Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15664

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15664
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15664
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AR RL IO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 10.12.2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata quanto alle statuizioni civili;
udito l'Avv. Luigi Ragno, in sostituzione dell'Avv. Lorenzo Bonaventura, in difesa della costituita parte civile AM Assicurazioni;
in sostituzione dell'Avv. Davide PP Giugno, in difesa della parte civile Zurich Insurance SLC Assicurazioni;
in difesa, inoltre, delle parti civili Fondiaria SAI, UGF Assicurazioni (oggi Unipol), Liguria Assicurazioni, Unipolsai (già Milano), che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese;
udito l'Avv. Guido Guerra, in sostituzione dell'Avv. PP Calabrò e dell'Avv. Rosa Ellena Alizzi, in difesa di RL ON AR, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui, in data 30.11.2020, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di ON RL AR quanto ai reati a lui ascritti ed aveva perciò condannato l'imputato al pagamento elle ulteriori spese processuali sostenute dalle parti civili nel grado;

2. ricorrono per cassazione i difensori dello AR deducendo:

2.1 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, violazione di legge con riferimento all'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., 530 e 546 cod. proc. pen., 81, 40 e 479 cod. pen., 81, 48 e 373 cod. pen., 110 e 642 cod. pen.: rilevano che la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado, emessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. ad istruttoria, tuttavia, già molto avanzata e, come si legge nella sentenza della Corte di appello, con il giudizio che era comunque proseguito per il reato associativo, non essendosi perciò realizzata nessuna economia processuale sottolineando, invece, l'interesse dell'imputato a sollecitare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen.;
segnalano che, a fronte dell'obbligo motivazionale, le due sentenze di merito hanno omesso ogni considerazione in merito ai motivi di fatto e di diritto su cui hanno fondato la loro decisione;
rileva, infatti, che la motivazione del Tribunale è sostanzialmente assente e tale è stata ritenuta dalla Corte di appello che, tuttavia, non ha colmato il vuoto se non con considerazioni infondate ed illogiche che non hanno tenuto conto dell'esaurimento della istruttoria dibattimentale con l'escussione di tutti i testi del PM e degli specifici motivi di appello con cui si era dedotta la estraneità dell'imputato dai reati di cui si discute;
segnala che la Corte ha sostenuto che i motivi di gravame fossero fondati su una lettura atomizzata delle prove in realtà riferita ai singoli reati-fine;
né, come scrive la Corte di appello, sarebbe stato necessario, in secondo grado, completare l'istruttoria dibattimentale;
in relazione ai capi di imputazione di cui agli artt. 110, 81, 48 e 479 cod. pen.: rilevano che tali fattispecie non potevano essere integrate in punto di diritto prima ancora che di fatto;
osservano, infatti, che per aversi responsabilità dell'autore mediato occorre che l'agente abbia operato per effetto di una volontà viziata da condotte di persuasione o suggestione sicché la mera dichiarazione del soggetto di avvertire dolori e/o algie, non accompagnata da altro, non integra una condotta idonea a irretire l'autore immediato;
aggiunge che, in ogni caso, il contenuto dei certificati medici si limita a dar atto di dolori e/o lesioni riferite dal paziente ed il resto è frutto di valutazione medica operata all'esito della visita medica, come confermato sia dagli stessi medici che dagli infermieri;
richiama, a tal proposito, quanto riferito dal dott. Carmelo Rizzo in relazione al sinistro n. 3, dalla dottoressa Sonia Fallo in relazione al sinistro n. 18, dalla dottoressa Daniela Di Marco in relazione al sinistro n. 16, dal dott. ON Palmieri in relazione al sinistro n. 17, dal dott. Alberto Ardizzone in relazione al sinistro n. 29bis;
segnala, per altro verso, che è rimasto del tutto impalpabile il contributo morale fornito dall'Avv. AR, essendo egli intervenuto sempre soltanto successivamente ai sinistri;
in relazione ai capi di imputazione di cui agli artt. 110, 81, 48 e 373 cod. pen.: segnalano che, anche in tal caso, il delitto contestato non poteva ritenersi sussistente già in astratto per mancanza di una condotta decettiva mentre, per altro verso, non risulta specificato in cosa si sarebbe concretizzato il ruolo di istigatore riservato all'odierno ricorrente;
rilevano che, in ogni caso, l'istruttoria svolta aveva restituito la totale estraneità dell'imputato al delitto contestatogli, alla luce delle risultanze della consulenza svolta per il GdP e della perizia

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