Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 14817
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Testo completo
iato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: 1) GN FR, nato il [...];
Avverso l'ordinanza emessa il 21/06/2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 21 giugno 2022 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 23 novembre 2021, rideterminava in due anni il periodo di isolamento diurno al quale doveva essere sottoposto FR GN. Il Giudice dell'esecuzione, in particolare, rilevava che la sentenza per cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli aveva chiesto la rideterminazione del periodo di isolamento diurno al quale doveva essere sottoposto FR GN riguardava fatti di reato commessi il 31 maggio 1995, in un'epoca successiva alla sua carcerazione, che era iniziata il 18 dicembre 1993. Per questa ipotesi delittuosa, ascritta a GN ai sensi dell'art. 12-quinquies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza pronunciata il 5 ottobre 2020, irrogava all'imputato la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione.
2. Avverso questa ordinanza FR GN, a mezzo dell'avvocato Carlo De Stavola, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 72, 78, 133 cod. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di rideterminare in due anni il periodo di isolamento diurno che il condannato doveva scontare a seguito della sentenza di condanna deliberata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 5 ottobre 2020. Secondo la difesa del ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva quantificato in due anni il periodo di isolamento diurno al quale doveva essere sottoposto FR GN per effetto dell'ulteriore condanna riportata, in violazione dei limiti edittali prefigurati dagli artt. 72 e 78 cod. pen., non tenendo conto del fatto che il condannato