Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2018, n. 13400

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2018, n. 13400
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13400
Data del deposito : 22 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CURATELA FALL.DEPURACQUA SRL nel procedimento a carico di: R G nato il 14/01/1967 a SALERNO avverso la sentenza del 28/04/2016 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A G Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S P che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio ALLA CORTE D'

APPELLO DI SALERNO

Udito il difensore LA DIFESA SI RIPORTA AL RICORSO E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO,

DEPOSITA CONCLUSIONI E NOTA SPESE FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Salerno, in data 17.6.2013, aveva condannato R G alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reati di bancarotta fraudolenta documentale fallimentari in rubrica ascrittogli, commesso, nell'ambito del fallimento della "DEPURACQUA s.r.l.", in concorso con D N R, assolveva il suddetto imputato dai suddetti reati, ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p., con la formula "per non aver commesso il fatto".

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, ai soli effetti della responsabilità civile dell'imputato, P C, parte civile costituita, nella sua qualità di curatore fallimentare della "DEPURACQUA s.r.l.", lamentando: 1) violazione di legge, per avere la corte di appello escluso la penale responsabilità dell'imputato, affermando, in particolare, che la tardiva pubblicità del venir meno dalla carica di liquidatore non è circostanza sufficiente a dimostrare che il R non si fosse dimesso e che il relativo verbale fosse portatore di una immutatio veri, posto che tale affermazione si pone in contrasto, sia con le norme del codice civile in tema di messa in liquidazione della società, che attribuiscono grande rilievo alla pubblicazione del verbale di nomina dei liquidatori, in quanto produttiva di un effetto conoscitivo nei confronti dei terzi, sia con il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata pubblicazione del verbale di nomina del liquidatore e dei relativi poteri comporta nei confronti dei terzi l'inesistenza della carica e dei poteri stessi;
2) .vizio di motivazione con riferimento all'affermazione, contenuta nella sentenza di secondo grado, secondo cui non vi sarebbe prova dell'accordo tra il R e l'amministratore Di Noia, che non consente di comprendere quale sia stato l'iter logico che ha condotto il giudice del gravame ad assolvere l'imputato.

3. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione, in esso assorbita ogni ulteriore doglianza.

4. Va, al riguardo, evidenziato che l'affermazione di responsabilità del R era stata motivata, dal giudice di primo grado, sul presupposto
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