Cass. civ., sez. III, sentenza 10/06/2005, n. 12304

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Il termine fissato dall'art. 190 cod. proc. civ. (nella formulazione precedente alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990) per il deposito delle comparse conclusionali non è perentorio, bensì ordinatorio, per cui il tardivo deposito, tanto più se non eccepito dalla parte interessata nell' udienza di discussione, non può comportare la nullità della sentenza.

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il danneggiato che promuove azione di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei casi previsti dall'art. 19 lett. a) della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/06/2005, n. 12304
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12304
Data del deposito : 10 giugno 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT AR NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato CARRILLO LOREDANA, difesa dall'avvocato MARCELLO DE VIVO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ SPA, in persona dei legali rappresentanti Dr. MARIUCCI Ermanno e Dr. CERRETTI Andrea, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1197/00 della Corte d'Appello di BARI, terza sezione civile, emessa il 15 novembre 2000, depositata il 16/12/00, RG. n. 36/98. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/04 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;

udito l'Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza della Corte d'appello di Bari attualmente impugnata ha confermato la sentenza del primo giudice che aveva respinto la domanda proposta dalla OT (in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore RI AN IE) contro la Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. (quale impresa designata dal F.G.V.S.), tendente alla condanna di quest'ultima al risarcimento del danno per la morte del marito ER IE. In particolare, il giudice ha ritenuto mancante la prova certa che l'incidente in questione (il IE era stato rinvenuto, gravemente ferito, riverso sul margine della strada, con gli arti inferiori sotto il motociclo da lui guidato) fosse dipeso dal comportamento colpevole del guidatore di un veicolo rimasto sconosciuto.
La OT in proprio e nella qualità propone ricorso per la Cassazione della sentenza della Corte di

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