Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2019, n. 05263
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RGN 11459 2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta da A G • Presidente - Oggetto G F • Consigliere - R.G.N. 11459/2012 Tinarelli Pasqualina A.P. Condello • Consigliere - Cron. 5 F F • Consigliere - UP - 15/10/2018 Luigi D'Orazio • Consigliere Rel.- h3 pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11459/2012 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persone del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente -contro Cons. est. L ' D'Orazio RGN 11459 2012 Consorzio Comunità di Rutte (Dorfschaft Greuth), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. I R e dall'Avv. C Z, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Roma, Via Livio Andronico n. 24, giusta delega a margine del controricorso controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 57/1/2011 depositata il 14 marzo 2011. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 ottobre 2018 dal Consigliere Luigi D'Orazio;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. S D C, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso udito l' Avv. A P per l'Avvocatura Generale dello Stato e l'Avv. I R per il Consorzio Comunità di Rutte;FATTI DI CAUSA 1.11 Consorzio Vicinale di Rutte impugnava il silenzio rigetto dell'Agenzia delle entrate, formatosi a seguito della istanza di rimborso dell'Irpeg presentata dallo stesso Consorzio, con riferimento alle annualità dal 2000 al 2004 per un totale di C 8.272,17. Il Consorzio evidenziava che il rifiuto dell'amministrazione era illegittimo, in quanto, stante la sua natura di "comunione familiare montana", era riconducibile alla categoria degli "enti gestori di demanio collettivo" esenti dall'irpeg ai sensi dell'art. 88 del d.p.r. 917/1986, all'epoca vigente (ora art. 74 Tuir). 2.La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. 3.La Commissione tributaria regionale rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, rilevando che le "comunione familiari montane" di cui all'art. 10 della legge 3-12-1971, n. 1102 rinviavano, per la loro disciplina, ai rispettivi Cons. est. Lu/gi D'Orazio RGN 11459 2012 statuti e consuetudini, anche in applicazione della legge regionale e del legame del patrimonio delle comunioni "nella funzione inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali", che si trattava di enti di diritto privato, che l'ente possedeva i requisiti di legge, che con il D.P.G.R. era stata riconosciuta al Consorzio la personalità giuridica, che, "date le puntuali precisazioni fornite dal ricorrente Consorzio..." si era riconosciuta "la sussistente funzione.. .in linea con il quadro normativo di riferimento". 4.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia dele entrate. 5.Resisteva con controricorso il Consorzio, che depositava memoria scritta. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce "art. 360 1 comma n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 73 e 74 del d.p.r. 917/1986 (già art. 88 Tuir), anche in relazione all'art. 1 comma 1 della legge reg. Friuli Venezia Giulia n. 3 del 1996", in quanto i soggetti esentati dall'irpeg ai sensi dell'art. 88 del d.p.r. 917/1986, all'epoca vigente (ora art. 74 Tuir), sono tutti soggetti pubblici, mentre il Consorzio Comunità di Rutte è soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato, come si ricava dalle controdeduzioni del Consorzio in sede di appello, ove quest'ultimo ha affermato di aver "chiesto ed ottenuto la personalità giuridica di diritto privato", come pure dallo Statuto. Inoltre, dall'art. 3 dello Statuto emerge che l'utilizzo del territorio è riservato esclusivamente agli associati, ossia ai "proprietari e i titolari di altri diritti reali di godimento sui fabbricati ubicati nel Comune censuario di Santa Caterina a vantaggio dei quali sono riconosciuti diritti di godimento sul patrimonio comune", quindi con esclusione dei "conduttori" di immobili ubicati nel Comune, pure se ivi residenti. L'art. 2 comma 3 dello Statuto prevede, poi, che il Consorzio destina i propri beni anche alle attività di "agriturismo", quindi ad una attività produttiva, finalizzata all'ottenimento di redditi, tipica di un soggetto provato. Trattasi, dunque, di una attività non di interesse collettivo, senza scopo di lucro, figurando anche l'esercizio di attività Cons. est. Luigi D'Orazio RGN 11459 2012 commerciale.
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