Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/01/2023, n. 00917

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/01/2023, n. 00917
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00917
Data del deposito : 13 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 685-2022 proposto da: COUTENZA CANALI LANZA MELLANA E ROGGIA FUGA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA

5, presso lo studio dell'avvocato L F, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C R;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI C MTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI

99, presso lo studio dell'avvocato I C, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati G R e G G;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 149/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 08/09/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere C G.

RITENUTO CHE:

Con sentenza n. 149/2021 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rigettava l'appello proposto da C C L M e R F avverso sentenza n. 277/2020 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Torino, appello a cui aveva resistito l'appellato Comune di Casale Monferrato. La causa era sortita dall'avere la suddetta Coutenza disposto con ordinanza del 27 marzo 2019 n.2 la revoca della concessione demaniale del 2 marzo 1995 rilasciata al Comune di Casale Monferrato e la riduzione discrezionalmente accordata dei canoni concessori rispetto alla tariffa demaniale, ordinando al Comune di pagare euro 1.151.130,72 per gli anni 2006-2011 e riservandosi il calcolo dei canoni per le annualità anteriori al 2006. Contro tale ordinanza il Comune aveva presentato il 23 maggio 2019 ricorso al TRAP, adducendo l'elusione del giudicato formatosi dalla sentenza dello stesso TRAP n. 2185/2014, la quale aveva determinato il canone delle interferenze previste lin tale concessione e delle interferenze nuove realizzate frattanto per gli anni 1995- 2010, condannando inoltre la Coutenza a restituire al Comune la somma di euro 428.746,67, oltre interessi e spese. La Coutenza si era costituita, eccependo il difetto di giurisdizione e resistendo anche nel merito. Il Tribunale Regionale, con la già richiamata sentenza n. 277/2020, aveva accolto il ricorso del Comune annullando l'ordinanza del 27 marzo 2019 emessa dalla Coutenza;
in particolare aveva ritenuto infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione per il giudicato formatosi nello stesso rapporto a seguito della sua precedente sentenza n. 2185/2014, ravvisando nell'ordinanza del 27 marzo 2019 una elusione di tale giudicato quanto all'intervenuta determinazione dei canoni 1995-2010 e al canone maturato nel 2011. Avverso detta sentenza n. 277/2020, dunque, la Coutenza aveva proposto l'appello, che era sortito nella sentenza TSAP n. 149/2021. Contro quest'ultima pronuncia la Coutenza ha presentato ricorso, fondato su due motivi, da cui si è difeso il Comune con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1. Il primo motivo denuncia difetto di giurisdizione del TRAP in relazione agli articoli 360, primo comma, n.1 c.p.c., 111 Cost., 143 e 200, lettera a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775. Si afferma che spetta al giudice amministrativo - qui TSAP in unico grado - la giurisdizione in ordine alla revoca di concessione e di ogni attribuzione discrezionale prevista nella concessione a favore del concessionario. Il ricorrente infatti è pubblica amministrazione che amministra i canali demaniali di irrigazione, ed è deputata a rilasciare le concessioni demaniali ai sensi dell'articolo 136, lettera c), r.d. 8 maggio 1904 n. 368, regolamento di esecuzione già della legge 22 marzo 1900 n. 195 e poi del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215;
pertanto non sussisterebbero rapporti negoziali. Si sostiene che la causa in esame è connessa alla precedente fra Azienda Municipalizzata Casalese e la ricorrente, in cui è stata pronunciata S.U. 21 gennaio 2014 n. 1131, adducendo poi che il giudicato invocato non sarebbe pertinente in quanto l'eccezione di giudicato non riguarderebbe la revoca della concessione e del suo canone discrezionalmente ridotto, cioè le situazioni soggettive coinvolte dal provvedimento amministrativo. Nonostante ciò, "l'unica ratio decidendi che presidia l'accoglimento dell'eccezione di giudicato è la vantata natura convenzionale del <
2. Il secondo motivo denuncia difetto di giurisdizione del TRAP nell'ulteriore profilo del sindacato sull'eccezione di giudicato, in relazione agli articoli 360, primo comma, n.1 c.p.c., 111 Cost., 143 e 200, lettera a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775. Si osserva che il concessionario e i giudici di merito hanno ritenuto l'eccezione di giudicato influente sul riparto di giurisdizioni, opponendo che invece la giurisdizione "non può mutare a seconda del vizio che viene denunciato" per cui spetta al giudice amministrativo stabilire se il provvedimento in relazione al quale l'amministrato è titolare di interesse legittimo possa avere violato / 4:f 47 giudicato. "Significativamente" l'articolo 133, primo cornma, n.5 d.lgs. 104/2010 "indica rientrare nella giurisdizione esclusiva la nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato". Inoltre "il giudicato, specie nei rapporti di durata, trova un limite intrinseco e ineliminabile nella sopravvenienza di mutamenti della realtà fattuale o giuridica";
e qui Si tratta di un canone discrezionalmente ridotto, che il provvedimento ha poi revocato ripristinando quello ordinario di tariffa. La "sentenza del cui giudicato si verte ... logicamente parte da quel canone ridotto per calcolare i canoni ipoteticamente dovuti annualmente dal 1995 in poi e, in questo modo, riconoscere l'inspiegabile ripetizione di indebito". Peraltro, da un lato la riforma di cui all'articolo 12 I. 27 dicembre 1977 n. 984 ha sottoposto i canali demaniali di irrigazione al r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 e li ha dati da amministrare ad un soggetto che ha istituito, in luogo dell'amministrazione ministeriale;
dall'altro il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 assegna alla giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche le sole questioni di esistenza dei canoni, cioè l'esistenza dell'opera soggetta a canone. E nel caso in esame il ricorrente è pubblica amministrazione sostenuta soltanto dai proventi, tra cui i canoni di concessione, ex articolo 21 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215: la sentenza impugnata quindi "infrange sul piano ontologico" la legge e la cautela per la pubblica amministrazione "di non disperdere risorse vincolate ai fini istituzionali". Sarebbe dunque "inverosimile che si imponga all'amministrazione di restituire proventi già spesi per i fini istituzionali specifici di manutenzione dal 1995 al 2010", essendo impossibile "perché se i proventi fossero superiori al dovuto sarebbero presenti in bilancio come avanzi". Si giungerebbe pertanto ad una contraddizione in termini, grazie poi all' "artificio perpetrato dalla CTU" - sul cui contenuto si argomenta -. Il giudicato sarebbe reso se dopo la relativa sentenza "l'Amministrazione avesse assoggettato a canone queste opere", ma ciò la concessionaria non avrebbe dimostrato;
e vi sarebbe prova specifica contraria nella nota dell'Amministrazione del 21 ottobre 2015 prot. 7252, cui è allegata relazione tecnica che "esclude da canone le opere dell'artificiosa riduzione".
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