Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2022, n. 46885

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2022, n. 46885
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46885
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FREGA SALVATORE nato a LUNGRO il 21/12/1960 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere P T;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M F L, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. D R N, difensore della parte civile D M N, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e costituzione, relative al presente giudizio, sostenute dalla parte civile, ammessa al patrocinio dei non abbienti, ponendole a carico dello Stato;
lette le conclusioni dell'avv. R L, difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 giugno 2021, la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Castrovillari il 12.1.2018, con la quale F S era stato ritenuto responsabile del tentato omicidio ai danni di D M N (capo A della contestazione), nonché dei reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 20 legge n. 110 del 1975 e 697 cod. pen. (capo D della contestazione) e, conseguentemente, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, era stato condannato alla pena di anni sette, mesi due di reclusione, alle pene accessorie di legge, al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale determinata nella misura di tremila euro. Evidenziava la suddetta Corte che: la vicenda traeva origine dalla lite avvenuta tra l'imputato e D M N, all'interno del locale gestito dal primo, dove il secondo si era recato a bere qualcosa in compagnia di Rago Vincenzo;
all'atto del pagamento, il D M aveva consegnato al F una banconota da 50 euro e aveva ottenuto in resto la somma di 48 euro anziché quella di €.48,40;
tale comportamento aveva indotto il D M a protestare e l'imputato, irritato, aveva iniziato ad aggredirlo, dapprima all'interno dell'esercizio commerciale con calci e pugni in faccia e, in un secondo momento, all'esterno, colpendolo con un colpo di martello sulla fronte;
l'intervento del Rago aveva evitato al D M di ricevere un altro colpo, che sarebbe potuto essere fatale;
riteneva che detta ricostruzione dei fatti corrispondeva a quella descritta dalla persona offesa e aveva trovato riscontro nella documentazione sanitaria agli atti.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato R L, ha proposto ricorso per cassazione, formulando dieci motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità del giudizio e della sentenza del grado d'appello per violazione del diritto di difesa e, particolarmente, dell'art. 606, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. e all'art. 111 della Costituzione, nonché all'art. 178, comma 1, lett. c) e all'art. 179, commi 1 e 2 cod. proc. pen.". Ha, in propositoi rilevato che: la trattazione del processo di appello, fissata per la prima volta per l'udienza del 23.9.2019, era stata rinviata per omessa notifica dell'avviso di citazione a uno dei difensori dell'imputato;
il processo era stato rifissato per il 19.4.2021 e i due difensori del F avevano formalizzato per tale udienza richiesta di discussione orale, che veniva ritenuta inammissibile dal Presidente di sezione, d.ssa Loredana D F, "per mancato rispetto del termine di cui all'art. 23, comma 4, del D.L. 149/2020";
all'udienza del 19.4.2021, la trattazione del processo veniva differita al 21.6.2021, essendo stato rilevato che il Collegio giudicante era composto anche dalla d.ssa D F che, avendo concorso a emettere la sentenza impugnata, versava in evidente situazione di incompatibilità;
i difensori dell'imputato, in data 21.4.2021, avevano reiterato l'istanza di discussione orale per la nuova udienza e la stessa veniva dichiarata inammissibile, con provvedimento senza data, sottoscritto da un assistente giudiziario, emesso "d'ordine del Presidente", del seguente tenore "v°, si dichiara l'inammissibilità dell'istanza, in quanto il procedimento in oggetto è stato rinviato dall'udienza del 19.4.2021, che si è svolta a trattazione scritta". Ha, quindi, osservato che, quanto al primo provvedimento, con il quale la richiesta di discussione orale formulata dai difensori dell'imputato era stata dichiarata inammissibile, la norma in esso richiamata sarebbe stata abrogata dall'art. 1, comma 2, della legge 20.12.2020, n. 176;
che, quanto al secondo provvedimento di inammissibilità della richiesta difensiva di discussione orale per l'udienza del 21.6.2021, si trattava di provvedimento senza data, sottoscritto da un assistente giudiziario, e, dunque, palesemente nullo anche perché non era dato comprendere chi fosse il Presidente che aveva dato l'ordine, senza considerare che se fosse stata la d.ssa D F, la stessa versava in una situazione di incompatibilità, così come rilevato dalla stessa Corte di appello di Catanzaro.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per motivazione mancante, insufficiente, meramente apparente dell'impugnata sentenza d'appello". Ha, al riguardo, sostenuto che la Corte territoriale non avrebbe valutato le molteplici e specifiche doglianze contenute nell'atto di appello;
che detti giudici avrebbero adoperato mere espressioni di stile, senza chiarire effettivamente perché la persona offesa, soggetto pregiudicato, in sicuro stato di ubriachezza al momento del fatto, che aveva distrutto l'esercizio commerciale del F, fosse persona assolutamente attendibile e perché il suo dire sarebbe stato esente da contraddizioni, nonostante le stringenti censure difensive, sul punto;
che, inoltre, la Corte di appello non avrebbe speso alcuna argomentazione per spiegare perché la narrazione degli accadimenti operata dall'imputato, ben diversa da quella della persona offesa, fosse, al contrario, da disattendere, pur essendo la stessa "compatibile" con la documentazione sanitaria in atti.
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