Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/09/2004, n. 19698

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Massime2

In tema di contenzioso tributario, a seguito della istituzione - nell'ambito della riforma del ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale, operata dal capo II del titolo V del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - delle agenzie fiscali, le quali gestiscono le funzioni già esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del ministero, l'Agenzia delle Entrate e i relativi uffici periferici - al pari delle altre agenzie fiscali per i rapporti di rispettiva competenza - hanno la medesima legittimazione processuale che in passato spettava al Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e ai relativi uffici periferici, rispettivamente nel giudizio di cassazione e nelle precedenti fasi, dinanzi alle commissioni tributarie, e quella legittimazione esercitano a mezzo del Direttore pro tempore, che ne ha la rappresentanza legale. Ne consegue che resta inequivocabilmente esclusa la legittimazione processuale degli uffici periferici delle Agenzie relativamente al giudizio di cassazione e l'erronea individuazione della parte nel giudizio di legittimità non è sanabile, non risolvendosi in una causa di nullità ma in un motivo originario di inammissibilità del ricorso, emendabile unicamente con la tempestiva riproposizione del medesimo prima della relativa declaratoria. In tema di provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 cod.civ. (nella specie, provvedimento di ispezione della società).

Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate ai sensi degli artt. 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413, liquidate dall'ufficio finanziario, a norma dell'art. 39 - i cui commi terzo e quarto riproducono sostanzialmente i commi terzo e quarto dell'omologo art. 20 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, - con le modalita' stabilite dall'art. 36 - bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono essere iscritte, a pena di decadenza, in ruoli formati e consegnati all'intendente di finanza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, senza che, al fine di evitare detta decadenza, entro tale termine quinquennale debba essere effettuata anche la notifica al contribuente della cartella esattoriale. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/09/2004, n. 19698
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19698
Data del deposito : 16 settembre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA ET, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato VALENTINO BENEDETTI, difeso dall'avvocato ENRICO DE GENNARO, giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro
AGENZIA ENTRATE UFFICIO POZZUOLI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 329/00 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 10/01/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/06/04 dal Consigliere Dott. Ettore FERRARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso l'inammissibilità del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NC AZ proponeva istanza di rimborso delle ritenute operate a titolo di IRPEF dal datore di lavoro sulla somma corrispostale a titolo di incentivo all'esodo, ritenendo quell'erogazione non tassabile e, formatosi il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, lo impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che rigettava il ricorso della contribuente.
Proposto dall'interessata appello, la Commissione tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 329/52/00, depositata il 10.1.2001 e non notificata, rigettava a sua volta il gravame. Per la cassazione della sentenza di secondo grado la AZ proponeva quindi ricorso nei confronti della Agenzia delle Entrate - Ufficio di Pozzuoli, notificato il 25.2.2002 al legale rappresentante pro tempore, presso la sede di quell'Ufficio, articolando due distinti e complessi motivi.
Nessuna attività ha svolto nel giudizio di legittimità la parte intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte doversi in via preliminare ritenere l'inammissibilità del ricorso per erronea identificazione della parte evocata in giudizio, essendo la relativa questione rilevabile di ufficio e pregiudiziale rispetto ad ogni altra.
A questo proposito giova subito rilevare che il ricorso in esame è successivo al giorno 1 gennaio 2001, a partire dal quale, ai sensi dell'art. 1 D.M. 28.12.2000, sono da considerarsi "esecutive" le agenzie fiscali istituite con il d. lgs.vo n. 300/1999, e cioè le Agenzie delle Entrate, delle Dogane, del Territorio e del Demanio, che hanno personalità di diritto pubblico, godono di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria (art. 61), sono rappresentate dai rispettivi direttori (art. 68), e possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 72).
All'Agenzia delle Entrate, in particolare, secondo le previsioni degli artt. 57 e 62 del detto decreto legislativo, sono stati trasferiti, con le connesse funzioni anche in sede contenziosa, i rapporti inerenti alle entrate tributarie, ove non assegnati ad altre agenzie, enti o organi.
Con riferimento ai processi in corso, e in particolare per quel che concerne il giudizio di cassazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quel trasferimento di competenze determina una successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. Ili c.p.c. e non una successione nel processo ex art. 110 c.p.c. (v. Cass. s.u. 29.4.2003, n. 6633;
cfr.

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