Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2015, n. 2465
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In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. A A - Presidente -
Dott. C G - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. T G - rel. Consigliere -
Dott. S G M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4735-2011 proposto da:
KI PUM ITALIA SPA 00891951006, in persona del l.r. pro tempore, Dott. Avv. G G, elettivamente domiciliata in Roma, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell'Avvocato M V, rappresentata e difesa dall'Avvocato DE DONATIS A con studio in 65121 PESCARA - C.SO VITTORIO EMANUELE II 147 giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
EUROCARBURANTI DI DI VITO CARMINE & C SNC 01550330689, in persona del legale rappresentante pro tempore, DI VITO ANTONIO CARMINE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell'avvocato M F, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
LASA FONDIARIA SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 35/2010 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 22/01/2010 R.G.N. 1539/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2014 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO GIACOMO;
udito l'Avvocato ALBERTO DE DONATIS;
udito l'Avvocato M F;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. I FATTI
Nell'aprile del 2000 la s.n.c. Eurocarburanti di Carmine Di Vito convenne dinanzi al Tribunale di Vasto la s.p.a. Petroleum Kuwait Italia, lamentando che, dal luglio del 1999, la convenuta, rendendosi inadempiente ad un contratto di somministrazione di carburanti, aveva cessato ogni rifornimento senza preavviso, costringendo essa attrice a chiudere la rivendita.
La Kuwait, nel costituirsi e nel formulare pregiudizialmente eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, dedusse poi nel merito che la stazione di servizio era di proprietà della Lasa Fondiaria, che l'aveva ceduta in comodato all'attrice, e che il contratto di somministrazione - dal quale era receduta unilateralmente - intercorreva direttamente tra essa Kuwait e la Lasa, che aveva a sua volta disdetto il contratto ci comodato con la Eurocarburanti, e che doveva ritenersi la effettiva responsabile del danno.
Il giudice di primo grado, disposta la chiamata in causa della Lasa, accolse la domanda risarcitoria nei confronti della Kuwait. La Corte di appello de L'aquila, pronunciando sulle impugnazioni hinc et inde proposte (la Kuwait lamentando in via principale l'erroneità della pronuncia di condanna, la Eurocarburanti dolendosi in via incidentale dell'insufficienza delle somme liquidate in suo favore), rigettò entrambe.
La sentenza del giudice territoriale è stata impugnata dalla Kuwait Petroleum con ricorso per cassazione sorretto da 5 motivi di censura illustrati da memoria. Resiste la