Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2023, n. 38450
Sentenza
20 giugno 2023
Sentenza
20 giugno 2023
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Massime • 1
Il reato di lesione come conseguenza di altro delitto è punibile a querela della persona offesa, atteso che il richiamo operato dall'art. 586 cod. pen. alle disposizioni dell'art. 590 cod. pen. non può intendersi effettuato soltanto "quoad poenam".
Sul provvedimento
Testo completo
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 38450-23 20 SET 2023 REPUBBLICA ITLIANA Mixe In nome del Popolo Italiano IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente Sent. n. sez. 2027/2023 GERARDO SABEONE UP - 20/06/2023 ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI R.G.N. 1676/2023 Relatore - RENATA SESSA EGLE PILLA PAOLA BORRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH LI nato il [...] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 21.9.2022 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di AA AL, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 582 - 583 comma 1 n. 1 cod. pen., ha riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 586-590 cod. pen. rideterminando la pena inflitta al predetto in mesi due di reclusione, confermando nel resto la decisione del primo giudice.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la erronea applicazione della legge penale in relazione alla fattispecie di cui agli artt. 586, 83 e 590 cod. pen., in ogni caso l'omessa e/o contraddittoria motivazione sul punto. La corte di appello ha in buona sostanza finito con l'affermare la responsabilità penale dell'imputato in relazione alla fattispecie ravvisata procedendo per esclusione, ovvero sul presupposto che non fossero emersi segni riconducibili ad un pugno si è ritenuto di poter concludere