Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/1986, n. 5839

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L'ulteriore sgravio contributivo previsto dal quarto comma dell'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089) si applica anche alle aziende industriali la cui attività (come, nella specie, quella concernente la lavorazione delle foglie di tabacco) abbia carattere stagionale, ove in relazione ad esse si verifichi l'incremento, posteriormente alla data del 30 settembre 1968, del numero dei lavoratori occupati, ancorché le nuove assunzioni siano effettuate con contratti di lavoro a tempo determinato. Tale principio trova applicazione anche in ordine all'art. 1 del d.l. 5 luglio 1971 n. 429 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 589 del 1971) - il quale (fra l'altro) fissa al 31 dicembre 1980 la proroga del beneficio - e non comporta disparità di trattamento (in violazione dell'art. 3 cost.) fra imprese con attività a regime continuo ed imprese con attività stagionale, ne' comporta disparità di trattamento fra imprese rientranti in questa seconda categoria, essendo per tutte l'entità del beneficio correlativa alla quantità delle retribuzioni corrisposte ai nuovi assunti.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/1986, n. 5839
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5839
Data del deposito : 2 ottobre 1986

Testo completo

L'ulteriore sgravio contributivo previsto dal quarto comma dell'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089) si applica anche alle aziende industriali la cui attività (come, nella specie, quella concernente la lavorazione delle foglie di tabacco) abbia carattere stagionale, ove in
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