Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/08/2004, n. 16436

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/08/2004, n. 16436
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16436
Data del deposito : 20 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. N G - rel. Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI TITO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BARNABA ORIANI

85, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO LAVIANI, FRANCESCO D, giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
GIURNI ANTONIO;



- intimato -


avverso la sentenza n. 684/02 del Giudice di pace di POTENZA, depositata il 02/12/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/04 dal Consigliere Dott. G N;

udito l'Avvocato Francesco D;

udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M V che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, giurisdizione delle Commissioni Tributarie, rigetto del terzo motivo, giurisdizione dell'a.g.o..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Tito, con avviso emesso tramite la società Sem di Potenza, ha reclamato da Antonio Giurni il pagamento dei canoni per i servizi di erogazione dell'acqua potabile, di fognatura e di depurazione, con riguardo agli anni 1993 e 1997.
Il Giudice di Pace di Potenza, pronunciando con la sentenza innanzi indicata sulle domande proposte dal Giurni contro il Comune e la società Sem al fine di contestare la debenza di quei canoni, estromessa dal giudizio la società Sem, ha affermata la propria giurisdizione e la propria competenza, ha dichiarato estinti per prescrizione (art. 2948, n. 4, cod. civ.) i crediti relativi al 1994 e, per le altre annualità, ha escluso che fosse dovuta la "quota di eccedenza" (determinata in aggiunta alla quota minima fissa per le famiglie formate da tre o più persone), in quanto non correlata a consumi effettivi.
Il Comune di Tito ha chiesto la cassazione di tale sentenza, affidandosi a sei motivi di impugnazione.
L'intimato, Antonio Giurni, non ha svolto attività difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni Unite per la definizione delle questioni inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell'art. 374, co. 1^, cod. proc. civ.. il secondo motivo del ricorso è rivolto a contestare l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario per i canoni relativi al servizio fognature e depurazione, sul rilievo che gli stessi integrano tributi comunali, come tali devoluti alla cognizione del giudice tributario.
La censura è fondata.
Queste Sezioni Unite, con indirizzo ormai univoco (da ultimo, v. sentenza 6 febbraio 2003, n. 1735, 17 luglio 2003, n. 11188, 17 dicembre 2003, n. 19388, 17 febbraio 2004, n. 3054), hanno affermato che il canone per il servizio di scarico e depurazione delle acque reflue ha natura di componente del corrispettivo del servizio idrico solo a partire dal 3 ottobre 2000, per effetto dell'innovazione introdotta dall'art. 31, 28^ comma, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e del differimento della sua iniziale decorrenza (1 gennaio 1999) disposto dall'art. 62 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, modificato dall'art. 24 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258 (entrato in vigore alla predetta
data del 3 ottobre 2000), mentre, per il periodo anteriore, integra un tributo comunale, sulla scorta delle previsioni prima dell'art. 17 - ter della legge 10 maggio 1976, n. 319 (aggiunto dall'art. 3 del d.l. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153) e, successivamente, dopo l'abrogazione di
detta norma ad opera dell'art. 32 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dell'ultimo comma dello stesso art. 17, inserito dall'art. 2, 3^ co. bis, del d.l. 17 maggio 1995, n. 79 (convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1995, n. 172), di modo che la controversia attinente a quel canone, per l'indicato periodo anteriore, se promossa nel vigore dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (anche nel testo originario, poi riformulato dall'art. 12 della legge 23 dicembre 2001, n. 448), rientra nella giurisdizione delle commissioni
tributarie.
Ribadendosi il riportato principio, si deve dichiarare la giurisdizione del giudice tributario sulla domanda relativa al canone di fognatura e depurazione, con la consequenziale cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, nella parte in cui ha in proposito pronunciato.
Ancora attinente alla giurisdizione è il quarto motivo del ricorso, con il quale si sostiene la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, deducendosi che l'art. 33, 2^ co., lett. e) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ove fa eccezione a detta giurisdizione in
materia di pubblici servizi per "i rapporti individuali di utenza con soggetti privati", riguarderebbe soltanto le ipotesi dell'erogazione di pubblico servizio da parte di soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di modo che manterrebbe ferma quella giurisdizione esclusiva in caso di diretta gestione del servizio da parte di ente pubblico territoriale.
La deduzione, che resta influente limitatamente al canone per l'acqua potabile (a seguito dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso), è infondata.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo contemplata dal citato art. 33, come si è già affermato con sentenza 28 aprile 2004, n. 8103 (proprio in relazione al servizio idrico municipale), trova eccezione per i rapporti la cui fonte regolatrice sia, non di natura amministrativa o concessoria, ma di diritto privato negoziale, indipendentemente dalla qualità (pubblica o privata) delle parti. Tali rapporti sono affidati, secondo le comuni regole sul riparto della giurisdizione, alla cognizione del giudice ordinario. A conferma del principio ed a confutazione della diversa esegesi proposta dal ricorrente, va osservato che l'eccezione in esame riguarda i rapporti individuali di utenza "con" soggetti privati (non "fra" soggetti privati), ed inoltre trova base logica nella circostanza che le controversie attinenti ai contratti privatistici di utenza non coinvolgono quei profili relativi all'an od al quomodo dell'espletamento del pubblico servizio che giustificano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cass. SS.UU., 9 agosto 2000, n. 558, 10 giugno 2003, n. 9297). Per la decisione sugli altri motivi del ricorso, che rimangono rilevanti con limitato riguardo al canone per l'erogazione dell'acqua potabile, gli atti vanno rimessi al Primo Presidente, al fine della designazione di Sezione semplice (art. 142 disp. att. cod. proc. civ.).

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