Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2013, n. 6719
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C D C G - Presidente -
Dott. B G - Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - rel. Consigliere -
Dott. P A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13214-2008 proposto da:
- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 80078750587 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, M L, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CIERRE COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TINA MODOTTI 90, presso lo studio dell'avvocato DI B M, rappresentata e difesa dall'avvocato C M, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 89/2007 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 08/05/2007 R.G.N. 371/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;
udito l'Avvocato M L;
udito l'Avvocato MASTROSTEFANO DOMENICO per delega C M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata l'8/5/2007 la Corte d'Appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Isernia che, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla soc CIERRE Costruzioni, ha ritenuto che ai lavoratori licenziati dalla società per fine lavori e riassunti entro l'anno competevano le agevolazioni contributive L. n. 223 del 1991, ex art. 8, comma 4, in quanto nel settore edile ai lavoratori licenziati per fine lavoro non spettava il diritto alla riassunzione di cui alla L. n. 264 del 1949, art. 15 non essendo ad essi applicabili le procedure dei licenziamenti collettivi. La Corte territoriale ha ritenuto che nel caso di specie di impresa edile non sussistesse l'obbligo di riassunzione dei lavoratori licenziati entro l'anno sulla base dell'assunto che il diritto di precedenza nella riassunzione trovava applicazione soltanto nelle ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione del personale e non anche in quelle di licenziamento plurimo individuale, quale era quello in esame e che, pertanto, ai lavoratori riassunti entro l'anno dall'impresa edile si applicavano i benefici contributivi di cui alla L. n. 223 del 1991, art.
8. Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione l'INPS formulando un unico motivo. Si costituisce la Cierre Costruzioni depositando controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'INPS denuncia violazione del combinato disposto della L. n. 264 del 1949, art. 15, comma 6, della L. n. 223 del 1991, art. 8, commi 1 e 4
e art. 24, comma 4. (art. 360 c.p.c., n. 3). L'Istituto previdenziale pone la questione se un'impresa edile, che abbia licenziato per fine lavori, nell'ipotesi in cui proceda alla riassunzione dei medesimi lavoratori entro un anno dal licenziamento, sia obbligata per L. n. 264 del 1949, ex art. 15 a riassumerli e se, in caso positivo, si debba escludere il diritto a fruire delle agevolazioni contributive previste L. n. 223 del 1991, ex art. 8, comma 4. Il ricorrente assume che la statuizione della Corte territoriale si fonda su una interpretazione non condivisibile, in quanto restrittiva, della L. n. 264 del 1949, art. 15 secondo la quale la presenza di una fattispecie di licenziamento collettivo per riduzione di personale costituiva condizione necessaria per l'insorgenza del diritto alla precedenza nella riassunzione, mentre secondo alcune pronunzie di legittimità il diritto di precedenza nella riassunzione spettava ai lavoratori licenziati sia nell'ipotesi di licenziamenti per riduzione di personale, sia in ogni ipotesi di riduzione del personale per ragioni aziendali e, cioè oggettive e non inerenti alla persona