Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2020, n. 05417
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 28882-2016 proposto da: ACETO GIOVANNI, BALDACCINI EUGENIO n.q. di erede di ROMA GABRIELLA, BERNARDI VITTORIO, BEVERATI MARCELLO, BOFFI BRUNO, BRANDOZZI ERNESTO, CAMPOLI ACHILLE, CARDILLI PASQUALE, CARLINI EDUARDO GIUSEPPE, CARLINI MAURIZIO, CASINELLIFERIDA, CAUTILLI MAURIZIO, CEFALONI ALDO, CERTOSINO RENATO, CESTRA DOMENICO, CESTRA SERENA, CHIAPPINI FRANCO, CINQUE CLAUDIA, CORRADO VINCENZO, CRESCI NICOLA, CRUCIANI RENZO, CUPINI ALFREDO, DE ANGELIS DEBORA, DE BLASIS VIRGILIO, MELLA MARICA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI n. 12, presso lo studio dell'avvocato G D, rappresentati e difesi dagli avvocati D G e R M;- ricorrenti -contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TENUTA DI S. AGATA n. 13, presso lo studio dell'avvocato A V, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO D'AMBROSIO;- controricorrente - avverso la sentenza n. 3605/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/07/2016 R.G.N. 4391/2012;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2019 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso per cessazione della materia del contendere, rigetto del terzo e quarto motivo;udito l'Avvocato D G;udito l'Avvocato ALESSANDRO D'AMBROSIO. RG 28882/2016 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d' Appello di Roma, adita dall' Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, ha riformato la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso di Giovanni Aceto e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti dirigenti medici, ed aveva condannato la Ausl a corrispondere le differenze di retribuzione di posizione, calcolate sulla base dei parametri indicati negli atti deliberativi aziendali, nonché l'indennità di pronta disponibilità nella misura di C 41,32 per ciascun turno, superiore a quella stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale. 2. La Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha premesso che i dirigenti medici avevano agito in giudizio ponendo a fondamento della domanda, oltre alla disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, le delibere n. 1822/1998 e n. 3265/2001, con le quali l'Azienda aveva graduato le posizioni dirigenziali, individuando il relativo trattamento accessorio. Nel ricorso, peraltro, non erano state fornite indicazioni in ordine agli incarichi ricoperti, alla natura ed alla durata degli stessi, e pertanto la domanda, per ciò solo, doveva essere disattesa, in quanto il dirigente medico con oltre cinque anni di attività non ha alcun diritto soggettivo al conferimento di uno degli incarichi previsti dall'art. 27 del CCNL, diverso da quello professionale. Il consulente tecnico d'ufficio aveva quantificato le somme dando atto della carenza delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo ed aveva riconosciuto agli originari ricorrenti l'importo della retribuzione di posizione variabile prevista dalle delibere aziendali solo dopo avere acquisito presso la Asl documentazione ed atti deliberativi non prodotti dalle parti, inerenti sia ai criteri di determinazione dell'indennità che alla posizione dei ricorrenti. 6. Quanto all'indennità di pronta disponibilità il giudice d'appello ha rilevato che con deliberazione n. 1873 del 21 luglio 1999 l'importo unitario era stato elevato rispetto alla quota minima prevista dal C.C.N.L. ma a condizione che ci fosse la necessaria capienza finanziaria, condizione pacificamente non verificatasi nel periodo 2001/2011. La Corte romana ha escluso che l'elemento accidentale del contratto potesse essere qualificato meramente potestativo, e come tale affetto da nullità, perché la capienza del fondo è legata a fattori estrinseci, variabili, contingenti ed imponderabili e non deriva da un' esclusiva ed arbitraria scelta dell'amministrazione. 6. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di quattro motivi, ai quali ha opposto difese la AUSL di Frosinone. 7. Con nota del 17 luglio 2019 la controricorrente, che già nel controricorso aveva rappresentato l'avvenuta definizione in sede transattiva della controversia quanto alla retribuzione di posizione, ha depositato verbali di conciliazione sottoscritti da alcuni ricorrenti, all'esito di accordi raggiunti in sede sindacale in date 24 novembre e 10 dicembre 2016. RG 28882/2016 all'esito di accordi raggiunti in sede sindacale in date 24 novembre e 10 dicembre 2016. Ulteriori atti conciliativi sono stati depositati in copia dall'Azienda il 5 dicembre 2019 ed in allegato alla memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ.. 8. A loro volta i ricorrenti, nella memoria del 12 novembre 2019, hanno dato atto dell'avvenuta definizione della lite, quanto alla domanda volta ad ottenere la riliquidazione della retribuzione di posizione, e la dichiarazione è stata ribadita da entrambe le parti nel corso della discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia» ed assumono che la Corte territoriale non ha adeguatamente considerato che la AUSL di Frosinone con la delibera n. 1882/1998, invocata dai dirigenti medici sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, aveva provveduto a graduare gli incarichi dirigenziali, quantificando fra un minimo ed un massimo la retribuzione di posizione variabile aziendale. Il Tribunale, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, aveva riconosciuto il diritto degli originari ricorrenti, privi di un incarico formale di natura professionale, a percepire le differenze fra la misura minima indicata nella richiamata deliberazione ed il compenso erogato dall'azienda. 2. La seconda censura addebita alla sentenza impugnata «violazione ed errata applicazione delle norme di diritto - artt. 13 e 27 CCNL. dirigenza medica - art. 3 Regolamento incarichi dirigenziali Asl di Frosinone - art. 15 comma 4 d.lgs. n. 502/1992 - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione». Si sostiene che il giudice d'appello non ha considerato che, sulla base delle disposizioni di legge e contrattuali richiamate nella rubrica il datore di lavoro pubblico ha l'obbligo di attribuire un incarico di natura professionale al dirigente medico e pertanto il diritto a percepire i maggiori importi indicati nella deliberazione n. 1822/1998 non poteva essere escluso per il fatto che i dirigenti medici avevano svolto solo in via di fatto l'incarico medesimo.
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