Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/09/2004, n. 19270
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 11191/2003
Dott. S S - Presidente - 14875/2003
Dott. F D - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. C P - rel. Consigliere -
Dott. L A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A S, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato G G G, che lo difende unitamente all'avvocato S T, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ABBATE GIANMARIO TINUCCIO, PANNONE MAURIZIO, SANGIOVANNI GENNARO, SARTIRANA SERGIO, MARTIELLO ANTONIO, SANSONE ANIELLO, PMA ANTONIO, TRIONE CARLO, VCM VIGILANZA CITTÀ DI MILANO SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 10256/03 proposto da:
PMA ANTONIO, TRIONE CARLO, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CRTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato A C, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
VCM VIGILANZA CITTÀ DI MILANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO B, che lo difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MORO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
A S;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n. 11190/03 proposto da:
ABBATE GIANMARIO TINUCCIO, PANNONE MAURIZIO, SANGIOVANNI GENNARO, SARTIRANA SERGIO, MARTIELLO ANTONIO, SANSONE ANIELLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato BRUNO CSSU, che li difende unitamente all'avvocato CSIMO FRANCIOSO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
A S, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25 B, presso lo studio dell'avvocato G G G, che lo difende unitamente all'avvocato S T, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso Incidentale -
e contro
VCM VIGILANZA CITTA MILANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO B, che lo difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MORO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 4^ ricorso n. 11191/03 proposto da:
VCM VIGILANZA CITTÀ MILANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO B, che lo difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MORO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PANNONE MAURIZIO, SANGIOVANNI GENNARO, SARTIRANA SERGIO, MARTIELLO ANTONIO, SANSONE ANIELLO, PMA ANTONIO, TRIONE CARLO, A S, ABBATE GIANMARIO TINUCCIO;
- intimati -
e sul 5^ ricorso n. 14875/03 proposto da:
ABBATE GIANMARIO TINUCCIO, PANNONE MAURIZIO, SANGIOVANNI GENNARO, SARTIRANA SERGIO, MARTIELLO ANTONIO, SANSONE ANIELLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato BRUNO CSSU, che li difende unitamente all'avvocato CSIMO FRANCIOSO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
VCM VIGILANZA CITTÀ MILANO SPA, A S;
- intimati -
avverso la sentenza n. 621/02 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 25/10/02 - R.G.N. 800/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/04 dal Consigliere Dott. P C;
udito l'Avvocato GE;
udito l'Avvocato CLI;
udito l'Avvocato B;
udito l'avvocato CSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F O che ha concluso per il rigetto del ricorso A.E.M. SPA e ricorso VICM VIGILANZA CITTA MILANO ed assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi al Tribunale di Milano, A P, C T, G T A, M P. G S, S S. A M, ed A S esposero che:
1. nel novembre 1999 l'A.E.M. s.p.a., alle cui dipendenze essi lavoravano come guardie giurate, aveva iniziato il procedimento previsto dall'art 47 della legge 29 dicembre 1990 a 428, diretto a cedere ad impresa specializzata il ramo d'azienda costituito dal servizio di sorveglianza;
2. avevano manifestato dissenso nei confronti del loro trasferimento presso la VIGILANZA CITTÀ DI MILANO (V.M.C.) s.p.a., acquirente del ramo ceduto;
3. la cessione, effettuata senza elementi materiali e personali autonomamente idonei a svolgere un'attività produttiva, si esauriva nella mera dislocazione della funzione di guardia giurata, parte integrante d'una struttura (Tutela patrimonio e Security), nell'ambito della quale le funzioni di portiere, che essi pure esercitavano, erano state conservate dall'A.E.M. s.p.a.;
in tal modo, nei loro confronti l'atto della Società costituiva non un trasferimento d'azienda (come previsto dall'art. 2112 cod. civ.), bensì un licenziamento.
Ciò premesso, essi chiesero il ripristino del rapporto di lavoro con l'A.E.M. s.p.a., o, in subordine, il risarcimento del danno conseguente alle mutate condizioni di lavoro.
Con separate decisioni, il Tribunale accolse le domande. Con sentenza del 25 ottobre 2002 la Corte d'Appello di Milano, dopo aver riunito le cause, ha confermato tali decisioni.
Premette il giudicante che, ratione temporis, la legge 2 febbraio 2001 n. 18 al caso in esame non è applicabile. È pertanto
necessario riferirsi all'ipotesi di cessione d'azienda, come delineata dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428. In base a questa norma, il passaggio automatico dei dipendenti addetti alla parte dell'azienda che l'imprenditore abbia alienato, si verifica ove questa parte sia autonomamente qualificabile come azienda, intesa, questa, per l'art. 2555 cod. civ., come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa: struttura organizzata con autonoma attitudine produttiva.
Questa nozione di autonoma organizzazione produttiva non è smentita dalla Direttiva CEE n. 187 del 1977, anteriore all'indicata legge n. 428 del 1990 (che con questa Direttiva è coerente, come si deduce
anche dal fatto che, per questa materia, non vi è stato procedimento d'infrazione a carico dello Stato italiano), ne' dalla Direttiva n. 50 del 1998, che esplicitamente prevede come oggetto del trasferimento "un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica".
Nè diversa è l'interpretazione data dalla giurisprudenza comunitaria;
in particolare, nella sentenza 11 marzo 1997 si fa riferimento anche ad un caso in cui l'assenza di elementi patrimoniali è compensata dalla presenza d'un nucleo personale di altissima irripetibile professionalità (know - how), il quale, per questo carattere, costituisce una struttura con autosufficiente idoneità produttiva.
Nel caso in esame, il giudicante pone in evidenza alcuni aspetti particolari:
1. manca in primo luogo una chiara specificazione contrattuale del bene ceduto (con "sospetta indeterminatezza", nella comunicazione ex art. 47 della 29 dicembre 1990 n. 428 si fa riferimento ad azienda relativa alla sorveglianza);
2. i beni materiali sono di scarsissimo rilievo economico (torce e simili, e qualche autovettura), ne' vi sono, ovviamente, elementi personali di altissima ed irripetibile professionalità;
3. i lavoratori ceduti appartenevano ad un'articolazione di (unzioni definibile come Servizio Generale, non attinente all'oggetto sociale dell'A.E.M. s.p.a. (produzione e distribuzione e energia elettrica);
e, poiché ogni imprenditore vigila sui propri beni, l'affermazione contrattuale per cui "l'A.E.M. s.p.a. opera nel settore vigilanza dei propri beni" non costituisce individuazione di elementi aziendali;
4. la Sorveglianza, funzione in cui erano inseriti i lavoratori come guardie giurate, era parte integrante di più ampio settore, la Security (sicurezza interna aziendale), struttura più complessa, comprensiva di elementi fissi, ed a cui apparteneva anche la Centrale Operativa;
la Sorveglianza era costituita prevalentemente da personale, e, non potendo operare se non attraverso la Security, non era un ramo autonomo e scorporarle dall'azienda;
5. lo scorporo di questi dipendenti dalla Security era stato effettuato non solo nel rapporto esterno (in riferimento agli altri dipendenti ed alle relative mansioni), bensì all'interno delle stesse mansioni attribuite ai dipendenti, attraverso un ridimensionamento delle loro mansioni;
in tal modo, alla V.C.M. s.p.a. non passarono gli addetti alla Centrale Operativa, ne' il resto del personale della Security, bensì solo le guardie giurate;
e vi passarono attraverso la preventiva esclusione, dalle loro mansioni, delle mansioni di portiere, che restarono alla Security, 6. il rapporto di connessione fra la Security e la nuova ridotta funzione delle guardie giurate era rimasto inalterato: queste non erano controllabili dalla V.C.M. s.p.a., bensì solo dall'A.E.M. s.p.a., che aveva conservato anche i beni strumentali e personali necessari al servizio di sorveglianza;
in particolare, le attività dei lavoratori ceduti "restano vincolate nel loro concreto svolgimento ad un'organizzazione in larghissima e significativa parte rimasta presso il cedente;
il passaggio dei dipendenti non è dunque un passaggio di strumenti produttivi unificati da un'organizzazione ceduta, ma cessione di mere mansioni";
7. applicando il parametro indicato dalla Sentenza Merckz (Corte di Giustizia Europea 7 marzo 1996), il giudicante osserva che:
7.a. il bene ceduto non appartiene per qualità all'ambito dell'attività produttiva, bensì ai servizi generali;
7.b. i beni materiali ceduti sono di entità modesta e non significativa;
7.c. il valore dei beni immateriali è quasi nullo;
7.d. il personale non è stato ceduto integralmente,