Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2023, n. 00661

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2023, n. 00661
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00661
Data del deposito : 12 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA suiricorsi riuniti iscritt i a i n n . 24571/2016 e 24644/2016 R.G. propost i da: - n. 24571/2016R.G.: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente –

contro

CAGLIARI CALCIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in Cagliari, via Mameli n. 106, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Luciani n. 1, presso lo studio dell’avv. Daniele Manca-Bitti, rappresentata e difesa dall’avv. G L in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

ACCERTAMENTO –IRES IRAP –2006 -2007 R.G. NN.24571/2016e 24644/2016 Cons. est. V L ELEONORA IMMOBILIARE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, –intimata – -n. 24644/2016 R.G.: CAGLIARI CALCIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in Cagliari, via Mameli n. 106, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Luciani n. 1, presso lo studio dell’avv. Daniele Manca-Bitti, rappresentata e difesa dall’avv. G L in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portighesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – ELEONORA IMMOBILIARE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 14, elettivamente domiciliata in Roma, via Paola Falconieri n. 100, presso lo studio dell’avv. Paola Fiecchi, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Macciotta in virtù di procura speciale in calce al controricorso, - controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIB UTARIA REG IONALEdellaSARDEGNA n. 86/ 0 1/2016 , depositata il 18 marzo 2016 ;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 settembre2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere V L;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, ha concluso per il rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, nonché per il rigetto del ricorso R.G. NN.24571/2016e 24644/2016 Cons. est. V L principale proposto dalla Cagliari Calcio s.p.a., e di quello incidentale proposto dalla Eleonora Immobiliare s.p.a.;

FATTI DI CAUSA

1. -Con avviso di accertamento n. TW3080204936/2011, notificato in data 28 dicembre 2011, l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Cagliari accertava ai fini IRES, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. b), 40-bis e 41 - bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti della società Eleonora Immobiliares.p.a., in qualità di consolidante della società Cagliari Calcio s.p.a., un maggior reddito imponibile per l’anno d’imposta 2006 di € 556.461,40. Con tale avviso di accertamento venivano recuperati a tassazione € 366.625,95 per costi non inerenti, riguardanti la rinuncia parziale ad un maggior credito vantato dal Cagliari Calcio s.p.a. nei confronti della S.G.S. Sport General Service s.r.l., nonché l’ulteriore somma di € 189.835,45, quali costi derivanti dall’atto di transazione stipulato in data 30 aprile 2007 tra la Cagliari Calcio s.p.a. e la Eleonora Immobiliare s.p.a., rilevato contabilmente tra gli oneri diversi di gestione “indennizzi e risarcimenti a terzi”, quale cauzione versata al momento della stipula del contratto di locazione e di somme versate a titolo di affitti anticipati, ritenuti indeducibili perché non sussistenti gli elementi certi e normativamente previsti, nonché per una indeterminata quantificazione della perdita, ancorata puramente ad elementi valutativi. Con separato avviso di accertamento n. TW3030204980/2011, notificato in data 27 dicembre 2011, l’Agenzia delle entrate accertava, ai sensi dell’art. 41-bisd.P.R. n. 600/1973, nei confronti della Cagliari Calcio s.p.a. una maggiore base imponibile di € 2.873.261,00, con una maggiore imposta IRAP dell’importo di € 122.114,00. In particolare, venivano recuperati a tassazione, ai fini IRAP, i costi – già evidenziati - non inerenti r elativi alla rinuncia di crediti con la R.G. NN.24571/2016e 24644/2016 Cons. est. V L S.G.S. s.r.l. per l’importo di € 366.625,95, ed i costi non deducibili riguardante la transazione con la Eleonora Immobiliare s.p.a. per l’importo di € 189.835,45, nonché l’ulteriore somma di € 2.316.799,18, riguardante le plusvalenze realizzate al 30 giugno 2007 per la risoluzione anticipata e la cessione di calciatori professionisti. In relazione a tale ultimo recupero,in data 13 dicembre 2013 l’Ufficio ha tuttavia emesso provvedimento di autotutela prot. n. 89804, con il quale veniva corretto un errore di calcolo commesso nell’atto originario, nel quale veniva interamente ripresa a tassazione la plusvalenza di € 2.316.799,18, in luogo di 1/5 della stessa, pari ad € 463.359,84. Con successivo avviso di accertamento di TW3030205129/2011 notificato in data 30 dicembre 2011, l’Agenzia delle entrate –Direzione provinciale di Cagliari accertava, ai sensi degli artt. 39, comma 1, e 41- bis d.P.R. n. 600/1973, nei confronti della Cagliari Calcio s.p.a., in qualità di consolidata, l’ulteriore base imponibile ai fini IRAP, per l’esercizio al 30 giugno 2007, di € 259.000,00, con conseguente maggiore IRAP PER € 11.008,00, per oneri e proventi derivanti dalla negoziazione dei diritti di partecipazione agli effetti patrimoniali della contitolarità dei contratti con i calciatori. 2. - Le società contribuenti proponevano quindi distinti ricorsi avverso i suddetti avvisi di accertamento, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari. In particolare, la Eleonora Immobiliare s.p.a. (in qualità di consolidante) e la Cagliari Calcio s.p.a. proponevano il ricorso n. 1024/2012 R.G.R., avverso l’avviso di accertamento n. TW3080204936/2011, emesso ai fini IRES ed

IRAP

2007;
la Cagliari Calcio s.p.a. proponeva altresì il ricorso n. 1026/2012 R.G.R. avverso l’avviso di accertamento n. TW3030204980/2011, emesso ai fini

IRAP

2007, ed altro ricorso n. 1025/2012 R.G.R. avvers o l’avviso di R.G. NN.24571/2016e 24644/2016 Cons. est. V L accertamento n. TW3030205129/2011 emesso ai fini IRAP per l’anno 2007. La C.T.P. di Cagliari, previa riunione dei tre ricorsi, con sentenza n. 48/02/2013, depositata il 4 marzo 2013, accoglieva il ricorso relativamente alla domanda intesa ariconoscere la natura finanziaria degli oneri e proventi di partecipazione ai fini della tassazione IRAP (ricorso n. 1025/2012 R.G.R.) e relativamente alla inapplicabilità delle sanzioni per quanto attiene alle plusvalenze da cessione di diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (accoglimento parziale del ricorso n. 1026/2012 R.G.R.), rigettando nel resto i ricorsi e compensando integralmente tra la parti le spese del giudizio. 3. - Interposto gravame dall’Agenzia delle entrate e dalle società contribuenti, per le parti di rispettiva soccombenza, la Commissione tributaria regionale della Sardegna, con sentenza n. 86/ 0 1/2016, pronunciata il 21 maggio 2015 e depositata in segreteria il 18 marzo 2016, respingeva entrambi gli appelli e confermava la sentenza impugnata, compensando le spese. 4. - Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate (ricorso n. 24571/2016 R.G.), sulla base di quattro motivi;
resiste con controricorso la Cagliari Calcio. Propone altresì ricorso, avverso la medesima sentenza, la Cagliari Calcio s.p.a., sulla base di quattro motivi, al quale resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate e la Eleonora Immobiliare s.p.a., la quale propone altresì ricorso incidentale sulla base di tre motivi. 5.-All’udienza pubblica del 20 settembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. La Cagliari Calcio s.p.a. ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE R.G. NN.24571/2016e 24644/2016 Cons. est. V L 6.- Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei due ricorsi n. 24571/2016 R.G. e n. 24644 /201 6 R.G., essendo stati proposti avverso la medesima sentenza. 7. -Cominciando l’esame dei ricorsi da quello proposto dall’Agenzia delle entrate (n. 24571/2016 R.G.), va osservato preliminarmente che con tale ricorso l’Ufficio rivolge le sue censure esclusivamente alla parte della sentenza della C.T.R. che rigetta l’appello proposto dalla stessa Agenzia avverso la sentenza della C.T.P. che aveva accolto il ricorso proposto dalla Cagliari Calcio s.p.a. riguardante l’avviso di accertamento n. TW3080204129/2011, relativo all’accertamento di una maggiore base imponibile ai fini IRAP per l’anno d’imposta 2006 di € 259.000,00, derivante da contratti di “compartecipazione” relativi a calciatori professionisti, annullando il relativo avviso;
inoltre, viene censurata la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha rigettato l’appello, con riferimento alla ritenuta inapplicabilità delle sanzioni relativa all’omessa dichiarazione ai fini IRAP delle plusvalenze generatesi con la cessione dei diritti di sfruttamento delle prestazioni dei calciatori, contestate nell’avviso di accertamento n. TW3030204980/2011. 7.1. -Sul punto, con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice, per avere, la C.T.R., omesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello, con il qualel’Ufficio contestava la decisione del giudice di primo grado per errata interpretazione dell’art. 5 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativa al trattamento fiscale delle plusvalenze che emergevano, ai fini IRAP, dalla cessione dei “diritti
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi