Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/1999, n. 335

CASS
Sentenza
12 giugno 1999
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CASS
Sentenza
12 giugno 1999

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Massime • 1

La controversia insorta tra compagnie di navigazione marittima circa il diritto di una di esse di continuare ad essere parte di una conferenza di traffico marittimo come compagnia di navigazione italiana, nel quadro della disciplina posta dalla Convenzione adottata a Ginevra il 6 aprile 1974 (resa esecutiva in Italia con legge 15 febbraio 1989 n. 92), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, il quale ha il potere di dichiarare nei rapporti tra le parti se la compagnia presenta il requisito richiesto dall'art. 3 della legge 10 luglio 1991 n. 210 relativo alla utilizzazione abituale e prevalente di navi di bandiera nazionale per l'esercizio di servizi internazionali di linea, senza che ciò trovi ostacolo nel fatto che il Ministro della Marina mercantile non abbia ancora emesso il decreto previsto dall'art. 4 della stessa legge, il quale del resto ha il mero valore di atto, non discrezionale, di certazione, che può essere disatteso in giudizio se la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di legge risulti non corrispondente alla realtà.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/1999, n. 335
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 335
Data del deposito : 12 giugno 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Franco BILE - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZ ME &
C. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VIANELLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO M. CARBONE, ANDREA D'ANGELO, giusta delega in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
LINEA TRANSMARE COA S.P.A.;

- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 14088/97 proposto da:
LINEA TRANSMARE COA S.P.A. ("TRANSMARE"), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LISBONA 3, presso lo studio dell'avvocato FLORIANO D'ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO ARATO, ROMUALDO GHIGI, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AZ ME &
C. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VIANELLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO M. CARBONE, ANDREA D'ANGELO, giusta delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 207/97 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 16/04/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/99 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;

udito l'Avvocato Sergio M. CARBONE, per la ricorrente principale;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione dell'A.G.O. e rimessione atti al Primo Presidente.
Svolgimento del processo.
1. - La società IG ME e c. S.P.A. conveniva in giudizio la società Linea TR Coa S.P.A. e, con la citazione. a comparire davanti al tribunale di Genova, notificata il 19.11.1992, proponeva in suo confronto una domanda di condanna al risarcimento del danno ed una domanda subordinata di arricchimento senza causa. Esponeva che al momento dell'entrata in vigore della L.10 luglio 1991, n. 210 - le due società, insieme al LO ES, erano
parti dell'accordo che distribuiva la quota di traffico riservata alle compagnie italiane all'interno della conferenza marittima di linea MEWAC (Mediterranean Europe West Africa Conference). La TR, peraltro, aveva operato fino ad allora, sulle linee interessate dall'accordo, con navi che battevano bandiera straniera e quindi era dubbio se avesse diritto a partecipare alla conferenza come compagnia di navigazione italiana: ciò già alla stregua della L. 15 febbraio 1989, n. 92 che, sulla base del Regolamento CEE del Consiglio n. 954/79 del 15 maggio 1979, aveva dato esecuzione alla Convenzione di Ginevra del 6 aprile 1974, relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea. Il dubbio era divenuto certezza con l'entrata in vigore della L. 10 luglio 1991, n. 210, perché questa, all'art. 3.1., tra gli altri
requisiti per operare nell'ambito di una conferenza marittima come compagnia non concederle i permessi di imbarco garantiti alle compagnie nazionali. Tali lettere, oltre a contenere un invito a boicottare il servizio della TR, avevano portatò a conoscenza dei numerosissimi destinatari la comunicazione ministeriale del 17.9.1992, che non costituiva un provvedimento di definitivo rigetto della sua richiesta d'essere dichiarata compagnia di navigazione marittima nazionale.
3. - Il tribunale di Genova, con sentenza dell'1.8.1994, senza definire il giudizio, respingeva la domanda riconvenzionale e sulla domanda principale pronunciava una decisione di condanna generica. 4. - La sentenza, impugnata con appello immediato, è stata in parte riformata.
La corte d'appello di Genova, con sentenza del 16.4.1997, ha rigettato anche la domanda principale.
5. - La corte d'appello ha svolto le seguenti considerazioni. La TR aveva sostenuto che, per poter considerare il proprio comportamento come contrario al diritto della ME, si sarebbe dovuto accertare che, dopo l'entrata in vigore della legge n.210 del 1991 e sino al momento in cui essa aveva dichiarato di uscire
dalla conferenza, vi aveva operato senza versare nelle condizioni richieste. Se non che aveva sostenuto la TR ciò avrebbe comportato da parte del giudice un eccesso di potere giurisdizionale:
ed invero, entrata in vigore la

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