istituto ritiene erronea l'affermazione della sentenza impugnata secondo la quale il riconoscimento della pensione di anzianità nell'AGO, con relativa liquidazione, non escluderebbe il permanere dello stato di iscritto al Fondo per gli impiegati delle esattorie, con la conseguente necessità di riconoscere, a chi fruisce di tale pensione, il diritto all'integrazione della pensione al momento in cui vengano in essere le condizioni, e cioè raggiunga l'età pensionabile.RG 4216/2014 Ad avviso dell'Istituto, il trattamento pensionistico di anzianità, erogato dal Fondo Pensioni
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