Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/10/2022, n. 30148
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In tema di sospensione necessaria del processo civile, benché nel testo dell'art. 295 c. p. c., modificato dall'art. 35 della l. n. 353 del 1990, manchi il riferimento ad una pregiudiziale "controversia amministrativa" (presente, invece, nella precedente formulazione), non può escludersi, in via di principio, la configurabilità di una sospensione necessaria del giudizio civile in pendenza di un giudizio amministrativo, che deve ritenersi ammissibile qualora sia imposta dall'esigenza di evitare un conflitto di giudicati, ipotesi che però non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo caso il rispetto del principio del contraddittorio. Peraltro, il giudice ordinario resta competente a conoscere dei provvedimenti amministrativi eventualmente incidenti sui presupposti della domanda, ai fini e nei limiti di una loro eventuale disapplicazione agli effetti della decisione sulla controversia relativa a diritti soggettivi.
Sul provvedimento
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 30 148-22 SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TSAP - Primo Presidente f.f. - ADELAIDE AMENDOLA CONTENZIOSO -Presidente di Sezione - FELICE MANNA Ud. 22/03/2022 - - Consigliere - ALBERTO GIUSTI CC R.G.N. 25324/2020 - Consigliere - LINA RUBINO Go . 30148 Rep. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - -Consigliere - ANNALISA DI PAOLANTONIO FRANCESCO TERRUSI - Consigliere - - Consigliere - GIUSEPPE GRASSO MILENA FHI -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25324-2020 proposto da: BELFIORE '90 DI BORTOLI ANTONIO & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 2, presso lo studio dell'avvocato MARCO PALANDRI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A P e G O;
- ricorrente -
contro л ли اس 22 م CAREGNATO PAOLO, VETTORI BARBARA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato A P, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato G C;
-MINISTERO DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI VERONA, ROVIGO e VICENZA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato DANIELE VAGNOZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERFRANCESCO ZEN;
- resistenti - nonchè
contro
REGIONE VENETO, PROVINCIA DI VICENZA, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLA DIFESA, COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VICENZA, SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBAC PER IL VENETO, COMANDO FORZE DI DIFESA INTERREGIONALE NORD, AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE - DIVISIONEBRENTA-BACCHIGLIONE, E- DISTRIBUZIONE INFRASTRUTTURE E RETI (già ENEL DISTRIUZIONE - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI), AZIENDA SANITARIA ULSS N. 7 PEDEMONTANA (già ULSS N. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA), UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI VICENZA;
- intimati -
avverso l'ordinanza n. 288/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 30/07/2020. Ric. 2020 n. 25324 sez. SU - ud. 22-03-2022 -2- M y Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere MILENA FHI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CELESTE, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il regolamento necessario di competenza e confermi l'ordinanza ex art. 295 c.p.c. del Tribunale superiore delle acque pubbliche in data 30/7/2020. RITENUTO IN FATTO La Belfiore '90 di Bortoloni Antonio & C. s.n.c. ha proposto istanza di regolamento necessario di competenza, fondata su tre motivi, avverso l'ordinanza n. 288 del 30.07.2020 pronunciata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in relazione al giudizio R.G. n. 47/2017 introdotto dal Comune di Bassano del Grappa, nonchè da Paolo Caregnato e Barbara Vettori, questi ultimi proprietari di un immobile posto in prossimità dell'area interessata dall'opera in contestazione, di impugnazione dell'autorizzazione unica n. 189/2016 rilasciata dalla Regione Veneto nei confronti della società ricorrente per la realizzazione e gestione di una centralina idroelettrica da collocare nel territorio di Bassano, lungo il fiume Brenta, cui veniva riunito altro procedimento, R.G. n. 49/2019 per motivi aggiunti proposto dal medesimo Comune avverso la determina n. 152/2017 che sulla base del decreto aveva disposto l'espropriazione in favore della Belfiore '90 degli immobili interessati dai lavori di realizzazione della centralina, nonché il verbale di riunione del CTR VIA del 26.10.2016, giudizi riuniti che in riferimento a quello promosso dalla Belfiore '90 - avente ad oggetto l'impugnazione del decreto n. 8/2020 della Regione Veneto, con il quale l'Amministrazione procedente dichiarava la decadenza dal titolo autorizzativo di cui al decreto n. 189/2016 per mancato rispetto del termine di inizio dei lavori venivano sospesi ex art. 295 c.p.c. ritenendo pregiudiziale la y Ric. 2020 n. 25324 sez. SU - ud. 22-03-2022 -3- M definizione del procedimento relativo alla decadenza. Precisava, altresì, il TSAP di avere già pronunciato sentenza non definitiva n. 177/2019, con la quale aveva incaricato il Consiglio superiore dei lavori pubblici di verificare se le opere costruende presentassero profili di dubbia realizzabilità. All'istanza di regolamento hanno resistito, con distinte memorie i Caregnato- Vettori, il Comune di Bassano ed il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo (MIBACT) - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Verona, Rovigo e Vicenza. Sono rimaste intimate le restanti parti. Il Pubblico Ministero presso la Corte, in persona del Sostituto Procuratore Generale A C, ha formulato le sue conclusioni, a norma dell'art. 380-ter c.p.c., nel senso del rigetto del regolamento. I Caregnato- Vettori hanno anche curato il deposito di memoria illustrativa in prossimità dell'adunanza camerale. CONSIDERATO IN DIRITTO La questione posta a queste Sezioni Unite con il regolamento di competenza attiene alla valutazione sul se il TSAP, correttamente investito della causa, abbia legittimamente sospeso i giudizi riuniti introdotti dal Comune di Bassano del Grappa, nonchè da Paolo Caregnato e Barbara Vettori a norma dell'art. 295 c.p.c. in attesa che lo stesso giudice decida sulla legittimità dell'impugnazione proposta dalla Belfiore '90 avverso il decreto n. 8/2020 della Regione Veneto che ha dichiarato la decadenza della ricorrente dal titolo autorizzativo, di cui al decreto n. 189/2016, per mancato rispetto del termine di inizio dei lavori, al fine di evitare possibili contrasti di giudicato sulle domande. Con il primo motivo di ricorso la Belfiore '90 ha impugnato detto provvedimento denunciando la violazione dell'art. 295 c.p.c. per Ric. 2020 n. 25324 sez. SU - ud. 22-03-2022 -4- avere l'Autorità giudiziaria ritenuto sussistere un nesso di pregiudizialità per presupposizione tra i giudizi di cui sopra atteso che l'eventuale rigetto dell'impugnazione dalla medesima proposta avverso la declaratoria di decadenza, facendo venire meno ab origine gli effetti del provvedimento autorizzatorio gravato, comporterebbe la cessazione della materia del contendere nei giudizi incardinati davanti al TSAP dal Comune e da Paolo Caregnato e Barbara Vettori, mentre ad avviso della ricorrente si tratterebbe di giudizi del tutto autonomi, in quanto i procedimenti riuniti vertono sulla legittimità del provvedimento di autorizzazione rilasciato per la realizzazione della centralina e quello instaurato dalla Belfiore '90 attiene al provvedimento di decadenza emesso dalla medesima amministrazione. E' da premettere l'ammissibilità del regolamento per essere stato rispettato il termine previsto dall'art. 47, secondo comma, c.p.c., per essere stata l'ordinanza pronunciata in data 30 luglio 2020 ed il ricorso notificato il 29 settembre 2020. Passando al merito, la sospensione necessaria prevista dall'art. 295 c.p.c. stabilisce che "il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa". Nel testo vigente, così come sostituito dall'art. 35 della legge 26 novembre 1990, n. 353, il legislatore ha inteso attenuare il riferimento al nesso di pregiudizialità penale in consonanza con l'autonomia voluta dal nuovo codice di procedura penale per le azioni civili restitutorie e risarcitorie, eliminandone il relativo riferimento nonché quello relativo al nesso di pregiudizialità amministrativa, esprimendo così, più in generale, il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo in quanto tale. Questa Corte tuttavia ha già avuto occasione di osservare che benchè manchi nel testo il riferimento ad una pregiudiziale controversia Ric. 2020 n. 25324 sez. SU - ud. 22-03-2022 -5- y M amministrativa, non può escludersi in via di principio la configurabilità di una sospensione necessaria qualora sia imposta dall'esigenza di evitare un conflitto di giudicati (Cass. n. 11085 del 2009;
Cass. n. 9558 del 2012). Il problema principale che si è venuto a porre concerne essenzialmente l'interpretazione del concetto di pregiudizialità cui fa riferimento quello di dipendenza enunciato dall'art. 295 c.p.c. e che presuppone l'analisi del rapporto di possibile interferenza fra decisioni che, con riferimento alla fattispecie oggetto di esame, si pone non sul piano del rito, ma su quello del merito ovvero attiene ad una situazione sostanziale che rappresenta un fatto costitutivo o elemento della fattispecie di un'altra situazione comunque un sostanziale. Il concetto di dipendenza fra decisioni può presupporre a sua volta l'esistenza di un rapporto di dipendenza fra le cause. In tale accezione, il nesso di pregiudizialità è posto in collegamento con la disposizione generale contenuta nell'art. 34 c.p.c., che regola, tra le norme dedicate alle modificazioni della competenza per ragioni di connessione, l'istituto degli accertamenti incidentali, generalmente considerato come espressione di una ratio omologa quella dell'art. 295 c.p.c. Quest'ultima norma