Cass. civ., sez. I, ordinanza 26/11/2018, n. 30542

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 26/11/2018, n. 30542
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30542
Data del deposito : 26 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

6 ORDINANZA sul ricorso 1371/2016 proposto da: C M s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati lucci G e Marino G, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente -

contro

Curatela del Fallimento C M s.r.l. n. 21/2015, in persona del curatore Avv. P A, elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n. 44, presso lo studio dell'avvocato B M, rappresentato e difeso dall'avvocato R A, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 6696/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2018 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- Facendo seguito a una richiesta di fallimento in proprio del 23 febbraio 2015, il Tribunale di Velletri ha dichiarato il fallimento della s.r.l. C M con sentenza depositata il 2 marzo 2015. Nel medesimo mese di marzo, peraltro, la società ha chiesto alla Corte di Appello di Roma la revoca del fallimento così dichiarato. 2.- Nel reclamo, la s.r.l. C M - come rappresentata dall'amministratore unico A R - ha esposto di avere presentato l'istanza di fallimento in proprio per mezzo di P M. Quest'ultima aveva dichiarato di vestire la carica di amministratore unico e rappresentante legale della società, ma in realtà era, in quel momento, ormai cessata da tale funzione: l'assemblea dei soci l'aveva infatti revocata in data 20 febbraio 2015, in ragione del fatto che il precedente 17 febbraio ella aveva provveduto a cedere il 95% del capitale della s.r.l. proprio a R, subito subentrato nella posizione di amministratore.La società ha altresì aggiunto di non essere insolvente, «in quanto l'unico creditore, Equitalia Sud s.p.a., veniva soddisfatto con pagamenti rateali dilazionati in dodici anni». 3.- La Corte di Appello romana ha respinto il reclamo così proposto, con sentenza depositata il 5 dicembre 2015. Al riguardo, la Corte territoriale ha osservato che la «società in persona dell'amministratore sig.ra P M» era senz'altro legittimata a depositare istanza di fallimento in proprio, in quanto la nomina del nuovo amministratore «era stata iscritta nel registro delle imprese in data 27 marzo 2015 (presentata per l'iscrizione il 10 marzo 2015)», dunque in epoca successiva, e che a nulla rilevava la circostanza che la delibera assembleare fosse anteriore alla presentazione dell'istanza. Stando al vigente regime della rappresentanza nelle s.r.I., che è rappresentato dalla norma dell'art. 2475 (il cui comma 2 rinvia ai commi 4 e 5 dell'art. 2383, scritto per il tipo della s.p.a.) e dalla norma dell'594DB3C2" data-article-version-id="303cb8f5-7409-5ae9-92ef-57c7a47561e9::LR3D18DAFC2888594DB3C2::2003-12-10" href="/norms/codes/itatextxiy5esgw507cfi/articles/itaartto7w8piofir5rqa?version=303cb8f5-7409-5ae9-92ef-57c7a47561e9::LR3D18DAFC2888594DB3C2::2003-12-10">art. 2448 cod. civ., si deve ritenere - così ha in particolare ragionato la sentenza - che «di norma l'efficacia del potere di rappresentanza in capo all'amministrazione decorre da quando la nomina è iscritta nel registro delle imprese»: perciò, «poiché tale potere in capo al R è divenuto efficace dal 27 marzo 2015, legittimamente la società in persona della precedente amministratrice ha presentato istanza per la propria dichiarazione di fallimento». Venendo poi alla verifica dei requisiti occorrenti per la dichiarazione di fallimento, la sentenza ha in particolare rilevato che il «vino contenuto nei silos, nonché le somme rinvenute dalla curatela, non offrono contezza dell'effettivo, regolare e continuativo esercizio Y dell'attività di impresa». «Non è dato, quindi, individuare né l'attività d'impresa in essere, né i beni o i mezzi finanziari con i quali la debitrice possa far fronte» al debito erariale;
del resto, la stessa «indicata rateizzazione di tale debito non è provata». 4.- Contro questa sentenza è insorta la s.r.l. C M, presentando ricorso affidato a due motivi di cassazione. Resiste il fallimento della società, con controricorso.
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