Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 07348

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 07348
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07348
Data del deposito : 21 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: POLI GIANLUCA nato a BOLOGNA il 28/11/1987 avverso l'ordinanza del 26/07/2022 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria del difensore di GIANLUCA POLI, Avv. M C, il quale ha chiesto dichiararsi improcedibile il ricorso;
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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 12 agosto 2022, il Tribunale del Riesame di Bologna annullava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna con la quale era stata applicata a G P, indagato per il reato di cui all'art. 648-bis cod.pen., la misura cautelare personale degli arresti domiciliari.

1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna, premettendo che era stata accolta l'eccezione difensiva secondo cui erano inutilizzabili le intercettazioni telefoniche in quanto non ricorrenti ipotesi di connessione ex art. 12 cod.proc.pen. tra il reato di riciclaggio contestato a P ed i restanti reati di narcotraffico per i quali si procedeva al momento delle attività tecniche e pertanto, non essendo previsto per il primo l'arresto obbligatorio in caso di flagranza, i relativi risultati non potevano essere utilizzati. Il Pubblico Ministero osserva che risultava del tutto evidente il "legame sostanziale" tra i due reati, in quanto: - a P era contestata un'attività di riciclaggio avente ad oggetto denaro proveniente dall'attività di narcotraffico portata avanti, anche in forma associata, da Andrea Balboni;
- l'illecita operazione veniva portata a termine da P, rapportandosi direttamente con l'autore materiale dei reati di narcotraffico, Balboni;
quest'ultimo, come emergeva chiaramente in atti, era soggetto del tutto privo di lecite fonti di reddito;
la disponibilità di ingenti somme di contante derivante da narcotraffico, non potendo in alcun modo essere lecitamente giustificata da parte di Balboni, costituiva un chiaro indice di perpetrazione di siffatte condotte illecite e, quindi, un elemento altamente indiziario dei delitti di narcotraffico perpetrati;
le operazioni di riciclaggio portate a termine da e con P avevano quindi costituito per Balboni non soltanto il mezzo per assicurarsi le ingenti somme derivanti dalla sua attività di narcotraffico, ma anche per occultare, insieme alla reale provenienza delle stesse, le fattispecie delittuose che ne stanno a monte;
in conclusione, ritenendosi ricorrenti gli elementi di connessione tra i reati di narcotraffico oggetto di iscrizione al momento delle intercettazioni telefoniche ed i reati di riciclaggio contestati a P (emersi in costanza di attività tecniche), non ravvisandosi gli estremi della "diversità di procedimenti", l'ordinanza di annullamento adottata dal Tribunale del Riesame doveva ritenersi viziata in diritto e quindi annullata.
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