Cass. civ., sez. I, sentenza 03/11/2016, n. 22271
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Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, dichiarando la cittadinanza italiana della ricorrente - e di suo figlio - in quanto, sebbene trasferitasi in Australia acquistando la cittadinanza di quel Paese, mai aveva esplicitamente rinunciato a quella italiana).
Gli artt. 17 bis e 17 ter della l. n. 91 del 1992 (introdotti dalla l. n. 124 del 2006) consentono ai soggetti già cittadini italiani (ed ai loro discendenti in linea retta), un tempo residenti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia e che non avevano esercitato nei termini previsti dal Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 e dal Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, il previsto diritto di opzione, di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana mediante la presentazione di un'apposita istanza, corredata da documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 19 del Trattato di Parigi (reso esecutivo con d.l.C.P.S. n. 1430 del 1947) e all'art. 3 del Trattato di Osimo (ratificato con l. n. 77 del 1973). Tale disciplina non trova, peraltro, applicazione nei confronti di coloro che, pur disponendo dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, avevano già acquistato la cittadinanza italiana in forza del positivo esercizio del previgente diritto di opzione, perdendola successivamente, in ragione del trasferimento in altro Paese straniero e dell'acquisto della cittadinanza di quello Stato.
Sul provvedimento
Testo completo
6 1 R.G.N. 27167/2015 . Cron. 22271 1 7 Rep. I 2 2 71.1 6 2 Ud. 19/5/2016 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente dott. Aniello NAPPI Consigliere dott. Massimo DOGLIOTTI dott. Rosa Maria DI VIRGILIO Consigliere Consigliere dott. Andrea SCALDAFERRI rel. Consigliere dott. Guido MERCOLINO ha pronunciato la seguente OGGETTO: cittadi- SENTENZA nanza sul ricorso proposto da SO EDITH IN BULA e BULA MICHAEL LEOPOLD, elettivamente domici- liati in Roma, alla via F. Confalonieri n. 5, presso l'avv. ANDREA MANZI, dal quale, unitamente all'avv. ELISABETTA CICIGOI del foro di Milano, sono rap- presentati e difesi in virtù di procura speciale per notaio Julian Devery del 4 set- tembre 2015, nn. MFAF15406 e MFAF15405 RICORRENTI
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Ro- ma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e difeso per legge 627 CONTRORICORRENTE 2016 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4386/15, pubblicata il 20 NRG 27167-15 SO e LA-Min Interno - Pag. 1 luglio 2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 maggio 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito l'avv. Coglitore per delega del difensore dei ricorrenti e l'Avvocato del- lo Stato per il controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesca CERONI, la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 14 febbraio 2014, il Tribunale di Roma rigettò la do- 1. manda di riconoscimento della cittadinanza italiana proposta da DI SO in Bu- la e dal figlio MI PO LA, cittadini australiani.
2. L'impugnazione proposta dagli attori è stata rigettata dalla Corte d'Ap- pello di Roma con sentenza del 20 luglio 2015. Premesso che la SO, nata a [...] il [...], aveva acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, a seguito del matrimonio contratto il 30 gennaio 1943 con Alessan- dro LA, cittadino italiano, la Corte ha rilevato che l'attrice, già residente con il coniuge nei territori dell'Adriatico orientale annessi dalla Jugoslavia in virtù del Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, dopo aver abbandonato la terra d'origine per trasferirsi in Italia il 2 settembre 1948, aveva esercitato il diritto di opzione previsto dall'art. 19, secondo comma, del predetto Trattato, scegliendo la cittadinanza italiana;
nel 1951, i coniugi erano poi emigrati in Australia, ottenendo nel 1957 la cittadinanza di quello stato, con automatica rinuncia a quella italiana. Ciò posto, e rilevato che la rinuncia alla cittadinanza italiana non era stata NRG 27167-15 SO e LA-Min Interno - Pag. 2 imposta da eventi straordinari, ma aveva avuto luogo spontaneamente, al fine di acquisire la cittadinanza australiana, la Corte ha escluso l'applicabilità degli artt. 17-bis e 17-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ritenendo a tal fine ininfluente la mancata trascrizione della rinuncia nei registri di cittadinanza da parte dell'auto- rità consolare, avente efficacia meramente dichiarativa di un evento determinato dall'applicazione automatica dell'art. 8 della legge n. 555 del 1912. Ha precisato che la SO non si era avvalsa neppure della possibilità di riacquistare la cittadi- nanza italiana ai sensi dell'art. 13, lett. c), della legge n. 91 del 1992, non avendo d'altronde mai trasferito la sua residenza in Italia, ed ha aggiunto che il rigetto del- la domanda da lei proposta comportava l'assorbimento di quella proposta dal fi- glio, impedendo il trasferimento della cittadinanza in favore di quest'ultimo.
3. Avverso la predetta sentenza la SO ed il LA hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero dell'interno ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione, i ricorrenti denunciano la viola- 1. zione e/o la falsa applicazione degli artt. 17-bis e 17-ter della legge n. 91 del 1992, sostenendo che, nell'escludere l'applicabilità di tali disposizioni, introdotte dalla legge 8 marzo 2006, n. 124, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del loro tenore letterale e della loro ratio, consistente nel permettere il riconoscimento della cittadinanza italiana, senza limitazioni temporali, in favore di quei cittadini che per impedimenti oggettivi non avevano potuto riacquistarla ai sensi dell'art. 17 della medesima legge, entro il termine biennale da quest'ultima previsto. Affer- mano infatti che gli unici requisiti prescritti sono costituiti dal possesso, alla data del 10 giugno 1940, della cittadinanza italiana e del domicilio nei territori ceduti NRG 27167-15 SO e LA-Min Interno - Pag. 3 alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace di Parigi, risultando invece irrilevante la circostanza che la cittadinanza, acquistata mediante l'esercizio del diritto di op- zione previsto dall'art. 19 del medesimo Trattato, sia stata poi perduta per altre cause.
2. Con il secondo motivo, i ricorrenti ribadiscono la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 17-bis e 17-ter della legge n. 91 del 1992, osservando che, nel ricondurre al Trattato italo-jugoslavo di Osimo l'introduzione delle norme in esame, la Corte di merito non ha considerato che lo stesso è stato ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, anteriore alla legge n. 124 del 2006, che ha introdotto le predette disposizioni proprio al fine di consentire il riconoscimento della citta- dinanza a coloro che l'abbiano persa per cause contingenti, determinate dalle gravi condizioni economiche che afflissero l'Italia nel secondo dopoguerra. _ I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti 3. profili diversi della medesima questione, sono infondati. Com'è noto, la legge n. 91 del 1992, nell'introdurre una nuova disciplina della cittadinanza, ha previsto un rovesciamento del principio in precedenza stabilito dall'art. 8 della legge n. 555 del 1912, secondo cui l'acquisto di una cittadinanza straniera, accompagnato dal trasferimento della residenza all'estero, determinava automaticamente la perdita della cittadinanza italiana: l'art. 11 della legge n. 91 cit. dispone infatti che il possesso, l'acquisto o il riacquisto di una cittadinanza straniera da parte di chi sia in possesso di quella italiana non impedisce la conser- vazione di quest'ultima, ferma restando la facoltà di rinunciarvi, in caso di trasfe- rimento della residenza all'estero. Per consentire l'applicazione di questo nuovo principio anche a coloro che sotto la vigenza delle precedenti disposizioni avesse- ro perduto la cittadinanza come effetto automatico delle stesse, l'art. 17 contem- NRG 27167-15 SO e LA-Min Interno - Pag. 4 plava una disciplina transitoria, che attribuiva ai predetti soggetti la facoltà di riacquistare la cittadinanza, semplicemente effettuando una dichiarazione in tal senso entro due anni dall'entrata in vigore della legge n. 91, termine in seguito più volte prorogato fino al 31 dicembre 1997, ai sensi dell'art. I della legge 22 dicem- bre 1994, n. 736 e dell'art. 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In assenza di un'apposita previsione, il riacquisto della cittadinanza italiana non si estendeva tuttavia ai figli maggiorenni, né a coloro che, già in possesso del- la