Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2023, n. 14275
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to la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: OL NT, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 04/10/2022 del Tribunale di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ancona rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, in data 16 settembre 2022, aveva esteso l'applicazione della misura degli arresti donniciliari rispetto ai reati consumati di estorsione e turbata libertà degli incanti, così qualificando, alla luce di fatti sopravvenuti, le originarie imputazioni di tentativo di estorsione e turbata libertà degli incanti che avevano già legittimato l'imposizione di identica misura cautelare nei confronti del ricorrente giusta precedente ordinanza del 20 aprile 2022, non oggetto, in allora, di impugnazione.
2. Ricorre per cassazione NT OL, deducendo: 1) violazione di legge per avere il Tribunale confermato la misura degli arresti domiciliari nonostante si fosse formato il giudicato cautelare in ordine ai fatti oggetto della misura commessi dal ricorrente durante il regime di arresti donniciliari, trattandosi degli stessi fatti presi in esame dall'originario provvedimento coercitivo, con consequenziale violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.. Il Tribunale di Ancona, infatti, con ordinanza del 23 agosto 2022, aveva reputato che le condotte commesse dal ricorrente in regime di arresti domiciliari non fossero tali da giustificare l'aggravamento della misura richiesto dal Pubblico ministero;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale confermato la misura senza fare cenno delle ragioni che ne avevano impedito l'aggravamento contenute nel provvedimento del 23 agosto 2022 emesso dallo stesso Tribunale e senza tenere conto delle giustificazioni fornite dall'indagato;
3) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato di estorsione consumata senza tenere conto che le persone offese avevano rinunciato all'aggiudicazione del bene per ragioni diverse rispetto alle minacce in ipotesi loro rivolte dal ricorrente, circostanza che avrebbe in ogni caso dovuto comportare una diversa valutazione anche delle esigenze di cautela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Quanto al primo motivo, deve premettersi che il ricorrente non aveva impugnato la prima ordinanza cautelare che