Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/04/2022, n. 14524
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M A, nato a Napoli il 02/12/1954 M A, nato a Napoli il 09/07/1990 M C, nato a Napoli il 09/08/1980 M W, nato a Napoli il 01/07/1987 P V, nata a Napoli il 13/04/1957 avverso la ordinanza del 5/10/2021 del Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al periculum in mora. Rigetto nel resto;
udito il difensore, avv. F P anche in sostituzione dell'avv. A V, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Benevento, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, a seguito di istanza di riesame proposta da A M, A M, C M, W M e V P, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 26/11/2020 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale - finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 466-bis cod. pen. - di tutti i beni con riferimento al reato di cui all'art. 453 cod. pen., annullando il provvedimento per le residue imputazioni.
2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti che con unico atto dei difensori deducono:
2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 648, 649, 309 e 324 cod. proc. pen. essendo errata la valutazione della ordinanza di annullamento ex art. 324 cod. proc. pen. emessa il 19/8/2020 e l'esclusione del rilievo dell'intervenuto giudicato cautelare per la diversa qualificazione giuridica del titolo ablatorio, senza che fossero intervenuti nuovi fatti o un titolo di reato diverso e senza motivare su quanto richiesto dalla sentenza rescindente in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 453 c.p.
2.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione degli artt. 648, 649, 309, 324 cod. proc. pen. essendo errata la valutazione della ordinanza di annullamento ex art. 324 cod. proc. pen. emessa il 19/8/2020 e l'esclusione del rilievo dell'intervenuto giudicato cautelare sul fumus delicti, risultando quali uniche diversità l'integrazione del capo di imputazione sub n. 2, con una diversa data di commissione del fatto reato di cui all'art. 453 c.p.
2.3. Con il terzo motivo, erronea applicazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. essendosi omessa qualsiasi motivazione in ordine al periculum in mora
udita la relazione svolta dal componente A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al periculum in mora. Rigetto nel resto;
udito il difensore, avv. F P anche in sostituzione dell'avv. A V, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Benevento, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, a seguito di istanza di riesame proposta da A M, A M, C M, W M e V P, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 26/11/2020 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale - finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 466-bis cod. pen. - di tutti i beni con riferimento al reato di cui all'art. 453 cod. pen., annullando il provvedimento per le residue imputazioni.
2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti che con unico atto dei difensori deducono:
2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 648, 649, 309 e 324 cod. proc. pen. essendo errata la valutazione della ordinanza di annullamento ex art. 324 cod. proc. pen. emessa il 19/8/2020 e l'esclusione del rilievo dell'intervenuto giudicato cautelare per la diversa qualificazione giuridica del titolo ablatorio, senza che fossero intervenuti nuovi fatti o un titolo di reato diverso e senza motivare su quanto richiesto dalla sentenza rescindente in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 453 c.p.
2.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione degli artt. 648, 649, 309, 324 cod. proc. pen. essendo errata la valutazione della ordinanza di annullamento ex art. 324 cod. proc. pen. emessa il 19/8/2020 e l'esclusione del rilievo dell'intervenuto giudicato cautelare sul fumus delicti, risultando quali uniche diversità l'integrazione del capo di imputazione sub n. 2, con una diversa data di commissione del fatto reato di cui all'art. 453 c.p.
2.3. Con il terzo motivo, erronea applicazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. essendosi omessa qualsiasi motivazione in ordine al periculum in mora
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi