Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2012, n. 3849
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In tema di contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, il decreto sindacale di "indicazione" del contributo "in mancanza di disponibilità finanziarie", di cui all'art. 3, quinto comma, del d.l. 28 febbraio 1984, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80), così come quello previsto dall'art. 19, comma 7, del Testo unico approvato con il d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76, integrano, in presenza del parere positivo dell'apposita commissione, una fattispecie di "riconoscimento" del contributo medesimo, con riserva di successiva e concreta erogazione-liquidazione dello stesso. Né occorre, al fine del versamento del contributo, la delega al comunista che abbia proposto la domanda da parte di altri comproprietari, tendendo l'art. 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219 a reintegrare dell'abitazione quello fra i comproprietari che fruiva in concreto dell'immobile abitandolo, il quale doveva dunque provvedere ai lavori, salvo delegarne l'esecuzione al comune di residenza.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Presidente aggiunto -
Dott. D L M - Presidente Sezione -
Dott. F F - rel. Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. S M B - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. V B - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8966 del Ruolo Generale degli affari civili del 2010 proposto da:
COMUNE DI CALITRI, in persona del sindaco p.t., autorizzato a stare in giudizio con Delib. G.M. 31 marzo 2010, n. 36 ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Pier Vettori n. 19, presso l'avv. Buono Marcello, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso e al controricorso avverso ricorso incidentale delle controparti.
- ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale - contro
N L e N L, quali eredi di N G, elettivamente domiciliati in Roma alla Via Cesare Federici n. 2, presso l'avv. Freda Ettore, che li rappresenta e difende, per procure a margine del controricorso con ricorso incidentale.
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
avverso le sentenze della Corte d'appello di Napoli, n. 3153/06, non definitiva, dell'11 - 18 ottobre 2006, e definitiva n. 3258/09 del 30 settembre - 9 novembre 2009.
Udita, alla pubblica udienza del 31 gennaio 2011, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte.
Uditi l'avv. Buono, per il ricorrente principale Comune di Calitri, e l'avv. Freda per i controricorrenti e ricorrenti incidentali N, e sentito il P.M. dr. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso perché sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
PREMESSO IN FATTO
Il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, con sentenza n. 114 del 12 marzo 2005, ha rigettato, con compensazione delle spese di causa, le domande proposte nel 2002 da G N nei confronti del Comune di Calitri, di risarcimento del danno e pagamento del contributo di ricostruzione di un fabbricato dell'attore divenuto inagibile a causa del terremoto del 1980 in Irpinia.
Per ricevere il contributo, l'attore aveva presentato nel 1982 domanda al Comune di Calitri, delegandolo a progettare l'intervento di recupero statico e ad eseguire i lavori, e l'ente locale aveva potuto procedere al progetto solo dopo l'approvazione del piano di recupero della zona ove era il fabbricato intervenuta nel 1987. Al N era stato infine riconosciuto il beneficio in conformità al parere dell'apposita commissione comunale con provvedimento sindacale n. 12 del 25 gennaio 1990, che lo indicava come destinatario del contributo liquidato in L. 204.865.39, pari ad Euro 113.267,22.
Il tribunale di S. Angelo dei Lombardi aveva ritenuto il credito dell'attore al contributo inesigibile, perché il citato provvedimento comunale n. 12/1990 non assegnava in realtà il beneficio, essendo privo di copertura finanziaria e condizionato ad una futura integrazione dei finanziamenti. La sentenza di primo grado aveva ritenuto che non vi fosse stato ritardo o inadempimento dell'ente locale nella esecuzione della delega dell'attore di cui alla L. n. 219 del 1981 a ricevere le somme dovute per il contributo e a progettare ed eseguire le opere di ristrutturazione e che l'ente locale non fosse quindi responsabile della mancata esecuzione dell'intervento, per cui l'azione di risarcimento del danno era infondata.
L'appello di G N contro tale sentenza ha chiesto alla Corte d'appello di Napoli di rilevare la natura definitiva del provvedimento sindacale n. 12 del 1990 di riconoscimento del diritto al contributo, a chiusura del procedimento iniziato con la domanda del 1982, rinnovata nel 1988, e che il pagamento di quanto dovuto all'appellante non era stato eseguito solo per colpevole ritardo dell'ente locale nella compilazione degli elenchi degli aventi diritto al beneficio dopo il riconoscimento in sede amministrativa, condotta per la quale egli aveva diritto a vedere accolte le sue domande di pagamento e risarcitoria.
Per il profilo dell'accertamento del diritto al contributo, il gravame è stato accolto con sentenza non definitiva della Corte di appello di Napoli n. 3153 del 18 ottobre 2006, che ha dichiarato l'esistenza del credito dell'appellante ai sensi del D.Lgs. n. 76 del 1990, artt. 10, 11 e 13, affermando pure che vi era stata
un'implicita revoca della delega al comune a ricevere la somma oggetto del beneficio in luogo del N, al quale spettava la erogazione del dovuto con aumento del 25%, per l'art. 10 ora richiamato.
Si è negata dalla Corte territoriale l'applicabilità, per il pagamento del contributo, della successiva L. n. 32 del 1992, che prevedeva nuovi criteri per le graduatorie dei beneficiari, dovendosi fare riferimento agli elenchi degli aventi diritto già compilati in base a norme anteriori dal Comune di Calitri con ritardo, al quale solo doveva imputarsi l'inadempimento dell'ente locale tenuto a pagare quanto per sua colpa non si era corrisposto.
Dopo tale pronuncia non definitiva, l'appellante è deceduto e a lui sono subentrati i figli e unici eredi, N Lorenzo e L;la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza definitiva n. 3258 del 9 novembre 2009, ha condannato il Comune di Calitri a pagare ai due eredi dell'originario attore, per una quota del 50% ciascuno, Euro 113.367,22, salvo aggiornamento di essa in base alla normativa di settore, a titolo di contributo per la riparazione dell'immobile già in comproprietà del loro dante causa, secondo i tempi, le condizioni e le modalità stabilite dal D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, art. 21, oltre alle spese dei due gradi del giudizio e di consulenza
d'ufficio, rigettando la domanda di risarcimento del danno, non dovuto, perché il ritardo nel riconoscimento del diritto, a differenza di quello nel pagamento, non era attribuibile a omissioni dell'ente locale. Per la cassazione delle due decisioni della Corte d'appello di Napoli, il Comune di Calitri propone ricorso di tre motivi notificato il 9 aprile 2010, cui resistono N Lorenzo e L con controricorso e ricorso incidentale di unico motivo, notificato il 18 maggio successivo, al quale replica con altro controricorso l'ente locale.
Assegnato il fascicolo alla sesta sezione civile, questa, con ordinanza interlocutoria del 5 ottobre 2011, riuniti i ricorsi, ha rilevato che il primo motivo del ricorso principale denunciava un difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed ha rimesso gli atti al Primo presidente per l'assegnazione della causa a queste sezioni unite. Sono state presentate da entrambe le parti memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminare è l'esame dell'eccezione dei controricorrenti di inammissibilità del ricorso, per mancanza dei quesiti di diritto di cui all'art. 366 bis c.p.c. nei motivi di impugnazione della sentenza non definitiva del 18 ottobre 2006, emessa successivamente alla data d'entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 che ha introdotto la norma e prima della sua abrogazione in data 4 luglio 2009, della L. 18 giugno 2009, n. 69, ex art. 47, comma 1, lett. d. Affermano i controricorrenti che l'abrogazione dell'art. 366 bis c.p.c. opera per i soli ricorsi contro le sentenze pubblicate
successivamente al 4 luglio 2009, restando fermo l'obbligo dei quesiti per le impugnazioni delle pronunce emesse prima di tale data e dopo il 3 marzo 2006 (così Cass. ord. 24 marzo 2010 n. 7119);in tale condizione è la sentenza non definitiva della Corte di appello di Napoli n. 3153/06, contro la quale il ricorso privo dei quesiti è inammissibile. In quanto il motivo di ricorso attiene solo alla sentenza che ha riconosciuto il diritto al pagamento del contributo, emessa nella vigenza del D.Lgs. n. 40 del 2006, la memoria dei controricorrenti deduce che già si è affermato, con riferimento alla ipotesi analoga di un provvedimento non definitivo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 366 bis c.p.c. e impugnato nella vigenza di tale norma, la inapplicabilità dei quesiti di diritto a favore della disciplina previgente (Cass. 10 maggio 2010 n. 11297) e che invece nel caso li imponeva ed era da applicarsi per le stesse ragioni di cui alla sentenza da ultimo citata.
In senso opposto si è già detto che il ricorso contro una sentenza non definitiva pubblicata nel regime anteriore al 2 marzo 2006, a seguito della riserva di cui all'art. 361 c.p.c., va "proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio" e quindi non è autonomo rispetto a quest'ultimo e non può che essere disciplinato dalla medesima normativa che lo regola, cioè quella vì gente alla data della sentenza definitiva, con esclusione conseguente della necessità dei quesiti (Cass. ord. 6 maggio 2009 n. 19432). Queste sezioni unite condividono tale opzione interpretativa e ritengono infondata la proposta eccezione, in quanto il principio tempus regit actum, di cui all'art. 11 preleggi, riguarda i singoli atti del processo, per i quali occorre riferirsi alla data della notifica del ricorso a base del presente giudizio e a quella della sentenza definitiva, per i quali deve applicarsi la disciplina della L. n. 69 del 2009 (sull'art. 11 preleggi nelle norme processuali cfr. Cass. 7 ottobre 2010 n. 20811 e 15 febbraio 2011 n. 2688). Pertanto al 9 aprile 2010, data di notifica del ricorso unitario relativo anche ad una sentenza successiva al 4 luglio 2009 censurata insieme ad un provvedimento precedente non definitivo, non erano necessari a pena di inammissibilità i quesiti ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., ormai abrogato e quindi il ricorso principale deve dichiararsi ammissibile.
In via preliminare va dato anche atto dell'avvenuta riunione dei ricorsi disposta con l'ordinanza della sesta sezione civile di questa Corte, che ha rimesso la controversia alle sezioni unite.