Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2022, n. 08526

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2022, n. 08526
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08526
Data del deposito : 14 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTACROCE LEGNAMI SRLS avverso l'ordinanza del 15/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di RIETI udita la relazione svolta dal Consigliere V P;
lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 di. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. O M, che ha chiesto il rigetto del ricorso I

RITENUTO IN FATTO

1. Nell'ambito del procedimento penale a carico di D R G e di B F, indagati per il delitto di cui agli art.. 110, 624 e 625 co. 1 n.. 2 e 7 cod. pen. - "perché, in concorso tra loro, D R G in qualità di legale rappresentante della "Santacroce Legnami s.r.l.s." e B F in qualità di dipendente della stessa società nonché responsabile di cantiere fore- stale, dopo aver vinto una gara di appalto per l'asporto complessivo di una mas- sa legnosa di 72,381 mc/ha corrispondente a ql. 12.167,2 superficie dichiarata di ha. 1681.00), dalla part. 10 a del PGAF ubicata nel comprensorio del comune di Rieti, di proprietà della Regione Lazio e data in gestione al Consorzio Sala s. r. 1., si impossessavano indebitamente di 36.140 quintali di materiale legnoso in esubero rispetto a quanto previsto nel progetto di taglio, per un valore comples- sivo pari ad C 361.400,00 ('valore medio del prezzo di mercato C 10 q.le), sot- traendoli alla Regione Lazio. Con le aggravanti di aver commesso il fatto usando violenza sulle cose consistita nei taglio delle piante, beni esposti alla pubblica fe- de. In Rieti, in data antecedente e prossima al 29.09.2020 (data di accertamento del fatto avvenuto ne! corso del primo sopralluogo della P. G.,) con decreto del 28/4/2021 il G.I.P. presso il Tribunale di Rieti disponeva il sequestro preventi- vo: 1) diretto, finalizzato alla confisca di denaro o altri beni fungibili o comunque direttamente riconducibili al profitto di reato pari ad euro 361.400 ancora nella disponibilità della società SANTACROCE LEGNAMI S.R.LS., sui conti correnti ban- cari alla stessa intestati, già individuati o da individuarsi successivamente;
2) di- retto, in subordine in caso di incapienza o - comunque - per il residuo di quanto sopra in danno dell'ente s.r.l.s., fino alla concorrenza di curo 361.400 al netto dì quanto appreso sub 1, sui conti correnti bancari nella disponibilità degli indagati DE

ROCCIS

Giovanni e

BIANCONE

Fabrizio, già individuati o da individuarsi suc- cessivamente. La SANTACROLE LEGNAMI SRLS proponeva riesame reale (presentato contestualmente anche da DE

ROCCIS

Giovanni,

BIANCONE

Fabrizio e dalla SANTACROCE LEGNAMI S.R.L.) deducendo la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. per essere la società SANTACROCE LEGNAMI S.R.L.S. estranea ai fatti. Ciò in quanto, ipotizzato dal P.M. un illecito taglio del bosco - in termini esulanti dalla convenzione sottoscritta dalla concedente il taglio (il Consorzio Sa- la, a sua volta concessionario della Regione Lazio in relazione al Piano di gestio- ne e assestamento Forestale del 3/9/04, successivamente -modificato e integra- to) - sì sottolinea come aggiudicatario della relativa asta fosse in realtà (come si evince facilmente dal verbale della seduta del Consorzio Sala del 2/9/15 e dalla Convenzione sottoscritta il 27/7/16) la SANTACROCE LEGNAMI S.R.L., società avente diversa sede, diversa partita IVA e propri rapporti bancari. In via subor- dinata, in sede di udienza il difensore dell'odierna ricorrente si è riportato ai mo- tivi svolti dalla SANTACROCE LEGNAMI S.R.L., inerenti la non confiscabilità per equivalente di somme per persone giuridiche, se non nei casi tassativi di cui all'art. 322 ter cod. pen. Con ordinanza del 15/7/2021, tuttavia, il Tribunale di Rieti rigettava il ricorso.

2. Ricorre la SANTACROCE LEGNAMI SRLS, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente neces- sari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza e/o erronea ap- plicazione degli art. 324, co. 7 cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 309, co. 9, cod. proc. pen. Il ricorrente dichiara dì non ignorare che il Tribunale del Riesame, in caso di sequestro preventivo, possa integrare la motivazione mancante, nel decreto impugnato, negli stretti limiti consentiti dall'art, 309, co. 9, cod. proc. pen. Si è, infatti, affermato che "le disposizioni concernenti il potere di annul- lamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47, al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del richiamo operato dall'art. 324 cod. proc. pen., co. 7 cod. proc. pen., in quanto compatibili con la struttura e funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provve- dimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valuta- zione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa" (il richiamo è al dictum di Sez. Un. n. 18954/2016, Capasso). Anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015 n. 47 agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen., infatti, sussiste il potere - dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimen- to impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa per relatio- nem in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra re parti (il richiamo è a Sez. 6 n. 10590/2017, Liccardo;
Sez. 3 n. 49715/2015, Grosso). Avverso questa conclusione - prosegue il ricorso - non valeva neppure l'argomentazione posta dai fautori della tesi dell'effetto interamente devolutivo del riesame, giacché è stato successivamente affermato che sul concetto di "ra- gioni diverse" non debba rientrare il caso in cui la motivazione del provvedimen- to impugnato, sul punto, sia radicalmente assente o meramente apparente, do- vendosi in tal caso rilevare la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge (Sez. 2 n. 1411/1995, Franchi). Tuttavia, per il ricorrente il Tribunale del Riesame di Rieti, pur citando a sostegno del potere integrativo la decisione di Sez. 6 n. 193/1997, avrebbe let- teralmente confuso i poteri integratori della motivazione, e/o suppletivi, con lo sviluppo di una nuova, ed originale, trama argomentativa a sostegno della legit- timità della misura che non erano mai stati evidenziati né nella richiesta cautela- re del P.M. né mai analizzati dal G.I.P. della cautela. Ed infatti, come si legge nell'ordinanza impugnata, che debba ritenersi realizzata "una sovrapposizione di soggetti solo apparentemente diversi" (così l'ordinanza impugnata a pag. 3), non solo sarebbe tesi assolutamente infondata, ma anche argomento mai espresso, né mai valutato, né mai richiesto dal titolare dell'azione penale né dal giudice della cautela. Tale argomentazione apparirebbe, non solo infondata quanto a so- stegno probatorio, ma del tutto avulsa da qualunque percorso motivazionale pre- supposto alla misura e contestuale alla misura e sviluppato, per la prima volta, in sede di riesame con l'ordinanza impugnata. Con la rappresentazione di un simile teorema argomentativo l'ordinanza avrebbe sottratto, senza dubbio alcuno, alla difesa dell'allora istante, oggi ricor- rente, il contraddittorio su questo punto specifico. E a nulla rileverebbe l'aver so- stenuto, nelle motivazioni qui impugnate, che l'istante non abbia chiarito "in al- cun modo" i rapporti con la Santa Croce Legnami S.r.l., dato che tale paradigma conoscitivo non era stato, in alcun modo, sollecitato da nessun attore del prov- vedimento genetico del sequestro e quindi non aveva motivo di dover dare delu- cidazioni di sorta. Il ricorrente osserva che nel provvedimento genetico della misura, così come mutuato dalla richiesta cautelare del P.M., così come mutuata dalla CNR in atti, il giudice della cautela aveva semplicemente dato atto, errando, del fatto che la Santacroce Legnami s.r.l.s. fosse l'aggiudicataria dell'appalto e della suc- cessiva compravendita, circostanza questa assolutamente erronea. Nessun rife- rimento era stato fatto alla circostanza che la istante fosse subentrata, di fatto, all'aggiudicataria attraverso proprio personale dipendente. All'uopo - prosegue il ricorso- il Tribunale del Riesame non solo afferme- rebbe circostanze che non hanno riscontro nella realtà, ma altresì ignorerebbe le produzioni documentali in atti, cioè le visure camerati della S.r.l.s., e della S.r.l., dalle quali si evince che l'istante, la S.r.l.s., ha sempre avuto un solo dipendente, mentre la Santa Croce Legnami S.R.L., cioè l'aggiudicataria che sin dal 1998 opera nel settore boschivo, ha sempre avuto, sin dall'anno in discussione ben 15 operai alle proprie dipendenze, sicché francamente non si comprenderebbe come si possa essere arrivati ad affermare il teorema della sovrapposizione di soggetti tale da legittimare l'estensione del sequestro anche al soggetto che, senza om- bra di dubbio alcuno, non ha nulla a che vedere con i fatti contestati. Per il ricorrente il giudice del riesame, più che integrare la motivazione del provvedimento genetico, ha esercitato una vera e propria, ma non consentita, estensione del provvedimento ablatorio a terzi soggetti mai presi in considera- zione dagli organi (P.M. e G.I.P.) della cautela, laddove espressamente afferma che "debba ritenersi realizzata proprio una sovrapposizione di soggetti solo appa- rentemente diversi, in ipotesi proprio per eludere le conseguenze patrimoniali delle violazioni in esame, il che rende legittima l'estensione del provvedimento ablatorio a tutti i soggetti oggi ricorrenti" (pag. 3). A parte l'insussistenza di una valutazione preventiva circa tale ipotesi, laddove suonerebbe oltremodo assurda la perifrasi" in ipotesi", quando nessuno aveva ipotizzato tale evenienza, apparirebbe oltremodo illegittimo l'avere de- scritto, ex novo, un impianto argomentativo fra l'altro privo di riferimenti proba- tori e di domanda cautelare. Sotto un altro profilo, per il ricorrente, viene in rilievo che, nel generale caos logico - ricostruttivo operato dal Tribunale del Riesame, tale argomentazio- ne ha prodotto delle insanabili aporie motivazionali, quali, ad esempio, quella di avere ritenuto subentrata, nel contratto di compravendita, un'altra società, e tut- tavia aver confermato il provvedimento ablativo nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione errata del sequestro, senza effettuare alcuna distinzio- ne. Il Tribunale del Riesame, in definitiva, avrebbe "forzato" il paradigma mo- tivazionale fornito dal G.I.P. della cautela, superando addirittura le volontà della Pubblica accusa richiedente la misura. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza e/o erronea applicazione degli art. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. Si osserva in ricorso che, nel giudizio innanzi al tribunale del riesame, si era avanzata, in via subordinata, l'ipotesi che il sequestro delle somme della istante fosse da ricondurre alla autorizzazione subordinata concessa dal G.I.P., e cioè quella del sequestro per equivalente nei confronti delle disponibilità dell'in- dagato G D R, e cioè al netto di quanto appreso in via diretta dall'u- nica destinataria in via principale (la Santacroce Legnami S.R.L.S.), e si era so- stenuto che anche in tale ipotesi il sequestro sarebbe stato, ugualmente, da rite- nersi illegittimo. Innanzi a tale deduzione il Tribunale del Riesame -ci si duole- tace com- pletamente sul punto, non avvedendosi, fra le altre cose non osservate, come at- traverso l'opera illecitamente svolta di integrazione motivazionale, rectius di strutturazione ex novo di un apparato argomentativo di carattere genetico, ha obliterato il sequestro diretto, anche per equivalente, di cose appartenenti a terzi soggetti in ipotesi di reato che non lo consentono. Sotto tale aspetto, e per il principio di completezza ed autosufficienza del ricorso, il ricorrente ricorda quanto si era osservato con i motivi di riesame e cioè che nell'ordinamento giuridico non esiste alcuna norma che consenta l'appren- sione di somme di denaro presso persone giuridiche se non in limitate, e tassati- ve, ipotesi previste dalla legge, quali ad esempio l'art. 322 ter cod. pen. (che ri- chiama i delitti di cui dall'art. 314 a 320 cod. pen.) o l'art. 12 bis de! D. Lgs 74/2000. L'ipotesi per la quale si procede, e cioè il furto aggravato di cui agli artt.624 e 625 cod. pen., non consente, perciò, l'automatismo di cui al sequestro per equivalente presso terzi enti per i quali, fra l'altro, non si sia registrato alcun profitto e/o vantaggio patrimoniale direttamente ricollegabile alla condotta illeci- ta. Il ricorrente ricorda che, già a partire dalla sentenza Gubert, le S.U. della Suprema Corte di Cassazione (il richiamo è alla sentenza n. 10561/2014), supe- rando un contrasto esistente, hanno ritenuto valido il sequestro preventivo di somme su depositi delle persone giuridiche nel caso in cui in tema di violazioni tributarie non solo l'Ente si sia direttamente avvantaggiato dal mancato paga- mento delle imposte, con un nesso di pertinenzialità della somma di denaro con il profitto, ma che tali somme siano nella disponibilità ditale persone giuridica. Nel caso di specie, viene evidenziato, però, che: a) non si verte in tema di reati tributari tale da potersi ricollegare il mancato pagamento del tributo al di- retto vantaggio del soggetto obbligato, e ciò anche se la penale responsabilità dell'illecito è, e rimane, del legale rappresentante;
b) la condotta, descritta in chiave probabilistica, di furto non ha nessun collegamento con l'istante società che, in ultimo, potrebbe ritenersi danneggiata dalla condotta degli indagati;
c) I fatti per cui si procede sarebbero stati commessi nell'anno 2018, mentre le somme apprese dal conto corrente dell'istante sono frutto di recentissimi versa- menti dovuti all'attività produttiva svolta (come dall'estratto conto dell'ultimo trimestre che viene prodotto) e come tali assolutamente non ricollegabili al con- cetto di profitto Il ricorrente chiede, pertanto: 1) In accoglimento dei motivi sub n.1 - 2, annullare senza rinvio l'ordi- nanza impugnata e per l'effetto dichiarare illegittimo il decreto di sequestro pre- ventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Rieti in data 29.04.2021 e per l'effetto, revocare integralmente il provvedimento impugnato con ordine imme- diato di restituzione delle cose sequestrate;
2) In via subordinata;
annullare l'ordinanza impugnata e trasmettere gli atti al Tribunale del Riesame di Rieti per esame ex novo;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi