Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2021, n. 02859
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza dei 07/05/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza emessa in data 7/5/2019, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Salerno, con cui GL AN è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 450 cod. pen., così riqualificato il fatto ascritto nell'originaria imputazione (artt. 432, 499 c.p.), commesso il 12/7/2012 in Postiglione. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, nelle due sentenze conformi, l'imputata faceva insorgere il pericolo di un disastro ferroviario, omettendo di vigilare sugli animali al pascolo di sua proprietà, determinando l'invasione della sede ferroviaria da parte di 11 bufale che venivano travolte da un treno regionale, con passeggeri a bordo, che deragliava.
2. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, che ha articolato i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione dell'art. 43, comma 3, cod. pen. La imputata avrebbe dovuto essere mandata esente da responsabilità. La GL è proprietaria di una mandria mantenuta al pascolo su un vasto fondo. Ella ha assicurato la custodia degli animali mediante un'apposita recinzione che circonda interamente l'esteso podere. Le fotografie esibite dimostrano che il varco attraverso il quale si erano introdotti gli animali, raggiungendo la sede ferroviaria, era stato evidentemente divelto. Da ciò può desumersi che vi era stato l'intervento di terze persone che avevano danneggiato la recinzione, provocando la fuoriuscita degli animali. Una volta dimostrato che la GL ha adottato tutte le cautele possibili per prevenire tale inconveniente, non può attribuirsi la resposabilità colposa che le viene addebitata. Non troverebbero giustificazione negli atti del processo i profili colposi individuati dai giudici di merito: il fondo su cui si svolge il pascolo e l'allevamento ha una estensione rilevantissima, il che non consente una sorveglianza continua. Inoltre, il modo con cui la recinzione è stata realizzata la rende idonea alla custodia di animali. II) La Corte di merito, incorrendo in una lacuna motivazionale, non avrebbe preso in considerazione il motivo di appello riguardante la possibilità per il macchinista di avvistare l'ostacolo e di arrestare la marcia tempestivamente.
3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa di parte civile, Trenitalia s.p.a., in persona del legale rapp.te, ha depositato conclusioni scritte in cui ha richiesto la conferma della sentenza di appello e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di assistenza e rappresentanza