Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17364
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SP IT nato a [...] il [...] ON NG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore dei ricorrenti, Avv. RAFFAELE ERRICO, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto nella parte in cui aveva dichiarato IT AD ed EL ON responsabili di due ipotesi previste dagli artt. 40 lett. b) e c) d.lgs. 504/1995, per avere sottratto carburante all'accertamento ed al pagamento dell'accisa, o comunque per averlo destinato ad usi soggetti ad imposta o a maggior imposta1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di AD rilevando, con riferimento al reato di cui al capo 4) dell'imputazione, che AD, secondo il giudice di primo grado, quale amministratore unico della AD ET s.r.I., attraverso l'utilizzo di falsi libretti UMA intestati ad ignari imprenditori agricoli, avrebbe ceduto illecitamente gasolio ad accisa agevolata a soggetti non legittimati ad acquistarlo emettendo, conseguentemente, fatture di vendita di tale prodotto recanti destinatari diversi da quelli reali, sulla base di elementi di natura indiziaria erroneamente valutati;
AD aveva agito in buona fede, non potendosi accorgere della falsità dei dati contenuti nei libretti, visto che l'esercente il deposito commerciale deve soltanto apporre sul libretto UMA dell'acquirente il proprio timbro e la propria firma, senza potersi rendere conto dell'eventuale falsità di un libretto UMA che appare conforme al modello legale;
la circostanza poi dell'elevato numero di fatture emesse nei confronti di ignari imprenditori agricoli e quindi dell'elevato quantitativo di gasolio ceduto si spiegava per l'inesperienza di AD nel settore del commercio di carburante ad accisa agevolata. Nell'atto di appello, prosegue il difensore, si era anche contestato il rilievo che "AD ET s.r.l." avrebbe emesso fatture di venduta di gasolio agevolato nei confronti di alcuni medesimi soggetti nei cui confronti il coimputato ON aveva pure fatturato la cessione del carburante, in quanto tale circostanza era semplicemente l'effetto del subentro di "AD ET s.r.l." nella gestione del medesimo deposito di carburante;
il mancato rinvenimento dei libretti UMA era la conseguenza del difetto di specifiche norme procedurali che avrebbero dovuto tutelare anche gli operatori del settore, visto che i libretti UMA venivano soltanto esibiti nei confronti dell'esercente il deposito commerciale, per cui AD non ne aveva mai avuto il possesso;
quanto al fatto che i pagamenti per la cessione di carburanti erano stati effettuati in contante, tale forma di pagamento era del tutto lecita e costituiva abituale modalità di regolamento delle transazioni economiche in agricoltura;
inoltre il giudice di primo grado non si era avveduto che AD aveva proposto ricorso innanzi alla Commissione Provinciale Tributaria di Taranto avverso l'atto di accertamento notificato dall'amministrazione finanziaria, ottenendo la sospensione cautelare dell'esecuzione dell'atto impugnato;
a fronte di tutte queste censure, la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi, incorrendo quindi in un evidente difetto di motivazione. Il difensore