Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/2006, n. 2421
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L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. Qualora, pertanto, nell'impugnare la sentenza di primo grado, l'opponente abbia fatto valere l'avvenuto pagamento della somma dovuta, tale deduzione, in quanto diretta ad ottenere il rigetto della domanda, costituisce un'eccezione in senso proprio, che, se non è stata precedentemente proposta, ha carattere di novità. A norma dell'art. 345 cod. proc. civ., nel testo (applicabile "ratione temporis") anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, tale eccezione è sempre proponibile con l'atto di citazione nel giudizio di appello, indipendentemente dall'eventuale contrasto con le difese svolte in primo grado, il quale può assumere rilievo esclusivamente sul piano probatorio.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO SEDIS S.R.L., in persona del Curatore Dott. Valerio Usai, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BONCOMPAGNI 47, presso l'avvocato PAOLO VELANI, rappresentata e difesa dall'Avvocato MURRU BRUNO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LP AT E AFFINI DI ALBERTO VENTURI S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA via G. AVEZZANA 31, presso l'avvocato DE DOMINICIS TOMMASO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FOSCHINI GIOVANNI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 85/2002 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di Sassari, depositata il 20/02/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/11/2005 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il resistente, l'Avvocato DE DOMINICIS che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 16 dicembre 1981 il Presidente del Tribunale di Sassari ingiunse alla s.a.s. LI TO e IN il pagamento di L. 25.497.848 alla S.ED.I.S. r.l..
Questa, nel ricorso diretto ad ottenere l'ingiunzione, assumeva di essere rimasta in credito di detta somma già fatturata (oltre che di altro rilevante importo fatturato e per il quale formulava riserva di azione) a titolo di corrispettivo per aver eseguito lavori stradati di bitumatura in qualità di subappaltatrice della società