Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 04786

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 04786
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04786
Data del deposito : 3 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOFFREDO LUCA nato a NAPOLI il 28/10/1990 avverso l'ordinanza del 01/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere D C;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'i dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha rigettato il reclamo proposto da L L avverso il decreto con cui, I'll agosto 2021, il Magistrato di sorveglianza della stessa città ha respinto la richiesta di concessione di permesso premio da lui formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. Dopo avere tratteggiato le condizioni al cospetto delle quali, secondo il quadro normativo conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, colui che sta espiando una pena relativa a reato compreso nel catalogo previsto dall'art.

4-bis, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354
, può essere ammesso a permesso premio, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che il reclamante è venuto meno all'onere di allegazione di elementi attestanti l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo che la fruizione del beneficio ne agevoli il ripristino. Al riguardo, ha rilevato che L si è limitato ad escludere, apoditticamente, la sussistenza delle condizioni testé indicate, che non può essere desunta dalla sola durata della restrizione carceraria e dalla partecipazione all'opera rieducativa, ed a richiamare, in sede di reclamo, un atto che, tuttavia, non ha allegato ed ha, poscia, ritenuto che l'inadempimento all'onere di allegazione preclude ogni successiva valutazione in ordine al suo percorso di risocializzazione.

2. L L propone, con l'assistenza dell'avv. G C, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza indebitamente ritenuto che egli sia venuto meno al prescritto onere di allegazione cui ha, invece, adempiuto mediante l'indicazione di circostanze e vicende che avrebbero dovuto stimolare l'iniziativa istruttoria del Tribunale medesimo, che avrebbe dovuto, in specie, acquisire: l'informativa redatta il 17 luglio 2020 dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli a seguito della sua richiesta di concessione di permesso di necessità;
l'elenco delle conversazioni sotto qualsiasi forma da lui intrattenute in costanza di detenzione;
una relazione di sintesi aggiornata, risalendo quella versata in atti, peraltro di tipo meramente comportamentale, al 2019. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».

3. L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico- propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il
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