Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2004, n. 11365

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In relazione ai soci lavoratori di una società cooperativa, la società può ritenersi esonerata dall'obbligo di contribuzione che grava a suo carico in virtù del disposto dell'art. 2 del r.d. n. 1422 del 1924 soltanto nel caso in cui sussista un patto collettivo in base al quale i soci stessi si siano impegnati a prestare la propria attività lavorativa gratuitamente, e non se la mancata remunerazione dei soci, sia imputabile all'andamento della gestione economica che non consente un riparto degli utili.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2004, n. 11365
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11365
Data del deposito : 17 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. V L - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. S P - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPGI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell'avvocato P B, che lo difende, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
EDITORIALE LA VERITÀ S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA

DELLE COPPELLE

53, presso lo studio dell'avvocato A S, difeso dall'avvocato M R, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 792/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 06/08/01 - R.G.N. 1692/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/04 dal Consigliere Dott. P S;

udito l'Avvocato B;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. U D A che ha concluso, per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13 agosto 1998 la Editoriale La Verità Soc. Coop. a.r.l. esponeva che, con decreto emesso il 9 luglio 1998 su istanza dell'INPGI, il Pretore di Roma le aveva ingiunto il pagamento di L. 62.682.900 a titolo di contributi omessi per il periodo dicembre 1997 - giugno 1998, e relative somme aggiuntive.
Precisava che la pretesa dell'INPGI era relativa a sei giornalisti professionisti praticanti e soci della cooperativa, ma che tra costoro non era mai intervenuto rapporto di lavoro subordinato. Aggiungeva che la loro prestazione era avvenuta in adempimento di un contratto di natura cooperativa e che in tale situazione non competeva alcun obbligo di versamento di contributi;
peraltro, le date indicate nel decreto ingiuntivo e, ancora prima, nel verbale ispettivo del preteso rapporto di lavoro subordinato, per alcuni dei sei professionisti erano errate. Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con sentenza del 10 dicembre 1999, il Tribunale di Roma revocava l'opposto decreto ingiuntivo.
Avverso tale decisione proponeva appello l'INPGI, che, con un unico, articolato motivo, insisteva nella conferma del predetto decreto, con condanna della società al versamento, in proprio favore, delle somme ingiunte, oltre accessori. La società appellata si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.
Con sentenza del 6 novembre 2000 - 6 agosto 2001, l'adita Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado, osservando che, nella specie, non risultava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti giornalisti e la Cooperativa ed inoltre neppure risultava l'esistenza di retribuzione o compenso per le prestazioni rese.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPGI con un unico, articolato motivo, ulteriormente illustrato da memoria. Resiste la Editoriale La Verità Soc. Coop. a.r.l., con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, complesso motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 2, 3^ comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, dell'art. 24 l. 24 giugno 1997 n. 196, dell'art. 6 della l. 416/81 come modificato dall'art. 4 della l. 196/87, e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si censura l'impugnata sentenza
perché, nell'affermare la natura autonoma dei rapporti di lavoro dei soci, non ha considerato il chiaro dettato dell'art. 2, comma 3^, che, come norma di carattere generale, impone l'assoggettamento a contribuzione dei compensi percepiti dai soci lavoratori di cooperativa, indipendentemente da qualsiasi indagine sulla natura del rapporto stesso. In conformità di tale indirizzo, del resto - osserva il ricorrente - il legislatore ha esteso ai soci di cooperativa vari istituti relativi alla tutela previdenziale del lavoro dipendente, assimilando, sotto tale profilo, le società cooperative ai datori di lavoro (art. 2 r.d. n. 2270 del 1924). In pratica, la normativa che disciplina l'attività delle cooperative di lavoro, equiparando ai fini previdenziali i soci lavoratori ai lavoratori subordinati, consente di estendere a tale categoria di lavoratori la copertura assicurativa obbligatoria parificando corrispondentemente, sul piano contributivo, le cooperative ai datori di lavoro.
Il motivo va accolto.
Secondo orientamento prevalente di questa Corte Suprema - che va in questa sede ribadito in quanto si condividono le ragioni poste a sostegno - in tema di obblighi contributivi delle società' cooperative nei confronti dei soci lavoratori, l'art. 2 r.d. n. 1422 del 1924 (da ritenersi tuttora vigente in forza dell'art. 140 d.l. n. 1827 del 1935, nonostante l'abrogazione, ad opera dell'art. 141 dello
stesso r.d.l. della legge delegata r.d. n. 3184 del 1923) è norma regolamentare (per l'esecuzione del r.d. n. 3184 del 1923) che, con una fictio, ha equiparato ai fini assicurativi la posizione dei soci lavoratori di società cooperative a quella dei lavoratori subordinati, con conseguente sussistenza dell'obbligazione contributiva a carico di tali società a prescindere dalla sussistenza degli estremi della subordinazione in rapporto alla posizione dei soci lavoratori e del fatto che la cooperativa svolga attività per conto proprio o per conto terzi, non rilevando in senso contrario il disposto del d.P.R. n. 602 del 1970, che si è limitato ad indicare alcune categorie di lavoratori soci di società ed enti cooperativi (specificamente indicati in allegato elenco) assoggettandole, sia pure a determinate condizioni, agli oneri contributivi previdenziali, senza peraltro incidere sulla disciplina dettata in via generale dal citato art. 2 r.d. n. 1422 del 1924 (cfr., Cass. 14 dicembre 2002 n. 17915;
16 luglio 2002 n. 10319
;
Cass., 29 maggio 2000, n. 7094). Siffatti principi sono stati disapplicati dall'impugnata sentenza che, nell'escludere l'assoggettabilità alla disciplina di cui all'art. 2, comma terzo, del r.d. n. 1422 del 1924 della società cooperativa Editoriale La verità, operante nel settore giornalistico, poiché l'attività dei soci lavoratori, era stata realizzata con modalità non proprie dei rapporti autonomi, non ha considerato la sostanziale equiparazione, ai fini assicurativi in generale, della posizione dei soci lavoratori di società cooperative a quella dei lavoratori subordinati.
Va piuttosto osservato che l'impugnata decisione, a sostegno della irriducibilità della fattispecie concreta nel quadro di quella prevista dall'art. 2094 c.c., ha attribuito rilievo alla mancata remunerazione dei soci, senza tuttavia verificare, in base alle risultanze istruttorie, se la mancata remunerazione era imputabile all'andamento della gestione economica che non consentiva riparto di utili, ovvero se era frutto di un patto collettivo, in forza del quale i soci si erano vincolati a dare gratuitamente la loro prestazione lavorativa, atteso che - come sostenuto dallo stesso Istituto ricorrente alla stregua dell'orientamento di questa Corte (Cass. 13 gennaio 1989 n. 120) - solo nel secondo caso si sarebbe potuto affermare l'esonero dall'obbligo contributivo. Ravvisandosi nella decisione impugnata, oltre alla evidenziata violazione di legge, anche un difetto di motivazione sotto il profilo per ultimo indicato, il ricorso deve essere integralmente accolto, con annullamento della contestata sentenza. Conseguentemente, la causa va rinviata per il riesame ad altro giudice d'appello, designato come da dispositivo, il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. È appena il caso di osservare, in relazione all'affermazione della società resistente, contenuta nel controricorso, secondo cui "diversi giornalisti" "nel periodo considerato non svolgevano più alcuna attività ne' erano più soci della Cooperativa", che la eventuale omessa pronuncia, da parte del Giudice d'appello sulla questione, in quanto rimasta assorbita dalla decisione favorevole alla società, lascia salva la facoltà di riproporla nel giudizio di rinvio (ex plurimis, Cass. 16 luglio 2001 n. 9637).

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi