Cass. civ., sez. II, sentenza 27/10/2010, n. 21961
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In sede di giudizio di rinvio, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso; ne consegue che non incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice di rinvio che pronunci sul merito delle pretese in precedenza avanzate dall'attore, non essendo a ciò ostativo l'errore materiale occorso, nelle conclusioni dell'atto di riassunzione, con riguardo all'indicazione degli estremi dell'atto di vendita di cui venga chiesta la nullità, correttamente individuati nella sentenza di cassazione e nei precedenti gradi di giudizio.
La trasformazione di una società di capitali in una società di persone non si traduce nell'estinzione di un soggetto giuridico e nella creazione di uno diverso, ma integra una mera mutazione formale di organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità e poiché l'atto di trasformazione, non comportando il trasferimento del diritto immobiliare da un soggetto ad un altro, non è, come tale, soggetto a trascrizione, ne consegue che la società di persone risultante dalla trasformazione non può rivendicare la qualità di terzo acquirente ai fini di quanto previsto dall'art. 2652, n. 6), cod. civ., in tema di salvezza dei diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale.
Sul provvedimento
Testo completo
21961/10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU PRE MA D I CASSAZI ONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22423/07 R.G.N.27488/07 Dott. L R - Presidente R.G.N.2352/08 R.G. N. 3095/08 Dott. G A BSE R.G.N.3693/08 Consigliere R.G.N.6880/08 Dott. E MCI Consigliere R.G.N.8230/08 R.G.N.8233/08 Dott. V CI · Consigliere Cron. 21361 Rep. 7443 Dott. A GTI Consigliere Rel. U.P. 29/9/2010 ha pronunciato la seguente S EN TENZA compravendita sul ricorso (inscritto al NRG 22423 del 2007) promosso da: A B, in proprio e quale ex socio ed ex ammi- nistratore della disciolta S.S. A B &C., FAMAB s.r.l., in persona del legale rappresentante M Boroli, M B, G B, A B, G D, R D, A D, M Dra- go, P B, in proprio e quale legale rappresen- M tante della De Agostini Editore s.p.a., M D, Ma- rina S D, M B, M B e Gior- gio Broggi, I B, S B, Carlo Enri- Co Ferrari Ardicini, Enrico G Cesare Ferrari Ardi- cini, G C F A, Lorenzo G 1118/111 M F A, M C D, Oreste Sever- gnini, C C, in proprio e quale esercente la patria potestà sul figlio minore A C, Marta G Cantoni, C S, M A Sever- gnini, C C, G Cova, S C, Giampie- tro Franco Riscaldi, rappresentati e difesi, in forza di procure speciali notarili, dagli Avv. N I, Carlo Selvaggi, M T e Alberto Toffoletto, elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio lega- le Selvaggi, via Nomentana, n. 76; - ricorrenti contro A G d B, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. M A e F D G, elettiva- mente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Roma, via Sardegna, n. 38; controricorrente - sul ricorso (inscritto al NRG 27488/07) promosso da: A G d B, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. M A e F D G, elettiva- via Sardegna, n. 38;Alu mente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Roma, - ricorrente in via incidentale - 2. contro A B, in proprio e quale ex socio ed ex ammi- nistratore della disciolta S. S. A B &C., FAMAB s.r.l., in persona del legale rappresentante M Boroli, M B, G B, A B, G D, R D, A D, M Dra- go, P B, in proprio e quale legale rappresen- tante della De Agostini Editore s.p.a., M D, Ma- rina S D, M B, M B e Gior- gio Broggi, I B, S B, Carlo Enri- CO Ferrari Ardicini, Enrico G Cesare Ferrari Ardi- cini, G C F A, Lorenzo G M F A, M C D, Oreste Sever- gnini, C C, in proprio e quale esercente la patria potestà sul figlio minore A C, Marta G Cantoni, C S, M A Sever- gnini, C C, G Cova, S C, Giampie- tro Franco Biscaldi; - intimati sul ricorso (inscritto al NRG 2352/08) inscritto da: G M, R M e M M, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. A M C e Italo Castaldi, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via A. Regolo, n. 12/D; 3 ricorrenti in via incidentale contro A G d B, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. M A e F D G, elettiva- mente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Roma, via Sardegna, n. 38; controricorrente al ricorso in via incidentale sul ricorso (inscritto al NRG 6880/08) promosso da: A G d B, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. M A e F D G, elettiva- mente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Roma, via Sardegna, n. 38; ricorrente in via incidentale - contro G M, R M e M M; intimati- sul ricorso (inscritto al NRG 3095/08) promosso da: Italia Turismo s.p.a. (già Sviluppo Italia Turismo s.p.a., già Iniziative Turistiche ed Immobiliari ITI s.p.a., già Istituto per lo Sviluppo Turistico del Mez- zogiorno ISTM s.p.a., già Nuova MIT s.p.a., già MIT s.p.a., incorporante per fusione la Baia di Trentova s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempo- - 4 - re, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. M A e F B, elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma, piazza Cavour, n. 17; - ricorrente in via incidentale · contro A G d B, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. M A e F D G, elettiva- mente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Roma, via Sardegna, n. 38; - controricorrente al ricorso in via incidentale sul ricorso (inscritto al NRG 8233/08) promosso da: A G d B, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. M A e F D G, elettiva- mente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Roma, via Sardegna, n. 38; - ricorrente in via incidentale - contro Italia Turismo s.p.a. (già Sviluppo Italia Turismo s.p.a., già Iniziative Turistiche ed Immobiliari ITI - s.p.a., già Istituto per lo Sviluppo Turistico del Mez- zogiorno ISTM s.p.a., già Nuova MIT s.p.a., già MIT s.p.a., incorporante per fusione la Baia di Trentova - 5 - s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempo- re, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. M A e F B, elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma, piazza Cavour, n. 17; - controricorrente al ricorso in via incidentale sul ricorso (inscritto al NRG 3693/08) promosso da: M R, M R, V R, Guido R, M R, E R e Ugo Ri- naldi, rappresentati e difesi, in forza di procura spe- ciale in calce al ricorso, dagli Avv. Alfredo Rizzo G R, elettivamente domiciliati presso lo stu- dio di quest'ultimo in Roma, via Casperia, n. 30 ; ricorrenti in via incidentale contro A G d B, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. M A e F D G, elettiva- mente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Roma, via Sardegna, n. 38; controricorrente al ricorso in via incidentale nonché sul ricorso (inscritto al NRG 8230/08) promosso da: An A G d B, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli - 6 - Avv. M A e F D G, elettiva- mente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Roma, via Sardegna, n. 38; - ricorrente in via incidentale contro M R, M R, V R, Guido R, M R, E R e Ugo Ri- naldi; intimati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1222, depositata l'11 dicembre 2006. Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 29 settembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. A G; uditi gli Avv. N I, M T, Mar- co Selvaggi (quest'ultimo in forza di procura speciale notarile rilasciata in data 20 settembre 2010), Italo Castaldi, M A, G R, Modestino A- cone e F D G; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore Generale Dott. M V, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO An 1. - Con testamento olografo del 12 agosto 1930, G G d B disponeva dei suoi beni - 7 - immobili attribuendo l'usufrutto al primo figlio maschio di suo figlio A e la nuda proprietà al primo figlio maschio di quest'ultimo che fosse sopravvissuto allo stesso. Di conseguenza G G d B, omo- nimo nipote del testatore, diventava usufruttuario dei beni ereditari, mentre il figlio dello stesso, A G di Belmonte, diventava erede della nuda proprie- tà sotto la condizione sospensiva della sopravvivenza al padre. G G d B, con decreto del Tribunale di Napoli del 3 aprile 1951, veniva nominato amministratore dell'eredità condizionata. Con istanza del 10 ottobre 1957, diretta al Tribu- nale di Napoli, G G d B prospet- tava la passività della gestione delle varie tenute, no- nostante le somme spese per migliorarle, anche mediante mutui ipotecari autorizzatila contrazione di dall'autorità giudiziaria, per cui chiedeva di essere autorizzato a vendere tali tenute per estinguere le pas- sività sulle stesse gravanti e con reimpiego dei ricava- ti in titoli di Stato. Ad integrazione dell'istanza, il G esibiva, llu in data 26 novembre 1957, la perizia estimativa dei beni oggetto della richiesta di alienazione. - 8 - - זייד י* L'adito Tribunale, con provvedimento i n data 20 di- cembre 1957, autorizzava la vendita per le somme indica- te in relazione ai singoli beni. Sulla base di tale autorizzazione Gioacc hino Grani- to procedeva a varie vendite ad altrettanti acquirenti: al colono A Rizzo, ai fratelli R, al geom. A C, a Michele M, a P P e alla s.p.a. L. - Con atto notificato il 6 giugno 1970, A 2. G, divenuto maggiorenne, conveniva davanti al Tri- bunale di Salerno il padre G G e i vari acquirenti, tra cui la società semplice A B C. in cui si era trasformata la s.p.a. L, chiedendo che venisse dichiarata la nullità degli atti di acquisto in considerazione della falsa prospettazione dei fatti contenuta nell'istanza per l'autorizzazione alla vendita e della falsa valutazione di cui alla perizia estimativa allegata all'istanza stessa. Nei confronti di G G e di Antonio C, il geometra che aveva redatto la perizia alle- gata all'istanza di vendita, l'attore chiedeva anche la condanna al risarcimento dei danni. Con successivo atto di citazione, notificato il 2 o- A n agosto 1971, A G conveniva innanzi allo stes- so Tribunale i soci della disciolta società A B - 9 - roli &C., ai quali erano stati assegnati appezzam enti di terreno originariamente acquistati dalla s.p.a. Lico- sa, chiedendo anche nei loro confronti la dichiarazion e di nullità dell'atto di acquisto di tale società. Il Tribunale di Salerno riuniva i due giudizi ei con sentenza in data 25 febbraio 1977, accoglieva le do- mande dell'attore, rilevando che il comportamento frau- dolento di G G (il quale era oberato di debiti) era desumibile già dal contenuto dell'istanza di vendita, in quanto nella stessa si sosteneva che il va- lore dei fondi da alienare, dopo i miglioramenti effet- tuati, era quanto meno uguale, se non inferiore, all'importo delle spese sostenute per i miglioramenti. Il fatto poi che la perizia redatta dal geom. Antonio C non avesse riportato il vero valore dei fondi, di cui veniva chiesta l'autorizzazione alla ven dita, ri- sultava da dichiarazioni provenienti dallo stesso Carra- no (che si era reso poi acquirente di uno degli appezza- menti periziati) nonché da altra documentazione e da va- ri elementi presuntivi. Da altra documentazione, ancora, risultava che G G si era ripromesso di intascare la differenza tra il prezzo con riferimento al quale era stata chiesta l'autorizzazione a vendere e dei terreni da alienare. Sempre dagli atti di causa ri- llu quello effettivo, notevolmente inferiore al valore reale 10 * "י"ז sultava che tra gli acquirenti nessuno poteva ritenersi in buona fede, risultando accertato il loro intento di approfittare dell'artificiosa situazione creata per rea- lizzare un enorme profitto in danno del minore A G. Tra essi, infatti, vi era: chi era stato parte- cipe della macchinazione, essendo l'artefice della falsa perizia;chi, per acquisti e trattative pregresse, oltre che per l'attività svolta in luogo, meglio di ogni altro sapeva che l'effettivo valore dei terreni era pari a quattro volte il valore periziato;chi aveva concordato rivendita dei beni e la spartizione del ricavato ;la chi, a conoscenza dei prezzi di mercato e delle future possibilità di sfruttamento, non aveva esitato a corri- spondere a G G notevoli somme al di fuori del prezzo ufficiale di vendita. 2.1.- Tutti i soccombenti proponevano appello. Nel giudizio di secondo grado intervenivano la s.p.a. Gefima, avente causa da alcuni soci della società A B, nonché la s.p.a. MIT che aveva incorpo- rato la s.p.a. Baia Trentova, avente causa da Michele M. La s.p.a. Gefima veniva poi incorporata nella Istituto Geografico De Agostini, che si costitui-s.p.a. va in luogo della società incorporata. Interveniva anche la s.p.a. FAMAB, alla quale la società Istituto Geogra- llu - 11 - - fico De Agostini aveva ceduto i terreni oggetto di con- troversia. La Corte d'appello di Napoli, sezione distaccata di Salerno, con sentenza in data 25 luglio 1981, accoglieva le impugnazioni ritenendo che: (a) l'erronea rappresen- tazione ° l'erroneo apprezzamento delle circostanze di fatto nel provvedimento di autorizzazione alle vendite avrebbe potuto comportare solo l'annullabilità delle vendite, ma la relativa azione era prescritta;(b) non era provata l'illiceità della causa delle singole vendi- te;(c) era da escludere la nullità delle vendite per illiceità dei motivi. 3. - A G proponeva ricorso per cassazio- che veniva accolto, per quanto di ragione, con sen- ne tenza n. 808 del 28 gennaio 1983 di questa Corte. La detta decisione rilevava che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, A Grani- to non aveva sindacato i criteri di necessità o di op- portunità con riferimento ai quali l'autorizzazione alla vendita era stata richiesta, cioè non aveva investito il merito dell'autorizzazione, ma aveva sostenuto che al Tribunale di Napoli era stata rappresentata una situa- zione di fatto del tutto differente da quella reale, per llu cui si era ottenuta una decisione non già in ordine all'oggetto quale era nella sua realtà, ma ad oggetto - 12 - inesistente. Tale situazione, se vera, avrebbe portato alla nullità dell'autorizzazione secondo la giurispru- denza di legittimità. Aggiungeva la sentenza in questio- ne che erroneamente i giudici di merito avevano afferma- to che non si poteva parlare di nullità ex se dei negozi autorizzati per illiceità della causa perché tipici. An- che con riferimento ai contratti tipici, infatti, con- cepibile una causa illecita, allorché le parti, avvalen- dosi dello schema tipico, abbiano direttamente persegui- to uno scopo contrario ai principi giuridici ed etici In tali ipotesi l'immoralità del fine dell'ordinamento. perseguito dai contraenti si ripercuote sulla causa nel senso propriamente detto, perché essa non tanto consiste nell'equilibrio economico-giuridico delle rispettive controprestazioni secondo la funzione economico sociale del contratto, ma diventa un semplice strumento diretto a consacrare e conferire apparenza di liceità ad un rap- porto immorale o turpe e, come tale, illecito. La citata sentenza di questa Corte, nel rinviar e la causa per un nuovo esame alla Corte d'appello di Roma, precisava che la stessa avrebbe dovuto valutare se in effetti erano provate la subreptio e l'obreptio lamenta- te in ordine alla concessione dell'autorizzazione alle vendite e in caso affermativo, avrebbe dovuto accerta- re, soggetto per soggetto, se era stata dimostrata o me- Ми - 13 - no da A G la malafede degli acquirenti. In quanto necessario avrebbe dovuto volgere il suo esame alla nullità ex se dei vari trasferimenti, sia sotto il profilo dell'illiceità e dell'immoralità della causa che sotto l'aspetto dell'illiceità dei motivi e valutare tutti i dati acquisiti al processo e quelli che, a se- guito della sentenza di rinvio, avrebbe ritenuto di po- ter acquisire sotto vari profili. 4. - Con sentenza in data 29 novembre 1993 la Corte d'appello di Roma rigettava le domande proposte da Ange- lo G. I giudici di rinvio ritenevano che il G non aveva fornito la prova della ricorrenza delle circostan- ze indispensabili per ritenere che vi fosse stata una prospettazione di fatto del tutto diversa da quella ef- fettiva, così da determinare una formazione della volon- tà del giudice non più riferibile all'eredità quale essa ma quale era falsamente rappresentata;anzi, dalla era, stessa istanza presentata da G G risulta- va che lo stesso, oltre a rappresentare l'esistenza di debiti gravanti sulla nuda proprietà, aveva indicato an- che quelli gravanti sull'usufrutto. Poiché era mancata la prova della subreptio e della obreptio in ordine alla concessione ad alienare, era su- - 14 - perfluo valutare se fosse stata valutata o meno la mala- fede degli acquirenti. Dagli atti di causa non risultava, poi, neppure la nullità ex se dei contratti oggetto della controversia. In particolare, la circostanza che il venditore, median- te l'indicazione nel contratto di un prezzo inferiore a quello effettivo, miri a sottrarsi in parte all'obbligo del reimpiego, non spiega effetti invalidanti sul con- tratto medesimo. - Contro tale decisione proponeva ricorso per 5. cassazione A G. Resistevano con controricorso la s.r.l. FAMAB, A, M, A, G, Sil- vio, M, A, G, P e I B, C e M D, che proponevano ricorso inci- dentale. Altro ricorso incidentale era proposto da Anto- nio C. Al ricorso principale resistevano con sepa- rati controricorsi: l'Istituto per lo Sviluppo del Mez- zogiorno ISTM s.p.a., già MIT s.p.a.;F, M G e R M%;M ed A R;An- drea Rizzo. 6. - La Corte di cassazione, con sentenza n. 439 del 20 gennaio 1996, rigettava i ricorsi incidentali e, in parziale accoglimento di quello principale, cassava llu la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'appello di Firenze, affermando: che la motivazione della decisione 15 - impugnata era insoddisfacente in relazione all'esclusione della obreptio e della subreptio;che il giudice del rinvio, ritenendo che l'intento tipico degli la proprietà e acquirenti fosse quello di acquistare quindi non potesse essere l'unico motivo dominante comu- ne con quello eventualmente illecito del venditore, ave- va violato il principio di diritto cui doveva attenersi; che lo stesso giudice aveva ignorato le prove relative alla conoscenza che gli acquirenti possedevano in rela- zione alla destinazione delle somme da loro corrisposte in aggiunta a quanto appariva dagli atti pubblici ed era altresì incorso in errori di fatto e di diritto in ordi- ne all'individuazione della quota di prezzo globale che sarebbe spettata al nudo proprietario ed all'ammontare della quota dei debiti gravanti sulla nuda proprietà che del sarebbero stati estinti anche mediante la parte prezzo "sottobanco" riferibile a tale nuda proprietà. A G riassumeva il giudizio dinanzi 7. - al designato giudice di rinvio. Si costituivano solo al- cuni degli originari appellanti. Disposta la cancella- zione della causa dal ruolo per un difetto di integrità del contraddittorio, il G provvedeva alla riassun- la2000, Corte Ми zione. Con sentenza in data 8 marzo d'appello di Firenze, in parziale riforma della appella- - 16 ta decisione del Tribunale di Salerno: rigettava le do- mande proposte da A G ad eccezione di quelle avanzate nei confronti di A C;respingeva l'appello di quest'ultimo e condannava i suoi eredi a restituire all'attore il terreno oggetto del contratto in data 26 marzo 1958 ed a risarcire ad A G il danno nella misura indicata in motivazione. Osservava la Corte territoriale: che, come risulta- dagli atti acquisiti e dall'istruttoria svolta, va l'autorizzazione alla vendita dei beni ereditari in que- stione era stata concessa dal Tribunale di Napoli perché G G aveva prospettato una situazione dif- ferente da quella reale in ordine ai valori commerciali dei beni facenti parte dell'eredità e ciò al fine di ot- tenere, dalla vendita dei beni destinati all'erede desi- gnato, la liquidità necessaria alla tacitazione dei nu- merosi creditori personali;che il perseguimento di det- to fine presupponeva l'ausilio di una persona fidata con qualifica professionale tale da rendere convincente una perizia a sostegno dell'istanza di autorizzazione;che tale perizia era stata redatta dal tecnico C, il quale era partecipe del disegno del G di ottenere un'autorizzazione alla vendita per prezzi così bassi da all'estinzione dei debiti del padre usufruttuario are An consentire di percepire una forte differenza da destina- 17 - danno dei diritti dell'erede e nudo proprietario, ossia del figlio minore;che l'autorizzazione del Tribunale di Napoli era quindi intervenuta all'esito di un iter cono- scitivo e decisorio sviati per effetto di una rappresen- tazione della situazione che non corrispondeva a quella effettiva, ma frutto di dolo, per cui la decisione aveva investito non l'oggetto quale esso era nella sua realtà, ma un altro inesistente;che, di conse guenza, quell'autorizzazione era invalida anche nei confronti dei terzi che sulla scorta di quel provvedimento avevano effettuato i loro acquisti, fatta eccezione per quelli in buona fede;che non vi era sostanziale differenza tra quella che, nel corso del giudizio, era stata definita nullità derivata (dalla nullità dell'autorizzazione) da quella definita nullità ex se, cioè causata dall'intrinseca invalidità di taluno degli elementi co- stituenti il negozio (in particolare, la causa ed i mo- tivi);che la necessità di accordare tutela ai terzi in buona fede e l'individuazione di questa nella carenza di consapevolezza non soltanto del fatto che l'autorizzazione alla vendita era stata ottenuta con la frode, ma anche dell'effettivo scopo defraudatorio del padre nei confronti del figlio e nella mancanza di par- ravvisare una ragione di invalidità del singolo contrat- Alu tecipazione volitiva a questa finalità, imponevano di - 18 - "וורטיז ח - to di compravendita solo sussistendo la ravvisabilità tanto della nullità derivata che di quella ex se;che andava esaminata caso per caso la posizione dei singoli acquirenti che il C aveva partecipato attivamente alla frode ordita dal G e, oltre a conoscere il valore economico dei beni, era consapevole e partecipe dell'intero disegno e delle finalità perseguite dal Gra- nito con la procedura autorizzativa e con le successive vendite;che nei confronti del C non si poneva il problema della tutela dei terzi in buona fede per cui doveva dichiararsi la nullità (per causa turpe ed ille- cita) dell'atto di compravendita del 26 marzo 1958, con obbligo per gli eredi C di restituire ad A G il bene oggetto di quell'atto;che, in relazione al contratto di compravendita stipulato da Guido Rinal- di, non poteva affermarsi che quest'ultimo avesse con- certato la frode, essendo diversa la consapevolezza di ciò che stava avvenendo dal concerto implicante una par- tecipazione (quanto meno morale ed attiva) della quale nella specie non vi era prova alcuna;che, con riferi- mento alle vendite in favore di Michele M, questi non aveva partecipato alla frode intesa all'ottenimento dell'autorizzazione;che, peraltro, i motivi che avevano ilh mosso il G a vendere non coincidevano con quelli che avevano indotto il M ad acquistare, né era 19 dato ritenere che l'uno e l'altro avessero l'esclusiva finalità di defraudare il minore per tacitare i credito- ri del padre;che, del pari, G Rizzo aveva stipu- lato il contratto con il G senza partecipare alla frode e senza essere mosso da motivi illeciti e comuni al G;che anche per il Passaro non sussistevano validi elementi ai fini della richiesta pronuncia di nullità dell'atto;che non vi erano prove che le persone che avevano costituito la società L fossero a cono- scenza del fatto che l'autorizzazione alla vendita era stata ottenuta con frode e che si fossero determinate al contratto avendo quale fine quello di depauperare il pa- trimonio del minore;che la descritta condotta consape- vole e voluta del G padre e del C aveva de- terminato un danno ad A G che andava risarci- to;che la responsabilità del C era pari alla per- centuale del 15% ed in tale misura gli eredi erano tenu- ti a rispondere del danno. 8. - La cassazione della citata sentenza della Cor- te d'appello di Firenze veniva chiesta da A G con ricorso affidato ad un motivo. Resistevano con separati controricorsi: F, M, G e R M;la società semplice Ми A B &C., che proponeva ricorso incidentale condizionato sorretto da un solo motivo;la s.p.a. ITI, - 20 ricorso incidentale con un motivo;la che proponeva s.r.l. FAMAB ed A B, che proponevano ricorso incidentale condizionato articolato su quattro motivi. Altro ricorso veniva autonomamente proposto, con quattro motivi, da E F, S C e N C, quali eredi di A C. 8.1. - Con sentenza n. 12510 del 15 ottobre 2001, questa Corte ha accolto il ricorso principale (con cui venivano denunciati violazione e falsa applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ. e degli artt. 1343 e 1345 cod. civ., nonché omesso esame di documenti e fatti de- cisivi), ha rigettato il ricorso incidentale degli eredi C e i ricorsi incidentali condizionati, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinviato, anche per le spese del giudizio, alla Corte d'appello di Bologna. La sentenza di cassazione ha ritenuto evidenti gli errori -lamentati dal ricorrente principale commessi dalla Corte d'appello di Firenze, la quale: ritenendo ravvisabile una ragione di invalidità dei singoli contratti di vendita solo sussistendo sia la nullità derivata che quella ex se, si era posta in radicale e netto contrasto con quanto affermato Allu dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 808 21 del 1983 circa la diversità e la non necessaria cu- mulabilità delle due alternative nullità; non aveva tenuto conto di quanto desumibile dalle due sentenze della Corte di cassazione n. 808 del 1983 e n. 439 del 1996 in ordine alla non necessi- tà, per la sussistenza della nullità derivata, del- la partecipazione degli acquirenti alla frode posta in essere dall'alienante per ottenere l'autorizzazione alla vendita, essendo sufficiente, per invalidare i negozi autorizzati, la conoscenza di detta frode; non aveva considerato: 1) che la Corte di cassazio- ne, con la sentenza n. 808 del 1983, aveva afferma- - poi ribadito dalla successiva to il principio sentenza n. 439 del 1996 secondo il quale anche nei contratti tipici è concepibile una causa ille- cita allorché le parti, avvalendosi dello schema tipico, abbiano direttamente perseguito uno scopo contrario ai principi giuridici ed etici fondamen- tali per l'ordinamento, sicché il giudice del rin- vio si sarebbe dovuto porre il quesito se il van- taggio conseguito dagli acquirenti fosse lecito op- pure illecito, valutando altresì gli effetti ai - fini della sussistenza della buona fede degli ac- "sottobanco" di quirenti - della corresponsione - 22 - somme al venditore e da questo fatte proprie;2) che, con la sentenza n. 439 del 1996, la Corte ave- va ritenuto fondata la tesi di A G circa l'ammissibilità di una nullità per illiceità dei motivi desumibile dal pagamento di somme "sottoban- - costituenti anche il corrispettivo per CO" l'alienazione della nuda proprietà - destinate all'estinzione di debiti esclusivamente dell'usufruttuario e dalla conoscenza da parte de- gli acquirenti di tale destinazione a danno degli interessi del nudo proprietario, ossia del minore; aveva affrontato il problema, non ai fini dell'accertamento della buona fede degli acquiren- ti, della sola mera conoscenza (o consapevolezza) sia della frode ordita dal G padre nei con- fronti del Tribunale ed ai danni del G figlio (senza necessità di partecipazione ° comunanza 0 in relazione a detta frode), sia concerto dell'effettivo scopo perseguito dal padre con le vendite autorizzate (conoscenza consapevolezza ricavabile sempre dalla corresponsione di somme "sottobanco" in favore del solo usufruttuario); ош non aveva valutato le conseguenze, ai fini della sussistenza della buona fede dei terzi acquirenti, derivanti dall'accertata circostanza di fatto rela- - 23 tiva al pagamento da parte degli acquirenti (in particolare della società L) di una somma su- periore a quella apparente dal rogito (e, comunque, sempre inferiore al valore dei beni venduti), con la consapevolezza della destinazione di tale somma al soddisfacimento dei debiti dell'usufruttuario, pur in presenza di un provvedimento che autorizzava la vendita dei beni del nudo proprietario purché con il prezzo si estinguessero le passività gravan- ti (anche) sulla nuda proprietà ed il rimanente ve- nisse reinvestito in favore del minore. 9. - La Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 1222 dell'11 dicembre 2006, ha così provveduto: - ha dichiarato improponibili gli appelli proposti da A Rizzo e da P P, nonché dai loro aventi causa; ha rigettato l'appello proposto da A B, in proprio e quale ex socio della disciolta S.S. A B &C., e FAMAB s.r.l., in persona del legale rappresentante A B, avente causa dalla disciolta s.s. A B &C.; ha rigettato l'appello proposto da Carlo Maria Co- va, G S, G Cova, S C, A B, I B, M C D, G B, M B, M B, Car- - 24 - 1 F A, A B, M B, P B, in proprio e quale vicepresidente e consigliere delegato dell'Istituto Geografico De Agostini, G B, G Cesare Ferrari Ardicini, Enrico G C F A, Lorenzo G M F A, Silvano Boroli, C C, in proprio e quale eser- cente la potestà sui figli minori Marta G Cantoni e A C, M G R, G R, Nicola P Lorenzo Broggi, E M P C, questi ultimi due anche per il minore R L B, A Boroli, M Drago e R D; ha rigettato l'appello proposto da M M, G M e R M; ha rigettato l'appello proposto da M R, M R, V j R, Guido Ri- naldi, M R, E R e Ugo R, in proprio e quali eredi di U R, V R e A R; ha rigettato l'appello proposto da ITI s.p.a., Ini- ziative Turistiche Immobiliari, già Istituto per lo Sviluppo Turistico del Mezzogiorno, ISTM s.p.a., già Nuova MIT s.p.a., già MIT s.p.a., incorporante Deu 25 -- per fusione la Baia di Trentova s.p.a., in persona dell'amministratore unico Mirella De Blasio; ha convalidato il sequestro giudiziario del fondo L disposto dal Consigliere istruttore della Corte d'appello di Roma in data 14 febbraio 1984; ha compensato tra tutte le parti in causa le spese processuali del grado, nonché della Corte di cassa- zione. 10. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna hanno proposto ricorso: A B, in proprio e quale ex socio ed ex amministratore della disciolta S.S. A B &C., FAMAB s.r.l., in persona del legale rappre- sentante M B, M B, G Boro- 11, A B, G D, R D, A D, M Drago, P B, in pro- prio e quale legale rappresentante della De Agosti- ni Editore s.p.a., M D, Marina Silvia Dra- go, M B, M B e G B, I B, S B, Carlo Enrico Fer- rari Ardicini, Enrico G Cesare Ferrari Ardici- ni, G C F A, Lorenzo Giovan- ni M F A, M C D, Ore- Ли ste Severgnini, C C, in proprio e quale esercente la patria potestà sul figlio minore An- 26 - drea Cantoni, M G C, Carlo Sever- Giu-gnini, M A Severgnini, C C, liana Cova, S C, Giampietro Franco Biscal- di;il ricorso (inscritto al NRG 22423 del 2007), articolato su otto motivi, è resistito da A G, il quale ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale (NRG 27488/07), sulla base di un moti- vo; G M, R M e M Mainen- ti;il ricorso (inscritto al NRG 2352/08), affidato è resistito da A G, il a due motivi, quale ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale (NRG 6880/07), sulla base di un motivo; Italia Turismo s.p.a. (già Sviluppo Italia Turismo s.p.a., già Iniziative Turistiche ed Immobiliari ITI s.p.a., già Istituto per lo Sviluppo Turistico del Mezzogiorno ISTM s.p.a., già Nuova MIT s.p.a., già MIT s.p.a., incorporante per fusione la Baia di Trentova s.p.a.);al ricorso (inscritto al NRG 3095/08 e articolato in sei motivi) ha resistito A G, il quale ha proposto ricorso inci- Ми dentale (NRG 8233/08), sulla base di un motivo;B il ricorso incidentale di quest'ultimo è resistito con controricorso; - 27 - M R, M R, V R, G R, M R, E R e U R;il ricorso (inscritto al NRG 3693/08 e basato su sei motivi) è resistito da A Gra- nito, che ha proposto a sua volta ricorso inciden- tale (inscritto al NRG 8230/08 e articolato in un motivo). In prossimità dell'udienza tutte le parti hanno de- positato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Preliminarmente, il ricorso principale ed i ricorsi incidentali devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., essendo tutte le impugna- zioni proposte contro la medesima sentenza. 2.1. - Con il primo motivo del ricorso principale (RGN 22423/07), A B ed altri denunciano "nul- lità della sentenza;violazione degli artt. 115, 116 e 347, terzo comma, cod. proc. civ.” e pongono il quesito "se possa il giudice del rinvio, cui sia stato demandato di accertare, attraverso la valutazione delle prove rac- colte, la buona ° la mala fede di più soggetti nella stipulazione di un contratto, omettere di adottare provvedimenti occorrenti per acquisire i verbali del giudizio di primo grado contenenti le deposizioni testi- moniali sulla pretesa conoscenza, da parte degli acqui- - 28 renti, della frode ordita dal venditore in danno di al- tri soggetti, e rinunciare così a valutare e comparare le prove testimoniali raccolte in primo grado nonostante che l'esigenza di valutare tutte le prove fosse stata manifestata dalla Corte di legittimità nel dettare il principio di diritto". - La censura è infondata. 2.1.1. Non sussistono né la nullità della sentenza né le dedotte violazioni o false applicazioni delle norme pro- cessuali indicate in rubrica. L'acquisizione o la ricostruzione del fascicolo di ufficio di primo grado è affidata all'apprezzamento di- screzionale del giudice dell'impugnazione, il quale può fondare il proprio convincimento sugli atti e sulle ri- sultanze comunque acquisiti al processo, sicché l'omessa acquisizione o ricostruzione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sen- tenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice d'appello llu avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso ele- menti decisivi su uno o più punti controversi della cau- sa, non rilevabili aliunde e specificamente indicati dalla parte interessata (Cass., Sez. II, 31 luglio 1967, n. 2041;Cass., Sez. II, 24 ottobre 1968, n. 3465; Cass., Sez. II, 6 agosto 1983, n. 5277;Cass., Sez. III, - 29 - 14 febbraio 2006, n. 3181;Cass., Sez. III, 19 gennaio 2010, n. 688). Nella specie la Corte d'appello di Bologna ha ac- certato che la prova della conoscenza della frode da parte della società L risulta in modo pieno ed i- noppugnabile dalle risultanze in atti, e perciò ha im- plicitamente valutato come non necessaria la ricostru- zione del fascicolo di primo grado. Il motivo di ricorso non indica specificamente, co- sotto quale me sarebbe stato suo onere, come, perché o profilo le prove testimoniali, espletate in primo grado, fossero idonee a suffragare una diversa decisione della lite. In mancanza della indicazione dei pretesi elementi decisivi risultanti dall'istruttoria svolta in primo grado, la complessiva doglianza dei ricorrenti ha carat- tere generico. 2.2. - Il secondo mezzo prospetta violazione e fal- sa applicazione degli artt. 1147, 2727, 2729 e 2814 cod. civ. e 742 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Secondo i ricorrenti in via prin- cipale, la presunzione di buona fede può essere vinta soltanto alla luce di dati obiettivi acquisiti al pro- cesso, insuscettibili di diversa interpretazione, con conseguente inidoneità del mero sospetto della malafede - 30 a vincere la presunzione di cui all'art. 1147 cod. civ., specie allorquando l'acquisto del terzo sia anche sor- retto dalla presunzione di legittimità dell'atto auto- rizzatorio e dall'apparenza del diritto ingenerata dalla valutazione compiuta dal giudice in sede di volontaria giurisdizione. Il terzo motivo prospetta ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 1147, 2727, 2729 e 2814 cod. civ. e 742 cod. proc. civ., in una con difetto di motivazione, in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Con esso si pone il quesito se l'accertamento della conoscenza dei vizi del contratto debba essere tratto dagli elementi di diritto e di fatto esistenti alla data della sua conclusione (come già ri- tenuto da Cass. 26 gennaio 1983, n. 808, pronunciandosi proprio sul contratto posto a base di questa controver- O se anche le vicende relative alla fase attuativa sia) di un contratto già concluso possano essere utilizzate per provare o escludere la buona fede al momento della stipulazione. Il quarto motivo è rubricato “violazione e falsa 2727, 2729 e 2814 cod. civ., applicazione degli artt. riferimentoa difetto di motivazione", in аш unitamente cod. proc. civ. Il quesito cheall'art. 360, nn. 3 e 5, lo correda conclusivamente è se "la prova presuntiva di 31 - cui all'art. 2727, secondo comma, cod. civ. possa dirsi su cui è validamente acquisita ancorché tra gli indizi basata non ricorrano univocità e piena concordanza” e anche alla luce della previsione di cui all'art. "se, 2814 cod. civ., 10 specifico e legittimo interesse dell'acquirente della piena proprietà di un bene gravato da ipoteche costituite sia sull'usufrutto, sia sulla nu- da proprietà, ad estinguere i debiti da esse garantiti, debba assumere rilevanza ai fini dell'accertamento della sua buona fede". 2.2.1. I tre motivi - i quali possono essere esa- minati congiuntamente, stante la loro connessione sono infondati. Nella specie la Corte d'appello di Bologna ha ac- certato che la prova della conoscenza della frode da parte della società L risulta in modo pieno ed i- noppugnabile dalle risultanze documentali in atti, e precisamente: (a) dal prezzo vile di acquisto dichiarato nel rogito, pari a circa un quarto del valore della te- nuta;(b) dalla accertata fittizietà del prezzo comples- sivo (per proprietà ed usufrutto) indicato nel rogito, du avendo la s.p.a. L concordato un valore ai fini fi- scali di lire 120.000.000, sebbene avesse dichiarato nel rogito lire 46.000.000;(c) dalla conoscenza, da parte dell'acquirente, dei debiti di G G e dei 32 - creditori di questo;(d) dalla riconosciuta consapevo- lezza, da parte di A B, dell'importo vile e fittizio del prezzo, avendo la difesa di questo ricono- sciuto, con la comparsa di costituzione dinanzi alla Corte d'appello di Roma, di avere versato importanti somme "extra atto" per ripianare le passività personali di G G e per estinguere il procedimento esecutivo per espropriazione in danno dello stesso in corso davanti al Tribunale di Vallo della Lucania. In base alle risultanze documentali in atti la Cor- te territoriale previa un'accurata indagine circa le reali ragioni dell'occultamento di gran parte del prezzo -pagato è giunta alla conclusione, ampiamente motivata ed esente da vizi logici e giuridici, che l'acquirente era ben a conoscenza che il prezzo minimo di vendita in- dicato nell'autorizzazione, prezzo poi riportato nel ro- gito L del 13 novembre 1958, era stato supportato da una perizia addomesticata, al fine di permettere a G G di ottenere la maggiore disponibilità e libertà possibile di destinare il ricavato della ven- dita all'estinzione dei debiti propri, con danno degli interessi del minore, nudo proprietario del bene che si ми andava a vendere;e che il pagamento "sottobanco" di gran parte del prezzo, lungi dal rappresentare una sem- plice modalità di pagamento dettata da ragioni di ri- 33 sparmio fiscale, rappresentava il mezzo per occultare clandestinamente l'attuazione di una operazione incompa- tibile con il regime autorizzatorio al quale l'atto do- veva soggiacere a tutela del minore istituito erede. I ricorrenti lamentano che la prova della cono- scenza della frode sarebbe stata desunta da comportamen- ti concernenti soggetti diversi dai legali rappresentan- ti della società. La censura non coglie nel segno, per- ché il giudice del rinvio ha sottolineato che il sindaco della L era l'ing. Centola tecnico assai noto nel - Cilento nel ramo delle compravendite immobiliari di fon- di agricoli ed edificatori in genere e consapevole del fatto che il valore del fondo, dell'estensione di circa 550 ettari, con i relativi fabbricati, si aggirava su non meno di lire 150.000.000 -, il quale rappresentò la società nell'acquisto: egli era dunque colui il cui sta- to soggettivo era rilevante ai sensi dell'art. 1391 cod. civ. A ciò aggiungasi che la sentenza non ha neppure mancato di rimarcare il ruolo di rilievo avuto nella complessiva vicenda da parte dell'altro sindaco della società, l'Avv. Nunziante, il quale si occupò dell'estinzione dei pignoramenti che avevano colpito il bene, mostrando una decisiva conoscenza circa i n l'effettiva destinazione del prezzo pagato. Al pari dell'ing. Centola, l'avv. Nunziante - ha precisato la 34 - sentenza impugnata, con logico e motivato apprezzame nto delle risultanze in atti - era ben a conoscenza della truffa ordita da G G e dell a ghiotta oc- casione che essa rappresentava ed aveva bisogno di una finanziatore. Per questo entrò nella vicenda la famiglia Boroli, la quale non era del posto: essa giunge in loco, costituisce la società L, di cui faceva parte l'avv. Nunziante, ed acquista la tenuta per una manciata di milioni. Né, d'altra parte, coglie nel segno il rilievo se- condo cui la sentenza impugnata avrebbe tratto la prova della conoscenza della macchinazione da contegni succes- sivi all'acquisto. A parte il fatto che anche comporta- menti successivi possono costituire dimostrazione di una conoscenza della frode precedente e contestuale al rogi- to, la sentenza impugnata non ricava affatto detta prova da contegni successivi al rogito, ma riconosce che la reale destinazione delle somme corrisposte, lungi dal rappresentare un posterius rispetto alla conclusione del contratto ed al pagamento del prezzo, era stata negozia- ta dalle parti, o almeno conosciuta dall'acquirente. La Corte territoriale mette infatti in luce precise e si- gnificative circostanze anteriori O concomitanti alla stipulazione: dà atto che nel rogito, contrariamente al vero, si affermava che una parte del prezzo sarebbe sta- - 35 - ta utilizzata per estinguere un debito che entrambi, venditore e compratore, sapevano essere stato già estin- to;sottolinea che, sebbene l'autorizzazione allegata al rogito prevedesse genericamente l'estinzione delle ipo- teche iscritte in epoca precedente all'autorizzazione medesima, circa la metà dei crediti indicati nell'atto era relativa ad ipoteche iscritte in epoca successiva; rileva che il contratto fu concluso soltanto dopo il pa- gamento dei debiti (del solo usufruttuario) al cui am- montare fu commisurato il prezzo, e dopo che l'acquirente aveva conseguito, mediante la diretta e personale attività dell'avv. Nunziante, l'estinzione dei procedimenti esecutivi pendenti dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania. In definitiva, tutte le censure articolate dai ri- correnti - anche là dove denunciano la violazione о la falsa applicazione di norme di legge si risolvono in dell'utilizzazione della prova peruna contestazione presunzioni e della rilevanza probatoria degli elementi valorizzati dal giudice del rinvio. Ma tali critiche non considerano, per un verso, che la prova per presunzioni costituisce prova completa, alla quale il giudice del merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclu- siva, nell'esercizio del potere discrezionale, istitu- zionalmente demandatogli, di controllarne - 36 - l'attendibilità e di scegliere, tra gli elementi proba- tori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei pera dimostrare i fatti costitutivi della domanda;e 1 l'altro verso, che è riservata all'apprezzamento discre- zionale del giudice del merito la valutazione della ri- correnza dei requisiti di precisione, gravità e concor- danza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione (Cass., Sez. III, 4 mar- zo 2005, n. 4743;Cass., Sez. III, 11 maggio 2007, n. 10847;Cass., Sez. III, 13 novembre 2009, n. 24028). L'unico sindacato riservato al giudice di legitti- mità è, infatti, sulla congruenza della relativa motiva- zione, nel controllo cioè che le argomentazioni giusti- ficative del convincimento espresso dal giudice di meri- to siano immuni da incoerenza logica e da vizi giuridici o da omissioni vertenti su elementi decisivi, che abbia- no formato oggetto di rituali deduzioni. E nella specie la sentenza della Corte territoriale è immune da quelle mende, essendo pervenuta alla conclu- conoscenza, da parte della società L,sione della della frode attraverso argomentazioni complete ed appa- du ganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale degli elementi di fatto emergenti dalle risultanze istrutto- rie. - 37 Né può trovare seguito in questa sede la critica secondo cui non integrerebbe un fatto capace di generare una presunzione rilevante ai sensi dell'art. 2729, se- condo comma, cod. civ. la mera circostanza che con un impegno finanziario dell'acquirente, ulteriore e diverso rispetto a quello richiesto nel decreto di autorizzazio- ne, siano stati soddisfatti debiti per i quali erano state iscritte ipoteche sull'usufrutto. Difatti, la Cor- te territoriale ha adeguatamente motivato circa la rile- vanza probatoria di questo elemento di fatto, sottoline- ando che proprio con la corresponsione "sottobanco" di somme al venditore e da questo fatte proprie l'acquirente ha consapevolmente assecondato il disegno dell'usufruttuario ed amministratore infedele dell'eredità condizionata, permettendo a Gioacchino Gra- nito di pagare suoi debiti personali, che erano garanti- ti sul solo usufrutto a lui spettante, alienando anche la nuda proprietà spettante al minore, con ciò sviando l'atto dalle finalità dichiarate nel chiedere l'autorizzazione. 2.3. - Il quinto motivo del ricorso principale de- nuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2652, primo comma, n. 6, cod. civ. e 346, 384 e 394 cod. proc. Ми civ.;violazione dei principi generali in tema di inter- pretazione della sentenza;insufficiente motivazione 38 - circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Con esso i ricorrenti si dolgono che la sentenza impu- gnata abbia considerato preclusa ogni indagine circa la dedotta inopponibilità ex art. 2652 cod. civ. della nul- lità del contratto nei confronti dei soci della disciol- ta società semplice A B &C. (risultante dal- trasformazione della società acquirente Lla s.p.a.), considerando la questione coperta dal giudica- to, sulla base di quanto affermato nella sentenza n. 12510 del 2001 di questa Corte. Ciò benché - si sostiene detta affermazione fosse contenuta in un mero inciso, nell'ambito della motivazione dedicata ad una questione di estinzione del giudizio, rispetto alla quale quella affermazione non aveva valore di presupposto necessario. Di qui i quesiti: "se la sentenza della Corte di cassa- zione, la quale, pronunciando su ricorso incidentale, rigetti l'eccezione di estinzione del processo, determi- ni una semplice preclusione processuale, о sia invece provvista dj. efficacia di cosa giudicata”;"se un'affermazione, non necessaria né indefettibile nella motivazione della sentenza (la quale è sorretta da altri argomenti), spieghi efficacia di cosa giudicata. Nel ca- so concreto, se, risolta la questione della notificazio- а ne alla società semplice in base ai principi generali di diritto intorno a codesta figura, sia antecedente neces- -- 39 sario e indefettibile della sentenza un'affermazione re- lativa alla omessa riproposizione della questione, ri- guardante la terzietà dei soci rispetto alla società semplice";"se il giudice di merito, enunciato in a- stratto un criterio di interpretazione della sentenza rinviante, abbia il dovere di farne specifica applica- zione alla vicenda decisa. Nel caso concreto, la Corte bolognese, dopo aver fondatamente circoscritto l'efficacia di giudicato ai necessari antecedenti logi- co-giuridici, non ha provveduto ad interpretare la sen- tenza della Corte di cassazione, e perciò a controllare della frase riguardante il pretesol'indispensabilità giudicato". 2.3.1. - La censura è priva di fondamento. Essa muove dal presupposto che la sentenza impugna- ta, nel dichiarare preclusa, perché coperta dal giudica- to, ogni indagine circa la dedotta inapplicabilità ex art. 2652 cod. civ. della nullità del contratto nei con- fronti dei soci della disciolta società semplice A Boroli &C., abbia dato rilievo ad un mero inciso conte- nuto nella sentenza di questa Corte n. 12510 del 2001, nell'ambito della motivazione relativa ad una questione - Ми di estinzione del giudizio, rispetto alla quale quella non avrebbe valore di pre-affermazione - si sostiene supposto necessario. 40 - Il presupposto da cui prende le mosse la doglianza è erroneo. La citata sentenza della Corte di cassazione affer- ma chiaramente, a pag. 25, che "con la citata sentenza parziale il Tribunale di Salerno ha esaminato le conse- guenze derivate dallo scioglimento della società sempli- ce Boroli e dalla assegnazione del patrimonio sociale ai singoli soci ed ha al riguardo affermato con statui- zione che sul punto deve ritenersi passata in giudicato in quanto non oggetto di gravame che i singoli soci 'come condividenti del patrimonio della società semplice Boroli non hanno acquistato bensì diviso con atto di- chiarativo e non sono perciò terzi acquirenti ai sensi dell'art. 2652, n. 6, cod. civ.'". La migliore riprova del carattere non incidentale del rilievo circa l'esistenza di un giudicato interno, prodottosi nel precedente corso del processo, è dato dal fatto che gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 12510 del 2001, dolendosi proprio del fatto che "l'affermazione di pas- saggio in giudicato . della sentenza del Tribunale la conseguenza della asserzione che essa non è stata og- in quella sede hanno sostenuto che la sentenza del Tri- du getto di gravame, cioè della negazione di un fatto", ed 41 bunale e la detta statuizione erano state oggetto di uno specifico motivo di appello. Ora questa Corte, con sentenza 4 febbraio 2004, n. 2112, ha rigettato il ricorso per revocazione, non già in considerazione del carattere non decisivo della af- fermazione censurata, ma per l'insussistenza del denun- ciato errore di fatto revocatorio, in quanto, nel rite- nere passata in giudicato la statuizione della sentenza di primo grado, la sentenza n. 12510 del 2001 aveva "e- spresso un giudizio”. "La sentenza n. 12510 del 2001 . se ha errato nel ritenere passata in giudicato la sta- tuizione della sentenza di primo grado che secondo i ri- correnti era stata da essi censurata con uno specifico motivo di gravame, non può che avere commesso uno errore di valutazione, nell'individuare il contenuto del grava- me". Correttamente, pertanto, la Corte di Bologna ha ri- tenuto precluso ad essa giudice del rinvio l'esame della dedotta questione relativa alla attribuzione ai soci della società della qualità di terzi, anziché di parti del rapporto. 2.3.2. - Il rigetto del quinto mezzo determina On l'assorbimento dell'esame del sesto motivo che, denun- ciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2652, primo comma, n. 6, cod. civ.;omessa pronuncia su que- - 42 stione assorbita (in riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), pone il quesito "se il giudice di rin- vio abbia il dovere di esaminare una questione conside- rata assorbita in altri gradi del medesimo processo, al- lorché la questione assorbente sia risolta in modo di- verso che nelle precedenti fasi dello stesso giudizio. Nel caso concreto, se, non venuta all'esame del giudice (nelle precedenti fasi del processo) l'applicazione dell'art. 2652, primo comma, n. 6, cod. civ., per assen- za di pronuncia sulla nullità del contratto, la predetta questione debba invece essere esaminata una volta che sia accertata la nullità del contratto medesimo". La censura attiene infatti a questione non decisa dalla Corte di Bologna, ma che la stessa ha ritenuto de- finita per effetto del giudicato interno riscontrato sul punto dalla sentenza della Corte di cassazione che aveva disposto il rinvio. - Il settimo mezzo, prospettando violazione e 2.4. falsa applicazione dell'art. 2652, primo comma, n. 6, cod. civ., a norma dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sostiene che la trasformazione da società di capitali in società di persone, seguita dalla liquidazione di quest'ultima e dall'assegnazione dei beni ai soci, produ- ce, a causa dell'estinzione dell'ente, una sostanziale mutazione nei rapporti fra i terzi ed i soci e questi - 43 -- ultimi, acquistando, per effetto della deliberazione di trasformazione e della successiva liquidazione e asse- gnazione, la titolarità dei rapporti inizialmente posti in essere dalla società di capitali, vengono ad assumere la qualità di terzi aventi causa. 2.4.1. GM La censura è infondata. La trasformazione di una società di capitali in una società di persone non si traduce nell'estinzione del soggetto e nella creazione di uno diverso, ma integra una mera mutazione formale di organizzazione, che so- pravvive alla vicenda della trasformazione senza solu- zione di continuità (Cass., Sez. I, 14 dicembre 2206, n. 26826;Cass., Sez. V, 23 aprile 2007, n. 9569;Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2007, n. 23019);e poiché l'atto di trasformazione di una società, non comportando il tra- sferimento del diritto immobiliare da un soggetto ad un altro, non è, come tale, soggetto a trascrizione (Cass., Sez. I, 12 novembre 1997, n. 11180), la società di per- sone risultante dalla trasformazione della società di capitali non può rivendicare la qualità di terzo acqui- rente ai sensi di quanto previsto - in tema di salvezza dei diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale - dall'art. 2652, n. 6, cod. civ. 44 - Con l'ottavo motivo (violazione e falsa ap- 2.5. plicazione degli artt. 392-394 cod. proc. civ., in rife- rimento all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) i ri- correnti in via principale deducono la nullità della sentenza per avere dichiarato, nel dispositivo, il ri- getto dell'appello (con implicita pronuncia di conferma della sentenza del Tribunale di Salerno), mentre la mo- pervenendo alla pronuncia ditivazione della sentenza - nullità escludendo la partecipazione dell'acquirente al- la frode (affermata invece dal giudice di primo grado) e accertandone la semplice conoscenza all'atto avrebbe condotto comunque alla riforma dell'acquisto della sentenza suddetta. 2.5.1. - Il mezzo è privo di fondamento, perché il giudice del rinvio, dichiarando la nullità del contratto e condannando alla restituzione dei beni invalidamente alienati, perviene alla stessa conclusione alla quale era giunto, in prime cure, il Tribunale di Salerno. Non vi era, pertanto, la necessità di alcuna riforma della sentenza di primo grado. 3.1. - Con il primo motivo del ricorso incidentale promosso da G M ed altri (RGN 2352 del 2008) “violazione e falsa applicazione dell'art.si deduce 384, secondo comma, cod. proc. civ.”. Esso si conclude con il quesito "se la Corte d'appello di Bologna con la 45 - sentenza n. 1222 depositata l'11 dicembre 2006 e mai no- tificata, impugnata con il presente ricorso, ha violato e falsamente applicato l'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. non uniformandosi a quanto statuito dalla Su- prema Corte con la sentenza n. 12510 del 15 ottobre 2001". - Il motivo è inammissibile, per inidoneità 3.1.1. del quesito che lo accompagna. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall'art. 366-bis cod. proc. civ. introdotto dall'art. 6 del d.lgs. febbraio 2006, n. 40, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità - rispondono all'esigenza non solo di soddisfare l'interesse del ri- corrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stes- so e con più ampia valenza, anche di enucleare il prin- cipio di diritto applicabile alla fattispecie, collabo- rando alla funzione nomofilattica;i quesiti costitui- scono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risolu- zione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l'investitura stessa del giu- Sez. Un., 29 dice di legittimità (tra le tante, Cass., ottobre 2007, Sez. Un., 14 febbraio n. 22640;Cass., - 46 - 2008, n. 3519;Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863). Per questo - la funzione nomofilattica demandata al giudice di legittimità travalicando la risoluzione della singola controversia - il legislatore ha inteso porre a carico del ricorrente l'onere imprescindibile di colla- borare ad essa mediante l'individuazione del detto punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del più generale principio giuridico, al- la quale il quesito è funzionale, diversamente risultan- do carente in uno dei suoi elementi costitutivi la stes- sa devoluzione della controversia ad un giudice di le- gittimità. In altri termini, il quesito che il ricorrente è chiamato a formulare, per rispondere alle finalità della norma, deve essere tale da consentire l'individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedi- mento impugnato e, correlativamente, di un diverso prin- cipio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di cassazione sia idonea a determinare una decisione di segno diverso. Se così non fosse, se cioè il quesito non risultasse finalizzato alla cassazione sul punto della sentenza impugnata, ° comunque non apparisse idoneo a conseguire tale risultato, ciò vorrebbe dire o che esso e lly non ha in realtà alcuna attinenza con l'impugnazione - 47 con le ragioni che la sorreggono o che il ricorrente non ha interesse a far valere quelle ragioni. Nell'uno come nell'altro caso non potrebbe non pervenirsi alla conclu- sione dell'inammissibilità del motivo di ricorso (Cass., Sez. I, 22 giugno 2007, n. 14682). Nella specie la formulazione interrogativa è del tutto generica e priva di autosufficienza, perché si li- mita ad indicare, sostanzialmente ripetendo la rubrica del motivo, la norma su cui si fonda il ricorso, senza tuttavia fornire gli elementi della fattispecie necessa- ri per calare la violazione di legge che si vorrebbe ri- scontrare nel caso concreto esaminato dalla sentenza im- pugnata, e quindi senza spiegare sotto quale profilo il giudizio del rinvio non si sarebbe uniformato al princi- pio di diritto statuito dalla Corte di cassazione. La domanda conclusiva rivolta alla Corte, pertanto, non integra gli estremi del quesito di diritto. - Con il secondo mezzo del medesimo ricorso si 3.2. insufficiente e contraddittoria moti-"omessa, denuncia vazione circa la mera conoscenza della frode perpetrata dal venditore nei confronti del minore”. La sentenza im- pugnata sarebbe carente in ordine “in ordine alla neces- saria indagine circa l'onere della prova incombente sull'attore in riassunzione relativo alla consape- volezza del M padre circa la destinazione del pa- 48 gamento (sottobanco?) inerente la vendita realizzata”. Non vi sarebbe alcun elemento che lasci supporre la Co- la mera conoscenza della frode perpetrata da noscenza ° G G nei confronti del Tribunale e dell'allora minore. -3.2.1. Il motivo è privo di fondamento. Il giudice del rinvio ricorda che già la Corte d'appello di Firenze, con la sentenza n. 428 del 2000, aveva accertato che il M era a conoscenza della reale situazione debitoria di G G e della frode da questo posta in essere per conseguire l'autorizzazione alla vendita con pregiudizio del nudo proprietario ed era altresì consapevole che il ricavato della vendita era destinato all'estinzione dei debiti personali dell'alienante. L'accertamento compiuto in tal senso dalla Corte di Firenze è stato censurato con ricorso incidentale dalla ITI s.p.a., che aveva acquistato dal M il bene che questi aveva a sua volta comprato dal G con atto per notar Grosso del 1° aprile 1958, ma questa Cor- te, con la sentenza n. 12510 del 2001, ha rigettato tale rilevando che i giudici toscani erano impugnazione, giunti "alla detta conclusione dopo un puntuale ed e- spresso richiamo delle risultanze istruttorie riportate 49 nella decisione impugnata ed in base ad una corretta e logica valutazione di tali risultanze probatorie”. La Corte di Bologna per un verso osserva che, per effetto del rigetto del ricorso incidentale, "deve rite- nersi accertata, con efficacia di giudicato, sia la Co- noscenza da parte dei M, al momento della stipula del rogito Grosso, della frode ordita da Gioacchino Gra- nito nei confronti del Tribunale ed ai danni del figlio, scopo perseguito dal padresia dell'effettivo con le vendite autorizzate”;per l'altro verso sottolinea che la accertata mala fede del M al momento del rogi- to del 1° aprile 1958 sussiste anche in relazione al successivo rogito del 4 giugno 1958 per notar L, giacché dalla documentazione allegata ai fascicoli di parte emerge "che una parte di prezzo versato dal Mai- nenti era destinata alla BNL, creditrice del solo usu- fruttuario, ed altra serviva per la riduzione dell'ipoteca giudiziale, sebbene nell'atto non si faces- se cenno ad alcuna ipoteca, ma si specificava che even- tuali vincoli sarebbero stati cancellati a cura del ven- ditore". La censura dei ricorrenti, pur se titolata come vi- zio di motivazione, si risolve nella prospettazione di una diversa soluzione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatto e di ri- - 50 sultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice di merito e la cui motivazione al riguardo - come nel caso di specie - suffi- non è censurabile se ciente ed esente da vizi logici ed errori di diritto. 4.1. - Con il primo motivo del ricorso incidentale inscritto al NRG 3095 del 2008, Italia Turismo s.p.a. falsa applicazione dell'art. denuncia violazione e 112 cod. proc. civ., nonché motivazione insufficiente ed il- logica su un punto decisivo della controversia, in rife- rimento all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Con es- so la ricorrente deduce che A G ha chiesto, nell'atto di riassunzione innanzi alla Corte d'appello di Bologna, nei confronti della ITI s.p.a., che fosse dichiarato nullo e privo di effetti, e comunque annulla- to, l'atto di compravendita del 13 novembre 1958 per no- taio L intervenuto tra G G e la s.p.a. L e che fossero condannati solidalmente i convenuti ed i loro aventi causa intervenuti nel giudi- zio alla immediata restituzione in favore dell'attore degli immobili oggetto di tale contratto. Rileva ancora che, nel costituirsi in giudizio, la ITI aveva subito rilevato che con l'atto L era stato venduto un terreno che non interessava in alcun modo il dante causa della ITI medesima, Michele M, sicché la domanda proposta nei società confronti di quest'ultima doveva - 51 - essere respinta. La ricorrente censura che il giudice del rinvio abbia ritenuto assolutamente irrilevante ed inquadrabile nel novero dell'errore materiale la richie- sta di nullità di un rogito diverso da quello che il pa- dre dell'attore in riassunzione aveva stipulato con il dante causa della convenuta in riassunzione. 4.1.1. - Il motivo è infondato. Il vizio di ultra ed extra petizione si ha solo quando il giudice, interferendo arbitrariamente nel po- tere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli ele- menti di identificazione dell'azione ○ dell'eccezione, pervenendo ad una pronuncia non richiesta o eccedente i limiti della richiesta o eccezione;pertanto, poiché in sede di rinvio i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso, con la funzione di far proseguire il processo nel suo corso, non incorre nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. il giudice del rinvio che pronunci sul merito delle pretese in precedenza ritual- mente avanzate dall'attore, non essendo a ciò ostativo l'errore materiale occorso, nelle conclusioni dell'atto di riassunzione, con riguardo alla indicazione degli e- stremi dell'atto di vendita di cui venga chiesta la nul- lità, nella specie correttamente individuati nella sen- tenza di cassazione e, dalla parte, in tutti i preceden- 52 - ti gradi del processo, sin dall'atto introduttivo del giudizio. Del resto, che nella specie si tratti di un mero refuso immediatamente riconoscibile con minima diligenza si ricava dal fatto che sono esenti dalla svista le con- confronti del M, dante clusioni formulate nei che ha acquistato i fondi in causa della ITI s.p.a., corso di causa. Né si è avuta alcuna lesione del con- traddittorio e dei principi regolatori del processo, non essendo contestato che in sede di rinvio la società ITI si sia in ogni caso difesa nel merito proprio rispetto all'atto di compravendita concluso dal proprio dante causa. 4.1.2. -- Per effetto del rigetto del primo motivo, resta assorbito l'esame del secondo mezzo, con cui la s.p.a. Italia Turismo denuncia violazione e falsa appli- cazione degli artt. 99 e 111 cod. proc. civ. e, sotto 2909 cod. civ., in relazionealtro profilo, dell'art. all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., rilevando che, poi- ché la domanda