Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/09/2018, n. 21589
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Il termine per la prescrizione del diritto all'indennità prevista dall'art. 46 della l. n. 2359 del 1865 decorre dal momento in cui il danneggiato ha piena conoscenza del pregiudizio derivante dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al proprio diritto dominicale conseguenti all'esecuzione dell'opera pubblica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato il "dies a quo" della prescrizione nella data di redazione di un verbale attestante la realizzazione dell'opera pubblica nei suoi tratti essenziali, ritenendo che da quel momento gli aventi diritto fossero nella possibilità di percepire il pregiudizio indennizzabile).
Sul provvedimento
Testo completo
R.G. 2 1589| 18 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ESPROPRIAZIONE GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - S S' Presidente Sezione - Ud. 10/04/2018 - Rel. Presidente sez. M CANO PU - R.G.N. 9956/2016 · Consigliere -BIAGIO VIRGILIO Ca . 21589 Rep. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere - C. I RAFFAELE FRASCA Consigliere - F.N. Consigliere - M A Consigliere - A GTI Consigliere - FRANCESCO M C - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9956-2016 proposto da: BARONE ELISABETTA, DARMIANI D, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI D'AMATO, rappresentati e difesi dagli avvocati A S ed A S;
- ricorrenti -
contro 169 178 2 R.G. LA MERIDIONALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell'avvocato P D M, che la rappresenta e difende;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
COMUNE DI NAPOLI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4137/2015 della GIUNTA SPECIALE PER LE ESPROPRIAZIONI presso la CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/10/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2018 dal Presidente M CANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
FATTI DI CAUSA
1. Elisabetta Barone e Dario Darmiani, comproprietari di un appartamento deprezzatosi a seguito della realizzazione del nuovo asse viario di collegamento Napoli Est- Tangenziale di Napoli, con citazione notificata nel settembre del 2014, convennero in giudizio dinanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni (di seguito GSE), istituita presso la Corte d'appello di Napoli, La Meridionale s.r.l., concessionaria dei lavori, ed il Comune di Napoli, per sentirli condannare al pagamento delle indennità di cui all'art. 46 della I. n. 2359/1865. 2. Il giudice speciale, affermata la propria giurisdizione e ritenuta passivamente legittimata all'azione la sola società concessionaria, ha accolto l'eccezione di prescrizione da questa sollevata, ed ha pertanto rigettato la domanda, rilevando che l'asservimento di fatto dell'immobile all'opera pubblica non poteva farsi coincidere né con l'inizio né con l'ultimazione dei lavori, ma andava collocato in un momento intermedio, nella specie individuato alla data del 24.6.02, in cui era stato redatto il verbale di constatazione di avvenuta ultimazione del 1° e del 2°