Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/10/2022, n. 14840
Sentenza
27 ottobre 2022
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27 ottobre 2022
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Massime • 2
In tema di messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., il Procuratore generale è legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., l'ordinanza di ammissione alla prova ritualmente comunicatagli, e, in caso di omessa comunicazione della stessa, ad impugnare quest'ultima unitamente alla sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova.
L'istituto dell'ammissione alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen. non si applica con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. (In motivazione la Corte ha affermato che la messa alla prova dei maggiorenni ha natura di "trattamento sanzionatorio" penale, modulato sull'imputato persona fisica e sui reati allo stesso astrattamente riferibili, non estensibile, per il principio della riserva di legge, agli enti, la cui responsabilità amministrativa è riconducibile ad un "tertium genus").
Sul provvedimento
Testo completo
14840-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Margherita Cassano - Presidente - Sent. n. sez. 17 Patrizia Piccialli UP - 27/10/2022 Gastone Andreazza Relatore- R.G.N. 10903/2021 SA LL Angelo Capozzi Emanuele Di Salvo Aldo Aceto Sergio Beltrani Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento nel procedimento a carico della società La Sportiva s.p.a. avverso la sentenza del 18/12/2019 del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente SA LL;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e delle ordinanze del 12 marzo 2018 e del 12 aprile 2019 del Tribunale di Trento, con restituzione degli atti al medesimo Tribunale;
udito il difensore della società La Sportiva s.p.a., avv. Fabio Valcanover, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso del Procuratore generale e, in subordine, il rinvio alla Corte costituzionale per valutare la violazione del diritto di difesa, stante la mancata previsione della messa alla prova nel procedimento contro gli enti. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 dicembre 2019, resa con motivazione contestuale, il Tribunale di Trento ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della società La Sportiva s.p.a., ai sensi dell'art. 464- septies cod. proc. pen, per essere estinto l'illecito di cui all'art. 25-septies, comma 3, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ascritto alla società in relazione al delitto di lesioni colpose gravi contestato al legale rappresentante EL LO, per esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod.pen.
2. Avverso la suddetta sentenza, comunicata alla Procura generale presso la Corte di appello di Trento in data 23 dicembre 2019, è stato proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento in data 7 gennaio 2020 ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, con i quali, sulla premessa che le ordinanze del 12 marzo 2018 e del 12 aprile 2019 di ammissione alla prova della società non sono state comunicate al suo ufficio, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata e delle prodromiche ordinanze di messa alla prova. In particolare, il ricorrente ha dedotto, con il primo e secondo motivo di ricorso, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per violazione e falsa interpretazione dell'art. 168-bis cod. pen. e degli artt. 62 e ss. d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rinvenibile nella sentenza impugnata e nelle ordinanze di messa alla prova, non essendo applicabile agli enti l'istituto della messa alla prova, mentre, con il terzo e quarto motivo di ricorso, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., traducendosi la motivazione delle ordinanze di messa alla prova del 12 marzo 2018 e 12 aprile 2019 in una motivazione meramente apparente.
3. Il ricorso è stato assegnato alla Quarta Sezione.
3.1. Nelle more dell'udienza fissata, il difensore della società La Sportiva s.p.a., avv. Fabio Valcanover, ha depositato memorie in data 18 gennaio 2022 e 8 marzo 2022, concludendo per l'infondatezza del ricorso del Procuratore generale e la piena ammissibilità della messa alla prova dell'ente, ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen. شت F 2 3.2. Il Procuratore generale in sede ha depositato conclusioni scritte in data 4 marzo 2022, chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e le ordinanze di messa alla prova della società La Sportiva s.p.a., con trasmissione degli atti al Tribunale di Trento.
3.3. La Quarta Sezione, con ordinanza n. 15493 del 23 marzo 2022, ha disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., rilevando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità circa la legittimazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello ad impugnare i provvedimenti riguardanti la messa alla prova e/o la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen. e dipendendo l'esame nel merito del ricorso, circa la legittimità della messa alla prova della società La Sportiva s.p.a., dalla decisione della questione oggetto di contrasto.
4. Con decreto del 28 aprile 2022 il Presidente aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, ai sensi dell'art. 618, cod. proc. pen., preso atto dell'esistenza e rilevanza ai fini della decisione del contrasto giurisprudenziale ravvisato dall'ordinanza di rimessione e ha fissato l'odierna udienza per la sua trattazione. Con successivo decreto del 30 giugno 2022 il Presidente aggiunto ha disposto la trattazione con discussione orale, richiesta dall'avv. Fabio Valcanover, difensore della società La Sportiva s.p.a., ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, e dell'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. 5. Con memoria, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., in data 11 ottobre 2021, il Procuratore generale in sede ha illustrato le ragioni deponenti per l'ammissibilità del ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trento avverso la sentenza, ex art. 464-septies cod. proc. pen, di estinzione dell'illecito ascritto alla società La Sportiva s.p.a. Con note di udienza del 17 ottobre 2022, il Procuratore generale in sede ha illustrato altresì le ragioni a sostegno della inapplicabilità dell'istituto della messa alla prova agli enti e la conseguente fondatezza del primo motivo di ricorso del Procuratore generale della Corte di appello di Trento, con assorbimento degli ulteriori motivi, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e delle ordinanze di messa alla prova della società La Sportiva s.p.a. del 12 marzo 2018 e del 12 aprile 2019 del Tribunale di Trento, con restituzione degli atti al medesimo Tribunale per l'ulteriore prosieguo. 3 تمن R CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le questioni di diritto rimesse alle Sezioni Unite possono così di seguito riassumersi: «Se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza che ammette l'imputato alla prova (art.464-bis cod. proc. pen.) e in caso affermativo per quali motivi». «Se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell'art. 464- septies cod. proc. pen. ».
2. Sulla prima questione rimessa alle Sezioni Unite la giurisprudenza di legittimità ha espresso due diversi orientamenti.
2.1. Secondo il primo indirizzo interpretativo, il procuratore generale presso la corte di appello è legittimato ad impugnare l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione del procedimento con la messa alla prova e, nel caso in cui non sia stata effettuata nei suoi confronti la comunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza di sospensione, ad impugnare la stessa unitamente alla sentenza con la quale il giudice dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova (Sez. 1, n. 43293 del 27/10/2021, Ongaro, Rv. 282156; Sez. 2, n. 7477 del 08/01/2021, Sperindeo;
Sez. 5, n. 7231 del 06/11/2020, dep. 2021, Hoelzi;
Sez. 1, n. 41629 del 15/04/2019, Lorini, Rv. 277138). A sostegno di tale opzione interpretativa si evidenzia che l'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., non distinguendo e non selezionando per il profilo soggettivo uno specifico ufficio del pubblico ministero, quando indica il "pubblico ministero" quale titolare del potere di impugnazione, non può che indicare anche la legittimazione del "procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello", traducendosi il suddetto riferimento in una formula onnicomprensiva, adottata dal codice di rito ogni qual volta intende assegnare all'uno e all'altro organo un potere di impugnazione concorrente. Tale interpretazione si fonda sul principio espresso dalle Sez. U. n. 22531, del 31/05/2005, Campagna, Rv. 231056, secondo cui l'art. 570 cod. proc. pen. detta una regola di carattere generale circa il potere del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di proporre impugnazione contro i provvedimenti emessi, nell'ambito dell'ordinario processo di cognizione, dai giudici del distretto, anche quando il pubblico ministero del circondario abbia già compiuto in merito la sua valutazione positiva o negativa. Tale regola, si sostiene, è da ritenersi ancora valida, pur dopo gli interventi del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, 4 نس con l'introduzione dell'art. 593-bis cod. proc. pen. e la modifica dell'art. 570, comma 1, cod. proc. pen., disciplinando tali norme i rapporti tra procuratore generale e procuratore della Repubblica, ma solo con riferimento all'appello, lasciando, invece, inalterata la regola generale suddetta per gli altri mezzi di impugnazione e, quindi, anche per il ricorso per cassazione, che viene specificamente in rilievo, nel caso dell'impugnazione dell'ordinanza di ammissione alla prova.
2.1.1. Non paiono discostarsi dall'indirizzo che sostiene la legittimazione del procuratore generale della corte di appello ad impugnare l'ordinanza di ammissione alla prova e, comunque, la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova di cui all'art. 464-septies, cod. proc. pen., le decisioni Sez. 6, n. 21046 del 10/06/2020, Betti, Rv. 279744; Sez. 5, n. 5093 del 14/01/20 20, Cicolini, Rv. 278144; Sez. 5, n. 17951 del 01/04/2019, Bonifacio. In tali pronunce, sebbene non risulti affrontata specificamente la questione relativa al potere di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello, tale legittimazione è stata, tuttavia, implicitamente ritenuta