Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2022, n. 45845

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2022, n. 45845
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45845
Data del deposito : 2 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BOLLETTINO GIOVANNI nato a POTENZA il 23/02/1949 BOLLETTINO IDA nato a PIETRAPERTOSA il 23/05/1941 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M M M;
udito il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. E P, che ha concluso per l'accoglimento primo motivo di ricorso quindi annullamento con rinvio per BOLLETTINO IDA e per l'inammissibilità per BOLLETTINO GIOVANNI;
udito l'avv. M M che, in difesa della parte civile LANCIERI LUCA deposita conclusioni e nota spese e si riporta agli scritti difensivi per l'inammissibilità ovvero il rigetto dei ricorsi;
udico l'avv. MICHELE D'URSO che, in difesa della parte civile SANGREGORIO SAVERIO, deposita conclusioni e nota spese, si riporta agli scritti difensivi per l'inammissibilità ovvero il rigetto dei ricorsi;
udito l'avv. M M M che, in difesa di BOLLETTINO IDA e BOLLETTINO GIOVANNI, si riporta ai motivi esposti nei rispettivi atti di ricorso e insiste per l'accoglimento, anche rilevando la prescrizione per alcuni reati.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di POTENZA, con sentenza del 11/3/2021, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da BOLLETTINO IDA e, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal

TRIBUNALE POTENZA

1'8/1/2018, ha dichiarato estinto il reato di cui al capo 2 ter e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di BOLLETTINO GIOVANNI per diverse ipotesi di concorso in usura ed estorsione di cui agli artt. 644 e 585FEE" data-article-version-id="09a6aa59-8da3-5dd7-bfa9-3e09c1c5517c::LR4D3EDD8C783243585FEE::2017-07-19" href="/norms/codes/itatextk57d8088hzmtk8z/articles/itaartyfd9w4ao64e6f6d?version=09a6aa59-8da3-5dd7-bfa9-3e09c1c5517c::LR4D3EDD8C783243585FEE::2017-07-19">629 cod. pen.

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi.

2. Ricorso avv. Verzelletti per I B. Violazione di legge in relazione agli artt. 582, comma 2, 585 e 591 cod. proc. pen. quanto alla dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello.

3. Ricorso avv. Molinari per G B.

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 521 e 604 cod. proc. pen.

3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 644, commi primo e quinto cod. pen. e 179, 429, comma 1 lett. c) e 2 e 604 cod. proc. pen.

3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 603 e 604 proc. pen.

3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 644 cod. pen. e D.L. 394/2000. 3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen. quanto alla ritenuta qualificazione giuridica come estorsione piuttosto che quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni per le ipotesi contestate in danno alle persone offese.

3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno.

3.7. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo n. 2 cod. pen. per il fatto di estorsione commesso in danno di S.

4. In data 16 agosto sono pervenute le conclusioni della parte civile Lancieri con le quali l'avv. Cetta chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato e la condanna alla rifusione delle spese sostenute per il grado.

5. In data 27 settembre è pervenuta una memoria della parte civile redatta dall'avv. Cetta.

6. In data 14 ottobre sono state depositate in udienza le conclusioni delle parti civili Lancieri e S.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto nell'interesse di I B è fondato e la sentenza pronunciata nei confronti della stessa deve essere annullata con rinvio. Il ricorso proposto nell'interesse di G B è inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa di I B deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 582, comma 2, 585 e 591 cod. proc. pen. quanto alla dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello. Nello specifico la ricorrente rileva che la decisione della Corte quanto alla tardività dell'appello, pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Potenza il 29 maggio 2018 (sentenza emessa 1'8/1/2018, giorni novanta per la motivazione, depositata in termini e scadenza il 23/5/2018) sarebbe errata. Come risulterebbe dall'atto allegato in copia al ricorso, infatti, l'appello è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Brescia in data 22 maggio 2018, cioè prima della scadenza del termine, data da considerarsi ai sensi dell'art. 582, comma 2 cod. proc. pen., a nulla incidendo la data in cui l'atto è poi effettivamente pervenuto presso la cancelleria del Tribunale che ha emesso il provvedimento. La doglianza è fondata. Come evidenziato dalla difesa nell'atto di ricorso e per quanto risulta dagli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), l'atto di appello è stato depositato, ai sensi dell'art.582, comma 2 cod. proc. pen., presso la cancelleria del Tribunale di Brescia in data 22 maggio 2018. L'impugnazione, pertanto, a nulla rilevando la successiva data in cui l'atto è materialmente pervenuto alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, è stata depositata in termini e la conclusione della Corte territoriale in ordine alla tardività della stessa è errata. Ragione questa per la quale la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di I B con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno per nuovo giudizio sul punto.
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