Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/04/2022, n. 14524

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/04/2022, n. 14524
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14524
Data del deposito : 13 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M A, nato a Napoli il 02/12/1954 M A, nato a Napoli il 09/07/1990 M C, nato a Napoli il 09/08/1980 M W, nato a Napoli il 01/07/1987 P V, nata a Napoli il 13/04/1957 avverso la ordinanza del 5/10/2021 del Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al periculum in mora. Rigetto nel resto;
udito il difensore, avv. F P anche in sostituzione dell'avv. A V, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Benevento, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, a seguito di istanza di riesame proposta da A M, A M, C M, W M e V P, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 26/11/2020 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale - finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 466-bis cod. pen. - di tutti i beni con riferimento al reato di cui all'art. 453 cod. pen., annullando il provvedimento per le residue imputazioni.

2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti che con unico atto dei difensori deducono:

2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 648, 649, 309 e 324 cod. proc. pen. essendo errata la valutazione della ordinanza di annullamento ex art. 324 cod. proc. pen. emessa il 19/8/2020 e l'esclusione del rilievo dell'intervenuto giudicato cautelare per la diversa qualificazione giuridica del titolo ablatorio, senza che fossero intervenuti nuovi fatti o un titolo di reato diverso e senza motivare su quanto richiesto dalla sentenza rescindente in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 453 c.p.

2.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione degli artt. 648, 649, 309, 324 cod. proc. pen. essendo errata la valutazione della ordinanza di annullamento ex art. 324 cod. proc. pen. emessa il 19/8/2020 e l'esclusione del rilievo dell'intervenuto giudicato cautelare sul fumus delicti, risultando quali uniche diversità l'integrazione del capo di imputazione sub n. 2, con una diversa data di commissione del fatto reato di cui all'art. 453 c.p.

2.3. Con il terzo motivo, erronea applicazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. essendosi omessa qualsiasi motivazione in ordine al periculum in mora secondo i principi affermati da S.0 n. 36959 del 26/6/2021. 2.4. Con il quarto motivo, erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione all'art. 466-bis cod. proc. pen. per errata qualificazione dei beni dei ricorrenti terzi interessati quali beni "nella disponibilità" di A M, trattandosi di società a conduzione familiare in cui A M si è limitato a poche operazioni di conto corrente per le quali era delegato, senza individuare alcun elemento che possa evidenziare che le società ricadano negli interessi economici personali di A M, che lo stesso eserciti un potere dispositivo sugli stessi o che ci sia esercizio di poteri di fatto coincidenti con il diritto di proprietà o possesso. 2 )71 3. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo. Nel resto, in quanto infondato, deve essere respinto.
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