Cass. pen., sez. II, sentenza 18/07/2023, n. 36768

CASS
Sentenza
18 luglio 2023
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CASS
Sentenza
18 luglio 2023

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Il provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., rimette alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio non ha effetto sospensivo rispetto al processo, in ragione dell'applicabilità al rinvio pregiudiziale della previsione di cui all'art. 30, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice, all'esito della rimessione di tale questione, disponga, "ex officio" e fuori udienza, la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé, in quanto lo stesso ha funzione di mero impulso processuale, risulta privo di valenza e contenuto decisorio e non produce né una stasi processuale, né un'indebita regressione del processo).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/07/2023, n. 36768
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36768
Data del deposito : 18 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

36 768-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da sent. n. 1391 Sergio Beltrani Presidente - Pierluigi Cianfrocca Relatore - -CC 18/7/2023 Giuseppe Nicastro Reg. Gen. n. 20288/2023 Sandra Recchione Marzia Minutillo Turtur ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: GN IA, nato a [...] il [...], contro l'ordinanza del Tribunale di Pistoia del 27.3.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa a verbale dell'udienza del 22.3.2023, il Tribunale di Pistoia, a fronte dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa dell'imputato, sentite le altre parti, aveva ritenuto che essa fosse infondata e da rigettare e, ciò non di meno, aveva trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. per la decisione sul punto;

2. ricorre per cassazione IA GN a mezzo del difensore deducendo che, dopo sei giorni dall'avvenuta trasmissione degli atti alla S.C., era stato comunicato, via PEC, il provvedimento con cui il giudice, con decreto steso in calce alla istanza della difesa della costituita parte civile, aveva fissato l'udienza del 19.4.2023; segnala che siffatto provvedimento è del tutto irrituale e reso con procedura non prevista dal codice di rito, ovvero fuori udienza e inaudita altera parte ma, per altro verso, quando ormai il giudice si era spogliato del processo ed era perciò privo di potere giurisdizionale;
rileva che nella categoria, non tipizzata, degli atti "abnormi" rientra senz'altro quello che costituisce esercizio di un potere non attribuito al giudice che lo ha adottato ovvero deviazione dallo scopo tipico del modello legale;

4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al Tribunale di Pistoia: condivise le argomentazioni sviluppate dalla difesa, rileva la abnormità dell'ordinanza, in quanto emessa inaudita altera parte e in aperta contraddizione con il precedente provvedimento di rimessione a questa Corte per la decisione sulla competenza, in tal modo adottando un provvedimento avulso dal sistema processuale e tale da determinare un'oggettiva situazione di incertezza sul corretto andamento del giudizio, 5. la difesa della costituita parte civile ha trasmesso una memoria in cui ha in primo luogo fatto presente che l'udienza, fissata per la prosecuzione del dibattimento al giorno 19.4.2023, era stata differita per la adesione dei difensori alla astensione proclamata dall'UCPI; tanto premesso, rileva che la interpretazione condivisa della norma di nuovo conio è nel senso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. non comporta la sospensione del processo;
aggiunge che il provvedimento adottato dal Tribunale che, nel ritenere la infondatezza della eccezione ha nel contempo rimesso gli atti alla S.C.; richiama, ancora, le considerazioni sviluppate in sede di predisposizione della norma e, anche, le prime pronunce della S.C. che hanno insistito sulle modalità con cui lo strumento del rinvio pregiudiziale deve essere utilizzato dai giudici di merito e che difettano nel caso di specie

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