Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2003, n. 11308
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Con riferimento alla legge n. 87 del 1994, che dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima ed aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, prevedendo l'applicazione della nuova normativa su domanda da presentarsi entro il termine del 30 settembre 1994, le domande proposte anteriormente all'entrata in vigore della legge predetta conservano valore, atteso che l'uso della nuova modulistica non è previsto a pena di nullità e che le nuove disposizioni nulla stabiliscono in ordine alle domande pregresse, implicitamente postulando che esse siano regolate ai sensi della normativa vigente al momento in cui vennero effettuate.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. F D - Consigliere -
Dott. M F A - Consigliere -
Dott. D M A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S LENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato G M D, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D M, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.D.A.P.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 207/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 08/11/00 - R.G.N. 246/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito l'Avvocato M D G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. U A che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 febbraio 2000, il tribunale di Brescia condannava l'Inpdap a riliquidare il trattamento di fine rapporto, includendovi anche l'indennità integrativa speciale, in favore di S L.
Su appello dell'Istituto, la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 26 ottobre 2000, in totale riforma della sentenza di primo grado respingeva la domanda.
Avverso la sentenza il Salvetti propone ricorso per Cassazione con un unico articolato motivo.
L'Istituto non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 87 del 1994, nonché l'errata applicazione della sentenza n. 243 del 1993, della Corte Costituzionale, oltre che vizi della motivazione della sentenza, in sintesi deducendo che la Corte territoriale, dal fatto che la legge, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale, ha stabilito che i giudizi pendenti aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine rapporto sono estinti d'ufficio e che i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto, ne ha tratto erroneamente la conseguenza che le domande che avevano dato luogo a quei giudizi ed a quei provvedimenti perdevano ugualmente efficacia.
Con l'ulteriore conseguenza che la domanda anteriormente fatta dal Salvetti non era idonea a costringere l'Istituto a procedere alla suddetta riliquidazione, essendo necessaria una nuova domanda di liquidazione da effettuarsi su un apposito modello entro il termine del 30 settembre 1994.
Deduce il ricorrente che non si vede il motivo per il quale la vecchia domanda doveva rimanere priva di effetti, essendo necessaria una nuova istanza.
Il ricorso è fondato.
La Corte d'Appello non ha indugiato su i motivi per cui è arrivata alla conclusione suddetta, essendo apparso ad essa evidente che l'intenzione del legislatore sia stata quella di eliminare totalmente le pratiche pendenti, fossero esse risoltesi in una mera domanda oppure avendo dato luogo ad un giudizio.
Ha inoltre ritenuto in particolare che l'art. 3, che impone ai dipendenti cessati dal servizio di presentare la domanda di riliquidazione all'Istituto, presuppone che le vecchie domande non avevano più vigore alcuno, dovendosi procedere ad una nuova istruttoria della pratica.
La decisione non pare in linea con la retta interpretazione della legge, che, da un lato, non prevede che l'uso della nuova modulistica sia prevista a pena di nullità e, dall'altro, nulla dicendo sulle domande pregresse, evidentemente postula che esse siano regolate ai sensi della precedente normativa vigente al momento in cui vennero effettuate.
Il ricorso va pertanto accolto, e, non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la cassazione della sentenza impugnata e la conferma di quella di primo grado, che risponde ai principi sopra enunciati, anche per quanto attiene alle spese del relativo grado.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di appello, mentre le spese del giudizio di Cassazione vanno poste a carico dell'intimato e liquidate come in dispositivo, con distrazione.