Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/1989, n. 561

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Con riguardo alla liquidazione degli enti di diritto pubblico soppressi, secondo la disciplina della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, le Disposizioni degli artt. 8 e 9 della legge medesima, (contemplanti la formazione in via amministrativa di un elenco delle posizioni debitorie, previa istanza dei creditori interessati) non interferiscono sulla proponibilità e proseguibilità in Sede giudiziaria delle domande con le quali i creditori stessi chiedano il riconoscimento ed il pagamento delle loro spettanze, atteso che gli indicati adempimenti si inseriscono in una procedura amministrativa, tendenzialmente rivolta al sollecito ed integrale soddisfacimento delle pendenze dell'ente soppresso, cui non sono estensibili i principi che regolano il fallimento e le altre procedure concorsuali, ivi compreso il divieto di azioni individuali dei creditori, salva restando l'operatività di questi principi, quando, in presenza di situazioni deficitarie di quegli enti, si apra la liquidazione coatta amministrativa. ( V 4010/86, mass n 446836; ( V 3918/86, mass n 446750; ( Conf 4070/84, mass n 436032).*

La disposizione del secondo comma dell'art. 22 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (sul finanziamento del servizio sanitario nazionale ecc.), la quale, nel testo risultante dalla legge di conversione 29 febbraio 1980 n. 33 stabilisce (ai fini della fiscalizzazione degli oneri sociali) che l'espressione imprese manifatturiere ed estrattive di cui all'art. 1 del d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977 n. 102, deve intendersi comprensiva delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, non ha natura interpretativa, ne' conseguente efficacia retroattiva, comportando l'estensione, con efficacia ex nunc, dell'ambito delle imprese beneficiarie della fiscalizzazione degli oneri sociali anche alle dette imprese impiantistiche. ( Conf 9482/87, mass n 456586; ( Conf 6061/86, mass n 448384).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/1989, n. 561
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 561
Data del deposito : 30 gennaio 1989

Testo completo

La disposizione del secondo comma dell'art. 22 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (sul finanziamento del servizio sanitario nazionale ecc.), la quale, nel testo risultante dalla legge di conversione 29 febbraio 1980 n. 33 stabilisce (ai fini della
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