Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/10/2004, n. 19749
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. F G - rel. Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA "TERRE D'APULIA", con sede in Bari, in persona del Commissario e legale rappresentante pro tempore Dott. S S, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso e delibera commissariale n. 433 del 30.9.2002, dall'Avv. M V, elettivamente domiciliato in Roma, Via G.P. da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'Avv. L L;
- ricorrente -
contro
ALBANESE ROSA, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso, dall'Avv.to G D V, nello studio del quale in Roma, Via G. Martucci n. 30, è elettivamente domiciliata;
- controricorrente -
Avverso la sentenza non definitiva n. 313/01, emessa il 21.5.2001 e depositata il 23.5.2001, e definitiva n. 105/02, emessa il 29.01.2002 e depositata il 28.02.2002, entrambe rese inter partes dal Giudice di Pace di Martina Franca.
Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 17-06-2004 dal Relatore Cons. Dott. G F;
Sentito l'Avv. V per il ricorrente;
Sentito, altresì, il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12-04-2001 Palmisano Vita conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Martina Franca, il Consorzio di Bonifica "Terre D'Apulia", con sede in Bari, per sentire dichiarare non dovuti i contributi di cui alla cartella esattoriale notificatagli per l'anno 2000, e vedere riconosciuto il diritto al rimborso di quanto, in ipotesi, indebitamente pagato. Sosteneva l'attrice, che a causa della perdurante inoperosità e della assenza di qualsiasi beneficio per i fondi ricadenti nel comprensorio di pertinenza, il consorzio non poteva vantare titolo per pretendere contributi di sorta dai soggetti consorziati. L'Ente convenuto eccepiva l'incompetenza per materia e per valore del giudice adito, e contestava nel merito la fondatezza della domanda. Con sentenza non definitiva n. 313/2001 l'adito giudice rigettava le eccezioni pregiudiziali sollevate dal Consorzio, affermava la propria competenza per materia, condannava il Consorzio alle spese del giudizio e, con separata ordinanza, disponeva per l'ulteriore corso. Avverso tale sentenza il Consorzio faceva riserva di gravame. Il medesimo giudice, quindi, definiva la causa con successiva sentenza n. 105/2002 depositata il 28/02/2002, con cui accoglieva le domande attrici, nel presupposto che il Consorzio non avesse fornito la prova di avere realizzato opere o creato servizi in esito ai quali era derivato un concreto beneficio al soggetto consorziato, che solo, avrebbe potuto legittimare la pretesa di pagamento dei contributi. Il Consorzio con ricorso notificato il 18.11.2002, affidato a due motivi, ha chiesto la cassazione delle impugnate sentenze. L'intimata, con controricorso notificato il 23.12.2002, ha chiesto 1'improcedibilità o l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la sentenza non definitiva e il rigetto dell'impugnazione avverso la sentenza definitiva.
Il consorzio ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Consorzio censura gli impugnati provvedimenti per violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 2^ c.p.c., degli artt. 860, 862 e 864 c.c., 11, 21 e 59 del R.D. 13-02-1933 n. 215 e successive modifiche, nonché per omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.
In particolare, si censura la decisione per avere negato la natura tributaria dei contributi consortili e, quindi, la competenza per materia del Tribunale a conoscere la controversia.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per Cassazione sollevata dalla Albanese con il controricorso. Sostiene la contribuente che avverso la sentenza parziale che aveva deciso sulla competenza non sarebbe esperibile il ricorso di legittimità e che, quindi, la stessa avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello. La tesi prospettata non può essere condivisa alla stregua dei principi affermati da questa corte con precedenti pronunce (Cass. n. 7383/2003;n. 13380/2002) e delle sottostanti argomentazioni per le quali deve escludersi non solo la sussistenza di preclusioni alla proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza parziale del Giudice di Pace che decida sulla competenza, ma pure l'esigenza di formulare espressa riserva di impugnazione differita, che nella specie peraltro vi è stata.
Ciò posto le censure prospettate dal ricorrente devono ritenersi fondate in applicazione dei principi desumibili da pregresse pronunce della Corte (SS.UU. n. 9493 del 23-09-1998/ Sez. 5^ n. 1985 del 22- 11 2000 e n. 1093 dell'1-11-2000) secondo cui i contributi dovuti ai consorzi di bonifica rientrano nella categoria generale dei tributi, e di conseguenza, per le relative controversie, (escluse dal novero di quelle devolute alla cognizione delle Commissioni Tributarie a mente dell'art. 2 D.Leg.vo 31-12-1992 n. 546, e ricadente, perciò, nell'ambito della giurisdizione ordinaria) sussiste la competenza per materia del Tribunale a mente dell'art. 9 comma 2^ c.p.c.. Alla stregua di tale condiviso principio, dal quale, nel caso, non si ravvisano ragioni per discostarsi, le sentenze impugnate, siccome rese da giudice incompetente per materia, devono essere cassate in accoglimento del primo motivo.
Per l'effetto, va riconosciuta e dichiarata la competenza del Tribunale di Taranto a conoscere della causa di che trattasi. L'accoglimento della censura relativa alla questione di competenza, travolge nella totalità anche la sentenza definitiva n. 105/2002 ed assorbe la delibazione delle restanti sottordinate doglianze, come innanzi prospettate.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio, anche avuto riguardo ai tempi del consolidarsi dell'applicato principio.