Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2009, n. 15063
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L'art. 9 della legge 6 ottobre 1981 n. 564, che, con riferimento al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (ora spa RFI), ha disciplinato la modifica di inquadramento dei lavoratori riconosciuti fisicamente inidonei alle mansioni del profilo professionale di appartenenza, per infortunio o infermità dovuti a causa di servizio o malattia professionale, prevedendo l'assegnazione di un profilo professionale della stessa categoria di appartenenza, non ha - in relazione ai principi in materia di efficacia della legge nel tempo (art. 11, primo comma, disp. prel. cod. civ.) - efficacia retroattiva e, quindi, non è applicabile con riferimento a vicende esauritesi prima della sua entrata in vigore, con l'assegnazione dell'inquadramento sostitutivo. (Principio applicato in vicenda collocatasi nel 1975 ed esauritasi prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 564).
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. D N V - Consigliere -
Dott. I A - Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
Dott. M G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30347-2006 proposto da:
G C , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato S S A N S, rappresentato e difeso dall'avvocato P D, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETÀ PER AZIONI (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERCADANTE 9, presso lo studio dell'avvocato M C, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 506/2005 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 04/11/2005 R.G.N. 248/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2009 dal Consigliere Dott. G M;
udito l'Avvocato M C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 21.10/4.11.2005 la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza resa dal locale Tribunale 1.6.2001 che rigettava la domanda proposta da Cosimo Gatto , già dipendente delle Ferrovie dello Stato, ai fini della ricostruzione della carriera con l'attribuzione della *6^* categoria a decorrere dal 1.1.1983 e della *7* dal 1.1.1991 e per il pagamento delle relative differenze economiche.
Osservava in sintesi la corte territoriale che, essendosi accertato con precedente sentenza passata in giudicato che il Gatto risultava inquadrato nella *5^* categoria a decorrere dal 28.10.1981, doveva ritenersi inapplicabile la L. n. 292 del 1984, art. 5 che prevedeva il passaggio dalla *5^* alla *6^* categoria con il decorso di un'anzianità minima di cinque anni, laddove, prima di tale data, lo stesso svolgeva mansioni di categoria inferiore.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Cosimo Gatto con due motivi.
Resiste con controricorso la Rete Ferroviaria Italiana spa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., della L. n. 42 del 1979, della L. n. 564 del 1981, della L. n. 292 del 1984, del D.M. n. 1555 del 1984, del D.M. n. 2710 del 1985, nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.
In particolare il ricorrente osserva che i giudici di merito, non tenendo in considerazione quanto disposto dalla L. n. 564 del 1981 e dal successivo D.M. n. 1555 del 1984, avevano erroneamente escluso l'inquadramento nella qualifica di applicato capo (corrispondente, come quella di macchinista, alla *5^* categoria) con l'anzianità di servizio maturata nella qualifica precedente, cioè a far data dal 1970.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo
della controversia osservando come i giudici di merito avevano disatteso il parere espresso dal consulente tecnico senza fornire al riguardo alcuna attendibile motivazione.
Il primo motivo è infondato.
La sentenza impugnata, nell'escludere la fondatezza della domanda, ha assegnato determinante rilievo alla circostanza che, in forza della pronuncia irrevocabile del Giudice del lavoro di Reggio Calabria n. 761/1991, il Gatto può vantare il diritto ad essere inquadrato nel profilo di *5^* categoria solo dal 28.10.1981 e che pertanto, stante lo svolgimento sin dal 1975 e fino all'ottobre 81, di mansioni di categoria inferiore, mancavano (alla data del 1.1.1983) di fatto i presupposti per l'applicazione della L. n. 292 del 1984, art. 5 che prevede il passaggio dalla *5^* alla *6^* categoria solo dopo il decorso di un quinquennio.
Tale ricostruzione, corretta in diritto, non appare adeguatamente contrastata sulla base delle censure svolte.
In particolare, l'asserita violazione della L. n. 564 del 1981, art.9 non risulta assistita da alcuna puntuale allegazione e
dimostrazione, in coerenza con il necessario canone dell'autosufficienza del ricorso, che, come noto, esclude che il controllo di legittimità possa fondarsi su dati estranei al ricorso stesso, del riconoscimento della dipendenza dell'infortunio da causa di servizio o malattia professionale;del rapporto fra tale riconoscimento (ove effettivamente sussistente e ritualmente documentato) e l'accertamento con efficacia di giudicato operato dalla sentenza del Giudice del lavoro di Reggio Calabria n. 761/1991;
ed ancor prima, circa l'applicabilità ratione temporis di tale disciplina stessa.
Se si considera che la L. n. 564 del 1981, art. 9 nel prevedere la conservazione della categoria e del profilo di appartenenza, nel caso di lavoratori riconosciuti fisicamente inidonei alle relative mansioni per infortunio o infermità dovuti a causa di servizio o a malattia professionale, non ha, in relazione ai principi in materia di efficacia delle leggi nel tempo, portata retroattiva, e, quindi, non è applicabile alle vicende esauritesi prima della sua entrata in vigore, con l'assegnazione (per come nel caso, realizzatasi nel 1975) dell'inquadramento sostitutivo (cfr. Cass. n. 910/1996). Ed eguali considerazioni valgono pure per la lamentata inapplicazione del D.M. n. 1555 del 1984, non essendosi realizzato nella fattispecie un mutamento di profilo nell'ambito della stessa categoria, atteso che nel 1975, per come si è detto, il profilo di macchinista era stato mutato, per inidoneità fisica alle relative mansioni, in quello di applicato, rientrante in una categoria inferiore. Il motivo va, pertanto, rigettato ed in tale esito restano assorbite le ulteriori censure prospettate.
Le spese seguono la soccombenza.